Il collaudo statico: un atto complesso
Il collaudo statico è un atto unilaterale complesso di natura tecnica, economica ed amministrativa, disposto dal committente, al quale si perviene a conclusione dell’opera. Ha un duplice scopo: accertare la buona esecuzione dell’opera e liquidare il corrispettivo all’appaltatore con conseguente sua liberazione definitiva dal rapporto contrattuale. Attraverso il collaudo si accerta la conformità dell’opera ai patti contrattuali ed alle regole dell’arte, in particolare se l’opera è rispondente alle prescrizioni tecniche di progetto. È un vero e proprio giudizio finale e costituisce l’atto definitivo di approvazione dell’opera.
Con il collaudo viene redatto un apposito verbale che ha lo scopo di rendere partecipe il committente dei risultati della verifica mediante il certificato di collaudo. La verifica consiste nelle ispezioni materiali dell’opera e si esaurisce in un complesso di operazioni tecniche dirette ad accertare se l’opera è stata eseguita a regola d’arte ed in conformità ai patti contrattuali. Il collaudo rappresenta la conclusione ed il coronamento della verifica e consiste nella dichiarazione del committente con cui questi comunica il risultato positivo o negativo della verifica.
Il collaudo non costituisce un atto inappellabile e inoppugnabile. Il consenso del committente si manifesta con l’approvazione del certificato di collaudo; in tal modo il committente fa proprio l’operato del collaudatore esprimendo la sostanziale volontà di accettare l’opera e liquidare il credito all’appaltatore.
Il collaudo è un atto necessario e formale, che non ammette equipollenti, senza il quale il committente non può pretendere la consegna dell’opera. Il collaudo è obbligatorio in tutti i contratti di opere pubbliche. L’avvenuto collaudo ha effetti preclusivi sia nei confronti del committente che dell’appaltatore; ne consegue che durante lo svolgimento del collaudo il committente deve proporre eventuali obiezioni e riserve in ordine ad aspetti tecnici e/o contabili. La firma senza riserve da parte dell’appaltatore del certificato di collaudo non consente di avanzare domande di risarcimento a qualsiasi titolo.
Sul collaudo statico, c’è un libro nuovo:
Controllo di accettazione
Ai sensi del paragrafo 11.2.5 delle NTC 2018 il direttore dei lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare, ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa e quantitativa.
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di calcestruzzo in accettazione, nel:
– controllo di tipo A;
– controllo di tipo B.
Il controllo di accettazione è positivo e il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate le seguenti disuguaglianze:
Controllo di tipo A
Tale controllo si effettua per opere strutturali che richiedono l’impiego di meno di 1.500 mc di calcestruzzo. Il controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 mc. Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di getto deve essere comunque effettuato almeno un prelievo.
Controllo di tipo B
Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1.500 mc di miscela omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B). Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e deve essere eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1.500 mc di calcestruzzo. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea deve essere effettuato almeno un prelievo, e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1.500 mc.
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Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del direttore dei lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare il riferimento a tale verbale.
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. Le prove non richieste dal direttore dei lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alla norma UNI EN 12390-3:2003 “Prova sul calcestruzzo indurito – Resistenza alla compressione dei provini”. In caso di non conformità dei controlli di accettazione, l’opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la non conformità non è stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l’impiego di altri mezzi d’indagine, secondo quanto prescritto dal direttore dei lavori e conformemente a quanto indicato nel paragrafo 11.2.6. NTC 2018 (Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera).
Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si dovrà procedere ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo. Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti, si può dequalificare l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l’opera stessa.
I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.
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