Come applicare il Salva Casa a Roma? Prime indicazioni

Oltre alla Circolare di Roma Capitale, alla nota esplicativa della Regione Emilia-Romagna e alla circolare della Regione Siciliana, nessuna indicazione sull’applicazione del Salva- Casa è provenuta da altri organi pubblici

Andrea Ferruti 23/10/24
Allegati

Il Decreto Legge Salva Casa è ormai definitivamente entrato in vigore il 28 luglio 2024, ma le Amministrazioni comunali, su cui gravano i maggiori compiti amministrativi, non hanno ancora una bussola con la quale orientarsi nel ginepraio delle modifiche.

Da più parti, quindi, gli operatori del settore (siano essi istituzioni od ordini professionali) hanno invocato l’emanazione di direttive ufficiali che consentano di darne un’applicazione, per quanto possibile, uniforme. Per quanto consta, tuttavia, oltre alla nota esplicativa della Regione Emilia-Romagna e alla circolare della Regione Siciliana che ha anticipato il disegno di legge approvato recentemente dalla Giunta, nessuna indicazione è provenuta da altri organi pubblici.

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Indice

Salva Casa: il parere del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale

Per la sua intuitiva rilevanza, quindi, appare opportuno dare conto del parere espresso dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale.

In particolare, con il parere n. 205723 del 21 ottobre 2024 (allegato a fine articolo per pronta consultazione), l’Amministrazione capitolina ha affrontato i seguenti aspetti:

  • rapporto tra normativa statale, normativa regionale e strumentazione urbanistica comunale, con precisazione dei rispettivi ambiti di operatività;
  • mutamenti delle destinazioni d’uso e individuazione dei relativi titoli edilizi (SCIA ordinaria, Super-Scia o Permesso di costruire) ex art. 23-ter, D.P.R. 380/2001;
  • oblazioni per Permesso di costruire e SCIA ordinaria in sanatoria relative, in sostanza, all’accertamento semplificato di conformità ex art. 36-bis, comma 5, D.P.R. 380/2001;
  • agibilità per i cd. mini-alloggi, con puntualizzazione delle condizioni e dell’ambito di applicazione ex art. 24, commi 5-bis e 5-ter, D.P.R. 380/2001.

In attesa di ulteriori indicazioni

Nel rinviare alla lettura del documento, valevole ovviamente per il solo territorio romano, attendiamo fiduciosi che anche altre Istituzioni seguano tale virtuoso esempio.

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