Il Parlamento torna a occuparsi di architettura come tema di interesse pubblico e strategico per la qualità delle città. Sono infatti all’esame della 7ª Commissione permanente del Senato (Cultura e patrimonio culturale) due disegni di legge – AS 1112 e AS 1711 – entrambi finalizzati a promuovere e valorizzare la qualità architettonica, seppur con impostazioni e strumenti differenti.
Nel corso dell’iter parlamentare, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è intervenuto in audizione, esprimendo apprezzamento per le finalità generali dei provvedimenti ma formulando anche osservazioni puntuali e proposte correttive, in particolare sul ruolo delle competenze tecniche e sull’approccio multidisciplinare alla progettazione. Vediamo i contenuti dei due ddl (scaricabili a fine articolo) e osservazioni del CNI.
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Indice
- DDL AS 1112: promozione dell’architettura e centralità del concorso di progettazione
- DDL AS 1711: architettura, rinascenza urbana e benessere psicofisico
- Il parere e le osservazioni del CNI
- Qualità del progetto e squilibrio di ruoli e competenze
- Governance e coordinamento istituzionale
- Comfort indoor e accessibilità universale
- Concorsi di progettazione
- Ddl Architettura: i testi
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DDL AS 1112: promozione dell’architettura e centralità del concorso di progettazione
Il DDL AS 1112, presentato nell’aprile 2024, reca disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dell’architettura e per la promozione della qualità architettonica. Il testo, in estrema sintesi, riconosce l’architettura come espressione della cultura nazionale e come bene di interesse pubblico primario, richiamando esplicitamente l’articolo 9 della Costituzione. Uno degli elementi qualificanti del disegno di legge è la forte valorizzazione del concorso di progettazione, indicato come procedura ordinaria per la realizzazione delle opere pubbliche, anche al fine di:
- garantire maggiore qualità progettuale;
- favorire la trasparenza delle procedure;
- ampliare l’accesso al mercato della progettazione, in particolare per i professionisti più giovani.
Il testo introduce inoltre:
- un Piano per l’architettura di competenza del Ministero della Cultura, da adottare di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- una Commissione per la salvaguardia e la valorizzazione delle opere dell’architettura;
misure di promozione della formazione, della ricerca e della cultura architettonica; - un Premio per la giovane architettura italiana.
Il DDL prevede anche un impianto sanzionatorio nei confronti delle stazioni appaltanti che non ricorrano ai concorsi di progettazione nei casi previsti.
DDL AS 1711: architettura, rinascenza urbana e benessere psicofisico
Di impostazione in parte diversa è il DDL AS 1711, presentato nel novembre 2025, che si configura come una legge quadro sull’architettura e sulla “Rinascenza urbana”. Il provvedimento collega in modo esplicito la qualità dell’architettura e dello spazio urbano al benessere psicofisico e sociale delle persone. Tra gli elementi caratterizzanti del testo figurano:
- il riconoscimento dell’architettura come attività di interesse pubblico primario;
- l’introduzione del concetto di Rinascenza urbana, intesa come processo integrato di trasformazione fisica, culturale e sociale;
- l’istituzione di nuove figure a livello comunale, come l’Architetto della città e il Medico della città, chiamate a valutare l’impatto dei progetti sul benessere urbano;
- la creazione di un Consiglio nazionale per la qualità dell’architettura e della vita urbana e di un Osservatorio nazionale sulla qualità della vita e la salute urbana.
Il DDL AS 1711 punta inoltre a rafforzare la dimensione culturale e sociale della progettazione, mantenendo il coordinamento con il Codice dei contratti pubblici e con le politiche di rigenerazione urbana e PNRR.
Il parere e le osservazioni del CNI
Nel corso dell’audizione, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha espresso una posizione articolata, sottolineando la condivisione degli obiettivi generali ma richiamando l’attenzione su alcuni aspetti ritenuti critici. “Come Consiglio Nazionale, teniamo ad esprimere apprezzamento per le finalità generali dei provvedimenti, orientati a promuovere la qualità dell’architettura, la rigenerazione urbana e, più in generale, la qualità della vita nelle nostre città. Il CNI condivide l’obiettivo di rafforzare il valore pubblico del progetto e di migliorare l’ambiente costruito. Tuttavia, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione su alcuni punti di fondamentale interesse”, ha dichiarato il presidente del CNI Angelo Domenico Perrini.
Questi punti sono stati illustrati da Alberto Romagnoli, Consigliere CNI con delega a comunicazione, ambiente e territorio, ribadendo comunque che – come affermato da Carla Cappiello, Vicepresidente Vicario CNI- il CNI “non intende contrastare le finalità dei Disegni di Legge, ma rafforzarne l’efficacia. I progetti di qualità nascono dalla mescolanza delle competenze, non dalla loro separazione”. Vediamo in dettaglio le osservazioni.
