In tema di calcolo dei volumi nella realizzazione degli interventi edilizi possono essere annoverati anche i locali interrati, poiché contribuiscono ad aumentare il cd carico urbanistico.
Infatti, salvo che non viga un’espressa disposizione contraria, anche i locali interrati devono essere computati ai fini volumetrici, perché detto calcolo deve essere effettuato con riferimento all’opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati ed interrati funzionalmente asserviti, giacché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull’assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono pure i piani interrati cioè sottostanti al livello stradale.
È quanto afferma la III Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42147 del 14 ottobre 2013, consolidando la giurisprudenza costante (ex plurimis, sez. III, 9 luglio 1999, n. 11011, rv. 214273; sez. III, 29 aprile 2003, n. 26197, rv. 225388; Sez. III, 10 maggio 2007, n. 24464, rv. 236885; sez. III, 21 dicembre 2011, n. 3220/2012).
In tal senso anche la prima sezione del TAR Puglia, Sede di Lecce, con la sentenza 25 maggio 2011, n. 1586, ha stabilito che i locali interrati sono computabili fatta eccezione per opere di modeste dimensioni e con destinazione a usi episodici o meramente complementari.
Il computo della volumetria di un edificio deve essere effettuato comprendendo gli ambienti funzionalmente asserviti o interrati e con esclusione dei soli volumi tecnici.
Ne consegue che anche le opere realizzate entro terra, qualora adibite ad attività umane di tipo continuativo, devono essere considerate ai fini dei calcoli delle volumetrie assentibili.
Per il TAR Lazio, Sede di Roma, sez. I, 2 ottobre 2008, n. 8716 e il TAR Campania, Sede di Napoli, sez. IV, 22 gennaio 2007, n. 570, il computo della volumetria di un edificio deve essere effettuato con riferimento all’opera in ogni suo elemento, compresi gli ambienti funzionalmente asserviti o interrati e con esclusione dei soli volumi tecnici.
Di conseguenza anche le opere realizzate entro terra, qualora adibite ad attività umane di tipo continuativo, devono essere considerate ai fini dei calcoli delle volumetrie assentibili in relazione ai carichi urbanistici che ne derivano.
Per il TAR Sicilia, Sede di Palermo, sez. III, 7 giugno 2005 , n. 960, i vani interrati sono computabili ai fini del calcolo della complessiva volumetria dell’immobile, salvo che:
– siano insuscettibili di produrre un aumento del carico urbanistico;
– non siano destinati alla stabile permanenza dell’uomo;
– lo strumento urbanistico non lo escluda espressamente.
Infine, per il TAR Marche, 4 febbraio 2003, n. 21, salvo che non si tratti di opere di modeste dimensioni e con destinazione a usi episodici o meramente complementari (ad esempio, cantine, locali adibiti a strutture tecnologiche, garage al servizio di un appartamento), anche i locali interrati devono calcolarsi nella volumetria ammissibile in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio.
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