L’obiettivo del decreto legislativo approvato in via definitiva venerdi 11 gennaio dal Consiglio dei Ministri è quello di consentire al maggior numero di persone, in particolare ai giovani che cercano la prima occupazione, di far emergere e far crescere le loro competenze professionali, finora poco valorizzate, acquisite non solo sul lavoro ma anche nel tempo libero. Gli standard minimi di riferimento dei livelli di servizio dovranno essere garantiti dai soggetti istituzionali e monitorati da un Comitato tecnico nazionale.
Palazzo Chigi ha scritto in una nota: “L’Italia dimostra di rispondere alle sollecitazioni rivolte dall’Unione europea ai Paesi membri affinché, in un periodo di crisi economica globale, si dotino degli strumenti legislativi che consentano al maggior numero di persone, in particolare ai giovani in cerca di prima occupazione e ai giovani Neet (Not in Education, Employment or Training), di far emergere e far crescere il grande capitale umano rappresentato dalle competenze che le persone acquisiscono in contesti non formali e informali, soprattutto sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero. Questo patrimonio è ancora sommerso in Italia, a differenza di altri Paesi dell’Ue. La certificazione delle competenze comunque maturate dalle persone è considerata dall’Ue un elemento strategico di innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale delle persone, per la crescita sociale ed economica di ogni Paese. Anche per la flexicurity”.
Il decreto introduce in Italia il sistema nazionale di certificazione delle competenze e attua la legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro.
Con un sistema rigoroso e coordinato a livello nazionale di riconoscimento delle competenze acquisite, gli obiettivi sono:
– promuovere la mobilità geografica e professionale;
– favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro;
– accrescere la trasparenza degli apprendimenti e la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo.
Cosa stabilisce il decreto?
Vengono definite le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e non formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento di crediti formativi utilizzabili a livello europeo.
Il decreto definisce inoltre gli elementi fondamentali per assicurare e concretizzare le politiche per l’apprendimento permanente.
Gli apprendimenti certificati dovranno essere raccolti in un Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, accessibile e consultabile su internet.
Fino a oggi la mancanza di tale Repertorio è stata un grave problema anche per l’orientamento dei giovani e degli adulti.
Per gli apprendimenti formali (vala a dire quelli provenienti da scuola o università) basterà indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione.
Per gli apprendimenti non formali (acquisiti durante i corsi) andranno invece forniti i dati relativi alle modalità di apprendimento e all’esperienza svolta.
Gli standard minimi di riferimento dei livelli di servizio dovranno essere naturalmente garantiti dai soggetti istituzionali e monitorati da un Comitato tecnico nazionale. Affinché le certificazioni siano spendibili a livello europeo, in esse dovranno essere indicate:
– dati anagrafici;
– competenze acquisite.
Per ciascuna competenza acquisita va indicata la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento.
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