Qualità del progetto e squilibrio di ruoli e competenze
L’intervento di Romagnoli è partito dalla qualità del progetto, che non può essere ricondotta alla sola dimensione formale o estetica: “Essa nasce dall’integrazione equilibrata tra qualità architettonica, sicurezza strutturale, efficienza energetica, sostenibilità ambientale e capacità dell’opera di durare e funzionare nel tempo, oltre che a resistere agli effetti dei cambiamenti climatici. Per questo motivo il CNI ritiene fondamentale un approccio realmente multidisciplinare, fondato sulla collaborazione tra architetti, ingegneri e tutte le professioni tecniche coinvolte“
Inoltre, “in più di un passaggio la norma sembra attribuire una centralità prevalente alla figura dell’architetto anche per interventi ad elevato contenuto tecnico e ingegneristico. Limitare la portata della norma a una sola figura professionale rischia di ridurre la complessità del processo edilizio e urbano e, in ultima analisi, di indebolire proprio quella qualità che la legge intende promuovere. Per questo il CNI propone di rafforzare esplicitamente il riferimento alla qualità del progetto come risultato dell’integrazione tra architettura e ingegneria. In questa ottica ha proposto anche la sostituzione di Architetto della Città con Progettista della Città.
Governance e coordinamento istituzionale
Altro punto è quello relativo alla governance e al coordinamento istituzionale. L’articolo 4 del Disegno di Legge AS 1711, prevede l’attribuzione della regia esclusiva al Ministero della Cultura, senza un raccordo strutturale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
“Questo potrebbe generare sovrapposizioni di competenze, incertezze applicative e rallentamenti procedurali. Il CNI, dunque, ha chiesto che la regia del Piano per l’architettura sia affidata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, titolare delle politiche sulle opere pubbliche, di concerto del Ministero della Cultura. Un’inversione dei “fattori” rispetto al testo originario. È necessario, infatti, un raccordo con il Codice dei Contratti Pubblici per evitare sovrapposizioni e incertezze applicative“.
Comfort indoor e accessibilità universale
In riferimento poi all’articolo 10 del Disegno di Legge AS 1711, parametri quali qualità dell’aria, comfort climatico, acustica e microclima sono grandezze fisiche misurabili, disciplinate da norme tecniche UNI e ISO. “Il CNI ritiene quindi indispensabile prevedere il coinvolgimento di ingegneri esperti in fisica tecnica e ambientale e l’introduzione di protocolli di misurazione strumentale validati scientificamente“.
Il CNI propone inoltre di integrare l’articolo 2 del Disegno di Legge AS 1711, introducendo un esplicito riferimento all’accessibilità universale degli spazi come principio fondamentale della qualità architettonica e urbana. “L’accessibilità deve essere intesa non solo come eliminazione delle barriere architettoniche, ma come insieme di condizioni progettuali. Essa implica soluzioni tecnologiche complesse, quali rampe, ascensori, percorsi tattili, sistemi di illuminazione, segnaletica e dispositivi di sicurezza, che richiedono competenze tecniche specialistiche e una valutazione prestazionale oggettiva“.
Concorsi di progettazione
Quanto al concorso di progettazione (articoli 7, 11 e 16 del Disegno di Legge AS 1112), il CNI concorda come esso sia “uno strumento importante, soprattutto per opere di alto valore simbolico, culturale o urbano”. Tuttavia, utilizzarlo come procedura obbligatoria generalizzata per tutte le opere pubbliche rischia di non essere sempre la scelta più efficace: “Va segnalato che il DDL 1112 non introduce soltanto l’obbligo dei concorsi anche per opere infrastrutturali, ma prevede anche un impianto fortemente coercitivo che rischia seriamente di paralizzare le stazioni appaltanti. Senza contare che stiamo parlando di uno strumento oggi assai poco utilizzato. Pertanto, il CNI ritiene che, in accordo col principio di proporzionalità sancito dal Codice dei contratti pubblici, il concorso di progettazione vada valorizzato ma non considerato esclusivo”.
In riferimento all’articolo 10 del DDL AS 1112 e all’articolo 9 del DDL AS 1711, il CNI ritiene poi fondamentale non escludere la valutazione dell’esperienza pregressa e dei curricula professionali, e propone infine di “sostituire la dicitura Giovani Architetti con Giovani Progettisti, evitando discriminazioni tra professioni tecniche abilitate e valorizzando l’intero sistema delle competenze nazionali“.
Ddl Architettura: i testi
Continiuamo a seguire l’iter dei due disegni di legge che, essendo in una fase istruttoria, possono ancora subire modifiche e integrazioni significative ai testi originari.
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