Sarebbero state sufficienti le norme fin qui emanate per la prevenzione del contagio da Covid-19, molto spesso poco attente alle reali problematiche dei cantieri e al loro funzionamento effettivo, a generare una condizione di disorientamento non secondaria. Poi si sono aggiunte le raccomandazioni e le interpretazioni a generare quella condizione, sempre più ricorrente soprattutto nelle recenti norme, di difficile realizzabilità o di stallo assoluto.
Guardando al rapporto tra norma e realtà, in questi anni, si è avuta la sensazione che il legislatore abbia lavorato in smart working dal pianeta Marte sostenuto dal fuoco sacro della limitazione (molto spesso indicatore di debolezze strutturali di chi opera) e generando procedure la cui obbligatorietà ha avuto sicuramente un esito pienamente raggiunto: la paralisi dei vari settori in cui si è intervenuti.
Non è andata in modo diverso per i provvedimenti nell’ambito dell’edilizia in generale e in quello più specifico dei cantieri come nel caso del Covid-19. Esaminiamo alcuni passaggi significativi dei vari provvedimenti in successione cronologica.
Ricordiamo che >> per i cantieri edili il DPCM 26 Aprile ha stabilito la riapertura in 2 fasi: 27 aprile e 4 maggio
Covid in cantiere: normativa contro realtà
L’informazione dei lavoratori
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare tutti i lavoratori e il personale impegnato nel cantiere in merito al controllo della temperatura, le disposizioni le cautele e i divieti; come nel caso della prevenzione infortuni, il senso dell’informazione sta nell’efficacia delle indicazioni che vengono fornite. Nella norma, le indicazioni a riguardo, nel caso interessato, sono di assoluta genericità e non entrano mai nel merito dei problemi effettivi che si dovranno affrontare.
Distanziamento in cantiere
Parlare di distanziamento nei cantieri, che trattandosi di una attività di movimento richiede almeno una separazione di due metri tra le persone, risulta essere di impossibile applicazione. Ciò favorisce la non considerazione della norma che è l’abitudine più pericolosa ai fini della tutela delle persone.
In questo caso ci troviamo di fronte a una scelta: ignorare la norma (in quanto è impossibile pensare di poter imporre agli operari di mantenere sempre una distanza minima di due metri) oppure inserire ciascun operario in un esoscheletro protettivo, isolato dall’esterno ma in comunicazione con tutti, manovrabile come parte integrante del proprio corpo e leggerissimo. In questo modo sarebbero sicuramente applicate le disposizioni previste e la possibilità di operare sarebbe garantita. Un solo problema per poter attuare questa soluzione, servono ancora almeno 50 anni di evoluzione tecnologica per arrivare a disporre di queste apparecchiature e non stiamo considerando i costi. Conseguenza: ancora una volta tutto ricade, responsabilità compresa, su chi dovrà predisporre e applicare le misure.
I dispositivi di protezione individuale
Nel caso del Covid 19 si può parlare di due categorie di dispositivi:
- quelli destinati all’adozione di misure di igiene personale finalizzati alla protezione delle parti maggiormente esposte (mani e viso);
- quelli di protezione più generale che assolvono funzioni di adeguata efficacia anche nel caso del rischio di contagio (guanti, occhiali, mascherine, cuffie, caschi).
Nel primo caso è richiesta una adeguata frequenza di lavaggi con sostanze igienizzanti del viso e, soprattutto, delle mani. Nel secondo caso deve essere assicurato l’uso continuo dei dispositivi in grado di proteggere le varie parti del corpo (non solo dal rischio contagio).
>> Leggi anche Coronavirus e luoghi di lavoro. Come gestire l’emergenza?
Accesso di fornitori al cantiere
I percorsi separati, l’autista che resta obbligatoriamente a bordo del mezzo (senza poter scendere o andare al bagno in quanto è vietato l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere) costituiscono misure impossibili da applicare cosi come disposte e quindi sta alla capacità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione identificare dei meccanismi applicabili e di adeguata garanzia ai fini delle possibili occasioni di contatto dell’operatore esterno con cose, spazi chiusi e oggetti del cantiere.
