Il Corriere del Veneto ha pubblicato ieri un articolo che posa un altro mattone della lotta tra Architetti e Geometri per le competenze professionali. “Si dice che non corra buon sangue tra Architetti e Ingegneri. Ma a quanto pare non va meglio con i Geometri”: è l’incipit dell’articolo, firmato A. Belt. Non è solo un “a quanto pare”, ma un dato di fatto che non c’è un buon rapporto tra Geometri e Architetti.
La conferma, che getta ancor più carne al fuoco della disputa, la fornisce una sentenza del TAR Veneto. Il Tribunale ha accolto il ricorso dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso contro il Comune di Crocetta del Montello (Treviso) che, nel lontano 1998, conferì a un geometra il compito di redigere la variante del Piano Regolatore (PRG) ai fini della sistemazione della zona artigianale. Era necessario individuare tratti di strada di collegamento e ridistribuire la zona su cui si interveniva. Da precisare che la variante fu realizzata.
Da precisare anche il fatto che gli Architetti si sollevarono, considerando l’azione contraria alle leggi che stabiliscono le competenze delle varie categorie professionali.
Come altre volte fatto notare (in alcuni senza troppa grazia) dagli Architetti, giustamente molto gelosi delle proprie competenze, secondo la legge i Geometri possono progettare manufatti, ed esercitare le connesse attività di vigilanza e direzione, solo se si tratta di manufatti di valenza modesta. Se un progetto prevede il possesso di competenze complesse, il geometra non lo può seguire.
E la variante del PRG richiede competenze complesse. Il che significa che solo Architetti e Ingegneri (cioè professionisti laureati) possono seguirne il progetto.
L’intervento ha richiesto la consulenza del genio Civile e dell’ULSS (Azienda Unità Locale Socio Sanitaria) e il TAR ha motivato la propria decisione sottolineando il fatto che si tratta di un intervento che richiedeva le competenze specifiche di professionisti laureati.
Le competenze progettuali dei professionisti tecnici
La materia del riparto delle competenze progettuali fra i professionisti tecnici è di estremo interesse pratico; individuare correttamente la figura professionale che può progettare un determinato intervento è, infatti, fondamentale per tutti i soggetti interessati:- per il professionista, onde evitare responsabilità e rischi nello svolgimento della propria prestazione;- per il cittadino, che deve avere cognizione di quale sia il professionista a cui rivolgersi per l’intervento che vuol realizzare; – per la pubblica amministrazione (in primis, il Comune attraverso l’ufficio tecnico) che deve valutare il progetto presentato e, conseguentemente, anche verificare che il progettista abbia le adeguate competenze secondo quanto previsto dalle norme in materia.Le difficoltà nell’individuare correttamente la ripartizione della progettazione sono legate a plurime motivazioni:• la vetustà di disposizioni normative palesemente risalenti e le inevitabili sovrapposizioni nell’interpretazione;• il miglioramento delle tecniche costruttive e dei materiali;• l’azione degli ordini professionali che, legittimamente, intervengono per difendere le proprie aree di competenza e, possibilmente, individuarne di nuove;• la mancanza di coraggio del Legislatore che, a distanza di quasi un secolo, non è ancora intervenuto con un disegno normativo organico che possa fare definitiva chiarezza e ridurre al minimo i margini di incertezza nella materia.In questa breve trattazione, senza alcune pretesa di esaustività, evidentemente non possibile in questa sede, cercheremo di fornire le linee guida per individuare correttamente le competenze progettuali dei singoli professionisti tecnici, alla luce delle norme in materia e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza.Mario Petrulli, Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), collabora con siti giuridici (tra i quali www. ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore.
Mario Petrulli | 2017 Maggioli Editore
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