All’articolo 30 il Decreto del Fare (DL 69/2013) ha introdotto il silenzio assenso in edilizia. In concreto: la mancata risposta del dirigente entro e non oltre i 30 giorni dalla proposta dello sportello unico è da intendere come risposta di accoglimento dell’istanza. Si può quindi iniziare l’attività edilizia.
Il vicino che si vuole oppure all’altro vicino che ha iniziato i lavori grazie a un silenzio assenso deve impugnare il provvedimento entro 60 giorni dall’inizio dei lavori.
Se ci sono perticolari vincoli ambientali o simili
In presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il provvedimento necessario a iniziare i lavori deve essere scritto ed emesso dall’organo competente. Se siamo in presenza di un diniego dell’autorità che gestisce il vincolo, il silenzio del Comune per 30 giorno dopo la presentazione dell’istanza, è da intendere come un rigetto dell’istanza. L’esito negativo dell’istanza deve essere comunicato dal Comune al privato al massimo dopo 5 giorni, in modo che il privato possa fare ricorso al Tar, entro 60 giorni.
Se è il Comune a esprimere un parere negativo (e l’autorità che gestisce il vincolo è invece favorevole), il Comune stesso deve esprimere formalmente il dissenso, motivandolo.
Intervento dello sportello unico delle attività produttive
La richiesta dei pareri e dei nulla osta può essere affidata allo SUAP che, per così dire, può percorrere una corsia preferenziale ottenendo le risposte al massimo entro 60 giorni. Superato tale termine, infatti, viene convocata una Conferenza di servizi con le autorità alle quali è stato richiesto un parere.
Per la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), che si può applicare per manutenzioni e ristrutturazioni (ma non ristrutturazioni nei centri storici), nel caso in cui sono stati ottenuti tutti i nulla osta necessari.
La lettera b, comma 1, articolo 30 del Dl 69/2013 (Decreto del Fare) introduce tali novità in materia di silenzio assenso in edilizia.
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