Con il documento vengono definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste all’articolo all’art. 1 dell’allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dedicato ai soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti.
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Le linee guida contengono indicazioni su: le misure premiali, le deroghe e i modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto. Vediamo meglio nel dettaglio cosa prevedono.
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Contenuto delle linee guida
L’articolo 61 del nuovo Codice Appalti fornisce disposizioni volte a favorire le pari
opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti ai contratti riservati.
L’articolo prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
Le linee guida, pertanto, stabiliscono che costituiscono requisiti necessari dell’offerta:
- l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68);
- l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.
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Come si calcola quota 30, le deroghe e le clausole
Nel documento viene riportata la metodologia da utilizzare per definire la quota del 30 per cento delle assunzioni da destinare, rispettivamente a occupazione giovanile e femminile.
Sono anche indicate le circostanze che rendono il ricorso all’inserimento di clausole di premialità o il rispetto della destinazione della quota del 30 per cento alle nuove assunzioni giovanili e femminili, in tutto o in parte impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di
ottimale impiego delle risorse pubbliche e pertanto plausibile il ricorso
alle deroghe (commi 4 e 5 dell’art. 1 dell’allegato II.3).
Infine, nelle linee guida è presente l’indicazione esemplificativa e non esaustiva di alcune clausole di premialità che le stazioni appaltanti possono utilizzare per la predisposizione della documentazione di gara.
>> Scarica le linee guida pari opportunità Codice Appalti <<
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