Costruzioni, nuova circolare sulla tolleranza delle difformità in Emilia Romagna

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Con la Circolare Regione Emilia Romagna 27 dicembre 2011 n. PG/2011/312129  la Regione Emilia Romagna fornisce indirizzi per l’interpretazione uniforme della disciplina regionale sulla tolleranza nelle costruzioni edilizie, cioè sulle difformità, fino a un massimo del 2%, tra opera realizzata e progetto approvato.

In particolare le indicazioni applicative sono riferite al D.I. n.1444 del 1968 in tema di distanze e al D.M. 5 luglio 1975 relativo all’altezza e ai requisiti igienico sanitari dei locali abitativi.

“I requisiti per l’applicazione dell’istituto della tolleranza fissati dalla disposizione appena citata  – si legge nella circolare – sono dunque che:

– il progetto allegato al titolo edilizio sia rispondente alla normativa edilizia;

– taluni parametri e dimensioni di singole unità immobiliari realizzate siano in contrasto con la medesima normativa edilizia;

– le difformità siano contenute entro il massimo del 2% delle misure previste dal titolo edunque dalla normativa edilizia cui lo stesso risulta conforme”.

“Alla luce di tali requisiti  – continua la circolare regionale – consegue che:

a) la tolleranza non trovi applicazione nel caso i cui lo stesso progetto allegato al titolo edilizio risulta essere in contrasto con parametri edilizi e urbanistici. In altre parole,la tolleranza non copre il contrasto con imperative disposizioni edilizie, qualora detta violazione, sia pure nei limiti di percentuale del 2%, sia propria già delprogetto originario;

b) in secondo luogo, visto lo specifico ambito di applicazione descritto dalle disposizioni citate, si ritiene che la tolleranza non trovi generale applicazione in tutti i casi di parziale difformità, di modo che ogni scostamento dai parametri edilizieurbanistici sia decurtato di una percentuale del 2%. Di conseguenza gli scostamenti ,per esempio,dell’11% del volume dell’opera rispetto al titolo edilizio, continuano a costituire variazione essenziale;
 
c) allo stesso modo, si ritiene che non trovi applicazione l’istituto della tolleranza laddove la difformità tra opera realizzata e titolo edilizio risulti superiore allapercentuale del 2% e tuttavia si ricada all’interno dell’ipotesi del c.d. abuso formale,quando cioè l’intervento è stato realizzato in parziale difformità dal titolo edilizio,mantenendosi però all’interno dei parametri ammessi dalla legge o dallapianificazione (di modo che se tale ulteriore o diverso dimensionamento fosse stato oggetto del titolo edilizio sarebbe stato valutato positivamente dall’amministrazionecomunale). In tali ipotesi il soggetto potrà attivare il procedimento per laformazione del titolo in sanatoria di cui all’art. 17 della L.R. n. 23 del 2004, ma senza potersi avvalere di una decurtazione del 2% nel conteggio dell’abuso realizzato,appellandosi all’istituto della tolleranza;

d) inoltre, si ritiene che la tolleranza non trovi applicazione nel caso in cui sia evidente il ricorso fraudolento e generalizzato a tale istituto, caratterizzato cioè da unasistematica implementazione, entro il 2% delle caratteristiche complessivedell’unità immobiliare”.

 

Redazione Tecnica

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