Contributi Inarcassa 2024: guida per architetti e ingegneri iscritti

Architetti e ingegneri iscritti a Inarcassa hanno annualmente una serie di obbligazioni contributive essenziali per garantirsi una copertura previdenziale. Vediamo i dettagli e gli importi per il 2024.

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I professionisti iscritti a Inarcassa, la cassa di previdenza per ingegneri e architetti liberi professionisti, si trovano ad affrontare una serie di obbligazioni contributive essenziali per garantirsi una copertura previdenziale. Questo sistema, regolamentato dagli articoli 4 e 5 del Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, prevede contributi di varia natura, ognuno con le sue specificità.

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In particolare gli iscritti hanno i seguenti contributi da versare annualmente:

  • contributo soggettivo (obbligatorio; 14,5% sul reddito professionale netto, con un minimo di 2695 euro – può essere richiesta la deroga del contributo minimo entro il 31 maggio >> qui i dettagli);
  • contributivo facoltativo (volontario; calcolato in base ad aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto);
  • contributo integrativo (4%; obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a Inarcassa, e per le società di Ingegneria; è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA);
  • contributo di maternità/paternità (obbligatorio).

Vediamo i dettagli (e gli importi) di ognuno.

Indice

Contributi Inarcassa: importi 2024

Gli ingegneri e architetti iscritti a Inarcassa sono tenuti al versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:

ContributoDescrizioneImporto minimoReddito massimoPercentuale
SoggettivoPercentuale (fissa) del reddito professionale netto; dovuto anche dai pensionati (eccetto invalidità/assegno per figli disabili)€ 2.695 (possibile richiedere deroga)€ 142.65014,5%
FacoltativoPercentuale (variabile) del reddito professionale netto€ 245/1% – 8,5%
IntegrativoPercentuale (fissa) del reddito professionale netto; obbligatorio per professionisti con partita IVA (anche se non iscritti a Inarcassa) e società di ingegneria; prevista “retrocessione” fino a un certo volume di affari€ 815€ 185.9004%
Maternità/paternitàContributo fisso obbligatorio per tutti gli iscritti a Inarcassa€ 60//

Vediamoli uno per uno nel dettaglio.

Contributo Soggettivo: obbligo percentuale sul reddito

Il contributo soggettivo rappresenta una quota obbligatoria calcolata come percentuale sul reddito professionale netto. La percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% fino a 131.100 euro per il reddito 2023 da dichiarare nel 2024. Il contributo soggettivo è interamente deducibile ai fini fiscali.

È comunque previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT: per l’anno 2024 è pari a 2.695 euro, ma può essere richiesta la deroga in caso si preveda di conseguire nel 2024 un reddito professionale inferiore a 18.586 euro (>> i dettagli qui).

A partire dal 2021 il contributo soggettivo minimo è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione, che dovranno il contributo nella misura del 50% (in base all’art. 4.3 Regolamento Generale di Previdenza).

Ricordiamo che il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

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Versatilità del contributo facoltativo

Dal 2013 è stato introdotto il contributo facoltativo, una quota volontaria che consente agli iscritti, pensionati inclusi, di aumentare il proprio montante contributivo e, di conseguenza, l’ammontare delle prestazioni pensionistiche.

Tale contributo, deducibile ai fini fiscali, può variare tra l’1% e l’8,5% del reddito professionale netto, con limiti di versamento stabiliti per il 2024 tra 245 euro e 12.125 euro.

Il versamento può essere effettuato dopo la presentazione della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno precedente, in un’unica soluzione oppure tramite versamenti multipli, entro il 31 dicembre dell’anno in corso (il contributo facoltativo del 2024 deve essere quindi versato entro il 31/12/2024).

Il contributo integrativo, per una maggiore copertura

Il contributo integrativo, obbligatorio per tutti i professionisti iscritti all’albo professionale e con partita IVA (anche se non iscritti a Inarcassa ma iscritti alla Gestione Separata INPS), è calcolato al 4% sul volume di affari professionale.

Da sottolineare la possibilità, introdotta dal 2013, di “retrocessione” di una quota di questo contributo a favore della copertura previdenziale, con aliquota variabile in base all’anzianità di iscrizione:

  • 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni;
  • 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni;
  • 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni;
  • 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.

E’ prevista una soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la “retrocessione”, che nel 2024 è pari a 185.900 euro. È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT: per l’anno 2024 è pari a 815 euro.

Sostegno alla genitorialità: il contributo di maternità/paternità

Non manca un occhio di riguardo verso le famiglie, con il contributo di maternità/paternità, obbligatorio per tutti gli iscritti, che per il 2024 mantiene l’importo del 2023 (60 euro).

Il contributo di maternità/paternità deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno. Il contributo è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione ed è interamente deducibile ai fini fiscali.

Anzianità utile alla pensione

L’anzianità utile per la maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali e per il calcolo del loro ammontare è costituita dagli anni di iscrizione con integrale contribuzione versata. Le annualità che presentano inadempimenti dichiarativi o omissioni anche parziali nel pagamento dei contributi e dei relativi oneri accessori, infatti, non concorrono alla formazione dell’anzianità previdenziale.

Inarcassa specifica che i contributi versati in misura parziale relativi ad annualità non utili ai fini previdenziali non sono oggetto di restituzione.

Redazione Tecnica

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