Codice appalti: linee guida pari opportunità pubblicate in Gazzetta

Le linee guida contengono indicazioni su: le misure premiali, le deroghe e i modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto

Le linee guida sulle pari opportunità nei contratti riservati, previste dal nuovo Codice Appalti, sono state pubblicate in Gazzetta il 26 luglio 2023. L’attuazione, come indicato nel testo normativo, era prevista entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del codice.

Con il documento vengono definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste all’articolo all’art. 1 dell’allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dedicato ai soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti.

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Le linee guida contengono indicazioni su: le misure premiali, le deroghe e i modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto. Vediamo meglio nel dettaglio cosa prevedono.

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Contenuto delle linee guida

L’articolo 61 del nuovo Codice Appalti fornisce disposizioni volte a favorire le pari
opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti ai contratti riservati.

L’articolo prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Le linee guida, pertanto, stabiliscono che costituiscono requisiti necessari dell’offerta:

  • l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68);
  • l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

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Come si calcola quota 30, le deroghe e le clausole

Nel documento viene riportata la metodologia da utilizzare per definire la quota del 30 per cento delle assunzioni da destinare, rispettivamente a occupazione giovanile e femminile.

Sono anche indicate le circostanze che rendono il ricorso all’inserimento di clausole di premialità o il rispetto della destinazione della quota del 30 per cento alle nuove assunzioni giovanili e femminili, in tutto o in parte impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di
ottimale impiego delle risorse pubbliche e pertanto plausibile il ricorso
alle deroghe (commi 4 e 5 dell’art. 1 dell’allegato II.3).

Infine, nelle linee guida è presente l’indicazione esemplificativa e non esaustiva di alcune clausole di premialità che le stazioni appaltanti possono utilizzare per la predisposizione della documentazione di gara.

>> Scarica le linee guida pari opportunità Codice Appalti <<

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Foto:iStock.com/Prostock-Studio

Redazione Tecnica

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