Correttivo Codice Appalti, requisiti per la progettazione: il nodo dell’iscrizione all’Albo

Chi, per seguire progettazione di fattibilità, direzione lavori e supporto tecnico-amministrativo, deve essere iscritto all’Albo? … E chi no?

L’articolo 24 del Codice degli Appalti così come modificato proprio dal Correttivo Codice Appalti pubblicato in Gazzetta Ufficiale è “Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici” e definisce da chi possano essere espletate le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

Con Linee guida a carattere vincolante emanate dall’ANAC sono poi definiti i requisiti essenziali che devono possedere le società di professionisti e di ingegneria per lo svolgimento di tali attività.

Comma 2, Articolo 24. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all’art. 46 comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto si applica l’articolo 216, comma 5.

Requisiti: il nodo dell’iscrizione all’albo

Questo punto è di particolare importanza per i liberi professionisti e la corretta possibilità di partecipazione alle gare di progettazione. Infatti i requisiti che sottendono a tale partecipazione sono solitamente costituiti dall’iscrizione agli albi professionali che garantisce sul comportamento deontologico del professionista, sulla sua formazione continua, ora divenuta obbligatoria, e sull’assenza di condanne che ne impediscano l’esercizio della professione.

Inoltre i requisiti sono rappresentati dai lavori, analoghi e non, svolti dal professionista durante la propria carriera professionale che vengono esposti solitamente sia come importo complessivo che come servizi di punta (solitamente due opere) ritenuti dal professionista esemplari per similitudine, importi, caratteristiche, complessità, rappresentatività.

La disposizione prevede, inoltre, che i progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti dai comuni nonché dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni, siano firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione.

Alla luce di quanto previsto al comma 5, “indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali“.

Più volte i Consigli Nazionali degli Ordini avevano fatto pressioni affinché fosse prevista, quale integrazione al co. 3 dell’art. 24, anche per i dipendenti pubblici che firmavano i progetti per il proprio Ente, l’iscrizione all’Albo professionale. Ciò avrebbe permesso una più completa equiparazione fra le figure professionali, con identici obblighi deontologici, attività di formazione ed aggiornamento.

Requisiti: la conclusione e la delusione

Invece.. ci troviamo inserito all’art. 216 co. 27-septies del Correttivo al Codice Appalti, che anche i tecnici diplomati e non abilitati possono firmare i progetti, al di fuori di tutte le regole deontologiche, purché siano stati in servizio presso l’amministrazione pubblica. “Con riferimento all’articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione”.

Per avere una visione generale di cosa cambia col Correttivo leggi Correttivo al Codice Appalti pubblicato in Gazzetta: cosa cambia e quando.

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Il Correttivo al Codice degli Appalti: cosa cambia per i professionisti

L’ebook contiene tutte le novità per i professionisti tecnici e sulla progettazione contenute nel Correttivo al Codice degli Appalti, (dlg.s. n. 50/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016).La Guida illustra le novità di interesse per i professionisti tecnici contenute nei singoli articoli del Codice, rivisto dal decreto Correttivo (in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale): – Programmazione e progettazione: come cambiano i livelli della progettazione, principali figure coinvolte, suddivisione dei compiti,- Contratti pubblici sopra e sotto soglia: le differenti modalità di selezione degli affidatari degli incarichi, modalità di gara,- Bandi e avvisi nei settori ordinari,- Aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari,- Concorsi di progettazione: cosa succede attualmente, cosa cambia, cosa potrebbe essere.Laura Porporato, Architetto, tesoriere e consigliere delegato per i lavori pubblici dell’Ordine degli Architetti di Torino

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