CTU e conciliazione: il momento giusto per rendere l’accordo possibile

Tempistiche, fasi dell’incarico e condizioni operative per rendere efficace l’intervento conciliativo del consulente tecnico di ufficio, tra cognizione, negoziazione e gestione del conflitto.

Paolo Frediani 14/01/26
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Qual è il momento migliore per tentare una conciliazione? E quali sono le condizioni operative perché l’intervento del CTU risulti realmente efficace?

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Il CTU Conciliatore

Nell’odierno processo civile il giudice chiede sempre al CTU di tentare la conciliazione della controversia; le prassi diffuse negli uffici giudiziari ormai – superando i limiti imposti dalla normativa – hanno fatto diventare l’esperimento conciliativo una delle attività più importanti del CTU. Ma conciliare due o più soggetti in lite in una causa giudiziaria richiede impegno, dedizione e specifiche competenze che oggi la stessa riforma Cartabia prevede espressamente all’art. 3 del DM 109/2023; nessuno tuttavia si è mai preoccupato di formare il consulente in tali importanti compiti. Molte sono le domande e i dubbi dei CTU su questo aspetto. Il testo, volutamente pratico ed agile, vuole fornire un supporto operativo consentendo al lettore di acquisire le capacità per proporre, condurre e concludere positivamente l’esperimento conciliativo della vertenza. L’autore è stato il primo nel panorama editoriale a curare ed approfondire con volumi tale importante tema sin dal 2004 e con questo prezioso testo e con le indubbie doti riconosciutegli prende per mano il CTU e lo conduce allo svolgimento dell’importante e delicato compito, nobilitando così la definizione di CTU conciliatore.Paolo Frediani Geometra libero professionista; consulente tecnico forense nei settori civili e penali dal 1990; libero docente in corsi di formazione professionale dal 1999; professore a contratto Università di Pisa; docente presso la Scuola Superiore della Magistratura; autore e pubblicista. Grande esperto e cultore della conciliazione, ha intuito tra i primi le sue potenzialità nell’alveo endoperitale sin dai primi anni 2000 con pubblicazioni dedicate.

 

Paolo Frediani | Maggioli Editore 2024

Cognizione prima, negoziazione poi

Per parlare in modo serio della conciliazione del consulente tecnico di ufficio non si può non trattare il tema di quale sia il momento migliore nel corso dell’incarico per collocare l’esperimento conciliativo. Vi è una vasta casistica nella comunità dei consulenti tecnici che ritiene di collocare il tentativo di conciliazione della vertenza all’inizio delle proprie attività peritali. A far propendere verso questa impostazione vi è la questione del risparmio dei tempi e dei costi della procedura giudiziaria che cesserebbe immediatamente a seguito dell’accordo. Questa impostazione invece – a parere di chi scrive – è sbagliata.

Nell’incarico peritale che voglia mirare ad un possibile accordo – secondo questo autore – due sono le fasi nelle quali suddividere l’incarico giurisdizionale: fase di cognizione e fase di negoziazione.

La fase di cognizione consta in tutte le attività demandate dal giudice che coincidono con il compimento delle operazioni connesse intimamente al ruolo di CTU, che potremmo sinteticamente inquadrare in quelle previste dagli articoli 62 e 194 c.p.c..
 
La seconda fase, di negoziazione, è quella del tentativo di conciliazione, che si realizza mediante due indirizzi di attività:

  • analisi e gestione del conflitto;
  • gestione dei soggetti coinvolti.

La prima attività è quella di operare un’attenta e dettagliata analisi per poter valutare gli aspetti espliciti e impliciti della lite. Ciò viene dapprima operato sulla base degli elementi e dati che il consulente ha raccolto ed esaminato nella prima fase e successivamente mediante il dialogo, il confronto con i diversi attori del procedimento e la loro gestione. La seconda attività è invece indirizzata al rapporto con i legali, i consulenti tecnici e le parti al fine, da un lato, di stabilire la migliore forma di cooperazione e, dall’altro, nelle gestioni delle fasi dell’incontro di conciliazione, di individuare gli aspetti più intimamente connessi e implicitamente legati alla genesi e allo sviluppo della lite.

Precisato questo, l’impegno indirizzato a ricercare la possibile soluzione della controversia è pertanto da attuarsi dal consulente solo dopo aver completato l’incarico nella fase di cognizione; ciò per tutta una serie di ragioni funzionali. Vediamole.

Perché posticipare il tentativo conciliativo

Una delle prime ragioni è legata senza dubbio alla possibilità per il consulente di avere piena cognizione delle questioni tecnico-giuridiche alla base della vertenza e quindi di disporre degli elementi di comprensione e conoscenza che sono funzionali anche alla successiva azione. Non dobbiamo dimenticare che pur svolgendo un’attività nella specie indirizzata alla conciliazione, per il CTU sarà essenziale possedere tutti gli elementi di conoscenza e padronanza delle questioni anche nell’ottica di favorire una prospettiva diversa ed un “cambio di rotta” della lite alle parti.

L’altro motivo è connesso alle necessità per il CTU di preparare un terreno “fertile” all’esperimento. Invero il consulente può sfruttare i momenti sia della prima fase sia di quella successiva per stabilire una base di cooperazione con i professionisti delle parti e con le parti stesse. Questo elemento è decisamente richiesto dalla difficoltà che il consulente solitamente incontra nell’operare il tentativo di conciliazione in questo particolare ambito e connesse sostanzialmente, come già segnalato, dal fare passare le parti dall’ordine imposto, all’ordine negoziato.