Gli spazi comuni, la mensa, i servizi, gli spogliatoi e gli uffici di cantiere
Tutti gli spazi chiusi del cantiere, che in quanto tali devono essere oggetto di maggiori attenzioni, devono essere disciplinati (nelle integrazioni del PSC ai fini del Covid 19) con procedure da applicare in funzione delle diverse condizioni che si possono verificare:
- le modalità di accesso (valide per tutti);
- le cautele da osservare per l’uso temporaneo (servizi, mensa, spogliatoi);
- le misure necessarie in caso di uso prolungato (uffici).
In funzione di queste tre situazioni principali dovranno essere definite:
- le igienizzazioni delle parti esposte;
- il distanziamento;
- le procedure di pulizia/sanificazione e la periodicità;
- i ricambi d’aria e la densità di presenze.
Si tratta di procedure che vanno descritte nel dettaglio all’interno del PSC eventualmente integrato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Presenza di casi sintomatici in cantiere
Il controllo con i termoscanner da effettuare all’entrata del cantiere o le procedure di intervento nei casi di malore, tosse e sintomi di difficoltà respiratoria deve consentire l’immediata individuazione di persone con temperature corporee superiori ai 37,5 gradi (in condizioni normali) per le quali attivare le procedure previste in questi casi e sostanzialmente riconducibili a:
- isolamento del soggetto dalle altre persone;
- segnalazione ai responsabili di cantieri presenti;
- richiesta di indicazioni/intervento da parte delle autorità sanitarie tempestivamente contattate;
- individuazione degli eventuali soggetti del cantiere che hanno avuto contatti con la persona interessata.
Cosa fare nella pratica?
La necessaria e ragionata interpretazione delle norme emanate per la prevenzione dei contagi per il Covid 19 è l’unica condizione in grado di garantire la decriptazione del combinato disposto di teoria e inapplicabilità.
Indispensabile muoversi sulla base di alcuni principi essenziali:
- decifrare i contenuti della norma e isolare i veri obiettivi delle singole prescrizioni;
- convertire gli obiettivi in attività concrete ed eseguibili di prevenzione;
- costruire, all’interno del PSC, le necessarie procedure (di immediata comprensibilità) da trasferire a operai e responsabili presenti nel cantiere.
Conclusioni
Quanto detto per le norme relative alla tutela delle persone dal Covid 19 nell’ambito dei cantieri è applicabile a molte delle norme italiane che nella loro sovrabbondanza confermano, de facto, la loro inutilità che molto spesso si trasforma nella piena impossibilità ad operare.
La norma è efficace quando è chiara, facilmente applicabile, sostenuta da procedure comprensibili. Il contrario genera solo confusione ed inutile/costoso (per i contribuenti) lavoro per i tribunali.
Anche nel caso delle misure per la prevenzione del Covid-19 nell’ambito dei cantieri è stato così incidendo su un settore già pesantemente provato dalle difficoltà economiche, dalle farraginosità del Codice degli appalti e del sistema correlato e dagli ulteriori problemi causati dal blocco dei lavori determinato dall’epidemia e senza dimenticare la profonda, persistente incapacità dei tanti governi che si sono succeduti a far ripartire un settore strategico.
Ritornano anche in questo caso i mali sistemici del Paese e ritorna, ora più che mai, la necessità di una nuova ripartenza caratterizzata dalla corretta visione delle strategie di settore e dalla capacità di generare processi capaci di avviare una crescita economica diffusa.
Per quanto riguarda gli operatori che si trovano, in queste problematiche condizioni, ad affrontare la prevenzione da Covid-19 una sola raccomandazione: operare in funzione degli obiettivi di fondo (in questo caso prevenire il contagio nei cantieri) adattando, nel modo migliore di cui si è capaci, la vacuità delle norme alle procedure che concretamente riescano ad avvicinarsi il più possibile a quegli obiettivi. La diversa attuazione di una norma irrealizzabile, fermi restando i principi fondanti, diventa difficile da sanzionare.
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