Il decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 209/2024, entrato in vigore senza disposizioni transitorie, apporta modifiche significative che l’OICE valuta in parte positivamente. Tra gli aspetti apprezzati si segnalano l’estensione dell’arco temporale per i requisiti di capacità tecnico-professionale e la definizione di una soluzione di compromesso sull’equo compenso.
Tuttavia, alcune criticità restano irrisolte, come l’esclusione dell’anticipazione contrattuale per le prestazioni intellettuali, la mancata inclusione delle linee guida ANAC 1/2016 sugli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura negli allegati del d. lgs 36/2023 e la mancata applicazione della revisione prezzi, da rendere omogenea alla disciplina dei lavori, anche per le prestazioni come la progettazione, oltre che per la direzione lavori.
Vediamo di seguito un riepilogo delle principali novità che il correttivo appalti porta con sé per il settore dei servizi di ingegneria e architettura, analizzate nel documento OICE.
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Gli appalti pubblici 2025 dopo il decreto correttivo
Il volume illustra le numerose e importanti novità introdotte dal decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31.12.2024, n. 209. Il decreto modifica circa il 34% degli articoli del Codice, e introduce nuovi allegati. In particolare, il correttivo interviene su dieci macro-temi principali, tra cui equo compenso, tutele lavoristiche e CCNL, digitalizzazione, qualificazione delle stazioni appaltanti, revisione prezzi, consorzi, tutela MPMI, fase esecutiva del contratto di appalto, Partenariato pubblico-privato, Collegi consultivi tecnici. Il provvedimento rappresenta uno strumento di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, che tiene conto delle principali esi- genze rappresentate dagli stakeholders del settore, nonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di alcuni istituti giuridici, al fine di risolvere le procedure di infrazione ancora pendenti. Il correttivo intende altresì recepire le principali affermazioni giurisprudenziali formatisi all’indomani dell’efficacia del D.Lgs. 36/2023, assicurando, in tal modo, una uniforme applicazione dei principi e delle norme. La trattazione privilegia un’impostazione pratico-operativa, con schede di sintesi delle principali novità per ogni argomento.Alessandro MassariAvvocato amministrativista, Direttore della Rivista Appalti&Contratti online e mensile. Docente e autore di numerose monografie in materia di appalti pubblici. Coordinatore scientifico dei Master in contrattualistica pubblica organizzati da Formazione Maggioli.
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Indice
Principali novità normative
Requisiti di partecipazione alle gare (art. 32): la modifica al Codice introduce un ampliamento dell’arco temporale per i requisiti di capacità tecnica ed economica da 3 a 10 anni, recependo la richiesta OICE. Inoltre tra le modifiche, viene riconosciuta in alternativa al fatturato, la capacità economico-finanziaria potrà essere dimostrata con una copertura assicurativa pari al 10% del valore delle opere.
Equo compenso (art. 14): è stato definito un meccanismo per l’equo compenso nelle gare di importo superiore a 140 mila euro, suddividendo l’importo a base di gara in una quota fissa (65%) e una ribassabile (35%). Per gli affidamenti inferiori a tale soglia, la quota ribassabile è limitata al 20%.
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Progettazione e BIM (artt. 14 e 78)
L’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria potrà avvenire sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) a prescindere dalla redazione e approvazione del progetto esecutivo, in alternativa all’omissione del primo livello progettuale.
Il decreto introduce nuove clausole per i contratti di progettazione per la responsabilità del progettista in caso di errori od omissioni progettuali emerse in fase esecutiva,
Vengono inoltre introdotte disposizioni specifiche sull’uso del BIM, che risulta obbligatorio dal 1° gennaio 2025 per progetti con stima del costo presunto dei lavori – non più con importo a base di gara – di importo superiore a 2 milioni di euro.
Revisione prezzi e anticipazione contrattuale
Revisione prezzi (artt. 23 e 86): la revisione dei prezzi si attiverà automaticamente al superamento di determinate soglie di variazione del costo. È stata introdotta per i soli appalti di servizi e forniture, la possibilità di adeguare i prezzi contrattuali mediante meccanismi concordati di indicizzazione inflattiva.
Anticipazione del prezzo (art. 44): l’art. 125 del Codice resta invariato nella parte in cui esclude l’applicazione dell’anticipazione del prezzo agli appalti di servizi di ingegneria e architettura, nonostante le richieste di OICE.
Subappalto, accordi quadro e collegio consultivo tecnico
Subappalto (art. 41): è stata introdotta una riserva non inferiore al 20% per le PMI sulle prestazioni subappaltabili e l’obbligo di applicare il medesimo CCNL dell’appaltatore principale nei contratti di subappalto, ovvero un CCNL differente che garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore.
Accordi quadro (art. 22): le stazioni appaltanti dovranno indicare le percentuali di affidamento ai vari operatori economici per garantire la remuneratività dei contratti attuativi.
Collegio consultivo tecnico (artt. 62 e 94): le modifiche rafforzano il ruolo del Collegio Consultivo Tecnico nella risoluzione anticipata delle controversie durante l’esecuzione dei lavori.
Collaudo (artt. 40 e 92)
Il D.lgs. 209/2024 apporta modifiche al regime di collaudo previsto dal Codice, imponendo alle stazioni appaltanti non pubbliche di nominare da uno a tre collaudatori, con almeno uno selezionato tra il proprio personale o quello di altre PA, assicurando che questi possiedano adeguati requisiti di qualificazione, moralità e competenza. In caso di carenza di personale o elevata complessità tecnica, le stazioni appaltanti devono verificare la disponibilità di dipendenti di altre PA prima di affidare l’incarico all’esterno. Inoltre, il collaudatore può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa per supporto istruttorio.
Per il compenso, il correttivo prevede una suddivisione proporzionale tra i membri della commissione di collaudo, con un incremento del 50% per i componenti aggiuntivi e una maggiorazione del 30% per il presidente. È previsto anche un rimborso forfettario delle spese pari al 30% del compenso, che sale al 60% per il collaudo in corso d’opera.
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