È perciò da sconsigliarsi vivamente dare impulso al tentativo di conciliazione nella prima sessione peritale dove le parti non hanno in alcun modo né la preparazione né la consapevolezza piena dell’azione che il consulente sta stimolando.

Ulteriore ragione che fa propendere la scelta di collocare l’esperimento indirizzato all’intesa nella fase finale delle attività del consulente e prima della redazione della relazione peritale preliminare, è la necessità per questi, in un certo senso, di “dissociare” agli occhi delle parti il ruolo di CTU da quello del conciliatore.

Difatti, poter concentrare nella fase di cognizione lo svolgimento di ogni attività utile all’elaborazione della relazione peritale, comprendendo in essa lo sviluppo del confronto tecnico con i consulenti tecnici di parte e quello dell’assunzione delle motivazioni per la risposta al quesito, consente al consulente, non solo di poter completare rapidamente il proprio mandato con il deposito della relazione peritale nel caso di insuccesso del tentativo, quanto piuttosto, nel momento successivo, di poter “svestire” (agli occhi dei contendenti nel procedimento) i panni del consulente tecnico per indossare quelli, certo assai meno confortevoli, del conciliatore. Tale dissociazione è finalizzata a rassicurare le parti che ogni attività compiuta dal consulente da quel momento non condizionerà né muterà gli esiti peritali e ad evitare che la discussione in quella sede possa spostarsi sulle conclusioni della consulenza tecnica e quindi sui torti e sulle ragioni, determinando condotte di difesa e di chiusura delle parti.

Esclusivamente con queste modalità operative – crediamo – il consulente tecnico di ufficio possa presentarsi credibile di fronte agli occhi dei soggetti coinvolti e soddisfare presupposti che si configurano essenziali per lo sviluppo di un esperimento serio, professionale ed efficace.

Chiude il percorso la prossima e ultima puntata, dedicata al modello di conciliazione più adatto al contesto della CTU. Un confronto tra approcci facilitativi e valutativi, e una riflessione finale sul ruolo del dato tecnico come “pretesto” e non come soluzione del conflitto.

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Prontuario del CTU

Le funzioni di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) hanno con il tempo assunto sempre più rilevanza e centralità nel processo in contrasto al fatto che per moltissimo tempo non se ne sia mai curata una qualificazione ed una spe-cializzazione.Cosicché, complice anche la crisi economica che ha attraversato il mondo delle professioni, molti sono i consulenti negli anni iscritti negli elenchi dei tribunali con scarse conoscenze e poche sensibilità degli ambiti in cui si trovano ad operare.L’autore, con l’abilità e la preparazione riconosciute, anche in questa seconda edizione aggiornata alle disposizioni della c.d. Riforma Cartabia, che giunge a quattro anni dalla prima, è riuscito a compendiare in un testo snello e di facile consultazione tutto il sapere, complesso e diversificato, del Consulente Tecnico.L’opera, in un quadro di sintesi strutturata con riflessi operativi, analizza le funzioni, gli ambiti processuali, le regole procedimentali, le responsabilità e le pratiche attività del Consulente Tecnico di Ufficio nei diversi momenti dell’incarico; l’analisi è arricchita di esempi, di tabelle esemplificative osservare/fare, di sezioni Faq e normative di riferimento e, al termine di ogni capitolo, dei Focus con i quali l’autore non rinuncia ad approfondimenti monotematici innovativi per contenuti e che rivelano bene il carattere dell’opera: semplice ma non semplicistica.Insomma tutto quello che un Consulente Tecnico d’Ufficio dovrebbe conoscere della propria attività: dalle norme di riferimento, all’albo ed all’elenco nazionale dei consulenti tecnici, da come svolgere le operazioni di consulenza alla relazione peritale, dai metodi e strategie per lo svolgimento dell’esperimento conciliativo a come richiedere il compenso al giudice fino alle responsabilità nei diversi profili.Completa il lavoro l’appendice con le maggiori formule per il Consulente Tecnico ed un pratico glossario dei termini in uso.Paolo FredianiGeometra libero professionista, svolge attività di consulente, perito ed ausiliario nella pubblica giurisdizione. Dal 1999 è libero docente in corsi di formazione e partecipa, in qualità cultore delle materie, a seminari e convegni. È docente presso la Scuola Superiore della Magistratura e a contratto presso Università di Pisa – Dipartimento Ingegneria Civile e Industriale nel corso di Laurea “Tecniche per le costruzioni civili e la Gestione del Territorio”. È autore di volumi e trattati sulla materia per i maggiori editori italiani. Collabora con quotidiani e portali d’informazione giuridica. In qualità di esperto è componente della Commissione estimo e attività peritali del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

 

Paolo Frediani | Maggioli Editore 2023

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Paolo Frediani

Libero professionista in Pisa, consulente tecnico e perito per la pubblica giurisdizione, è mediatore civile commerciale e valutatore immobiliare certificato a norma UNI 10558:2014. Ritenuto uno dei maggiori esperti nella materia, è autore da oltre vent’anni per i principali …Continua a leggere

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