Prosegue la discussione in Senato per la conversione in legge del Decreto del Fare (DL 69/2013), per cui c’è tempo fino al prossimo 20 agosto 2013 (ma è probabile che il via libera arriverà prima).
Proponendo il testo aggiornato del Decreto del Fare con gli emendamenti attualmente in discussione a Palazzo Madama, proviamo a riepilogare le misure principali per il settore dell’edilizia e dell’ambiente con le più recenti modifiche.
Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione senza vincolo di sagoma
Nelle zone omogenee A i Comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma (leggi anche Ristrutturazione senza vincolo di sagoma, i “distinguo” nel Decreto del Fare)
Autorizzazione paesaggistica
La validità dell’autorizzazione paesaggistica è pari alla durata dei lavori dell’opera a cui si riferisce a condizione che gli stessi siano iniziati nel quinquennio.
Segnalazione Certificata Inizio Attività e controlli sulle imprese
Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l’autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale l’elenco delle attività soggette a controllo.
Anticipazione 10% sugli appalti
Prevista la possibilità per i contratti di appalto di lavori, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento e fino al 31 dicembre 2014, la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto (leggi anche Lavori pubblici, nel Decreto del Fare l’anticipazione del 10% dei pagamenti).
DURC, durata 120 giorni e utilizzabile anche per altre gare
Il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha una durata di 120 giorni e si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.
Il DURC può essere utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Terre e rocce da scavo
Il regolamento sulle terre e rocce da scavo 10 agosto 2012, n. 161 si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale (leggi anche Terre e Rocce da Scavo, se arrivano da AIA o VIA sono sottoprodotti).
Sicurezza nei cantieri edili
Le disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/2008.
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