Lettera da parte di RPT al capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, avente come oggetto la richiesta di differimento di alcune scadenze in materia di sicurezza antincendio. Causa: lo stato attuale di emergenza Coronavirus e le ultime misure varate.
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La diffusione dell’emergenza epidemiologica, il conseguente rallentamento (nei migliori dei casi) o il blocco (nelle situazioni peggiori) delle attività professionali rende necessario lo slittamento per la messa a norma di immobili, edifici pubblici ecc. Anche perché rallentamenti e blocchi sono causati anche dall’inaccessibilità ai luoghi in cui i professionisti sono chiamati ad intervenire e dall’impossibilità di completare le opere di adeguamento alle norme antincendio.
Coronavirus, proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio
Molte problematiche segnalate dalla Rtp riguardano gli iter autorizzativi. In particolare nella lettera viene dichiarata l’impossibilità, da parte dei professionisti, di riuscire a rispondere nei tempi previsti alle richieste di integrazione della documentazione presentata sia per le valutazioni dei progetti di prevenzione incendi sia per le istanze di deroga.
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Per quali attività è richiesta la proroga?
Ecco l’elenco stilato da RPT (che specifica non essere esaustivo):
– integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo al progetto (art. 3 comma 3 DPR 151/2011): le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti;
– integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo alla richiesta di deroga: le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti;
– attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio (cadenza quinquennale – art. 5 DPR 151/2011): i sopralluoghi di verifica di efficienza e funzionalità degli impianti di protezione attiva e le relative asseverazioni non possono essere eseguiti;
– termini entro cui “conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi” le attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 4 commi 2 e 3 DPR 151/2011) presso le quali siano state “accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività”: impossibilità ad eseguire le opere di adeguamento e le attività di verifica, collaudo e certificazione da parte dei professionisti antincendio;
– ottemperanza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all’art. 20 del Dlgs 758/1994, per le attività oggetto di accertamento con determinazione di una scadenza entro cui realizzare gli adeguamenti di prevenzione e protezione antincendio: non possono essere garantite la realizzazione delle opere e le attività di verifica, collaudo e certificazione di impianti, sistemi e strutture;
– obbligo di aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio: riduzione del tempo utile, nell’arco del quinquennio di riferimento, per frequentare corsi e seminari di aggiornamento entro la scadenza naturale del quinquennio (DM 05/08/2011) e possibilità di utilizzo dei corsi in modalità FAD.
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Quanti giorni chiesti di proroga?
Per le scadenze elencate e per ogni altro termine temporale in materia di sicurezza antincendio per il quale l’emergenza in oggetto ne impedisse l’ottemperanza, RPT chiede il differimento per un periodo congruo alla durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali, salvo giustificati motivi di emergenza o priorità definite dagli stessi.
>> Leggi la lettera di RPT inviata al capo dei vigili del fuoco
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Foto: iStock/D-Keine
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