Il 24 novembre il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge per la conversione del Decreto Fiscale 2017 (DL 193/2016). Il Decreto Fiscale, quindi, è legge.
Ricordiamo che qualche giorno fa era stata bocciata dalla Camera la proposta di far rimanere nel regime dei minimi chi supera di poco il tetto dei compensi (15 mila euro). Si veda l’articolo 7-sexies del decreto fiscale.
Durante l’esame del disegno di legge per la conversione del Decreto fiscale 2017 era stato proposto un periodo transitorio per chi avesse sforato di poco il tetto dei compensi previsto dalla legge. La proposta doveva ottenere la fiducia ma non l’ha ottenuta.
I professionisti interessati per due anni non consecutivi nel quinquennio avrebbero potuto applicare l’imposta sostitutiva al 27% solo sull’ammontare del reddito sopra la soglia limite.
In questo modo, chi oltrepasserà anche solo di un euro il tetto dei compensi stabilito per la propria attività, passerà alla tassazione ordinaria.
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per il via libera definitivo.
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Le altre novità nel Decreto fiscale 2017
Semplificazioni per i professionisti
L’articolo 7-quater elimina la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.
Cedolare secca sugli affitti
Ferme restando le sanzioni, una norma stabilisce che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, ma solo se il contribuente ha effettuato i versamenti e dichiarato i redditi da cedolare secca.
Lavoratori in trasferta e trasferisti
L’articolo 7-quinqiues introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell’abbattimento al 50 % del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi. Per rientrare in questa agevolazione sono richieste queste condizioni:
1) mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, non importa se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove è andato.
Se queste condizioni non sono presenti è riconosciuto ugualmente il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta.
Spese deducibili
Tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo vengono incluse quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 (modifica all’art. 54, comma 5, del TUIR).
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