A seguire, come Rete delle Professioni Tecniche, elenchiamo i punti salienti che necessitano particolare attenzione da parte delle Commissioni che raccolgono gli emendamenti al testo del nuovo Codice Appalti per noi ritenuti irrinunciabili.
1) Promozione della qualità dell’architettura attraverso l’istituto del concorso pubblico di progettazione nei casi di interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico. A proposito di questo primo punto:
– Il concorso pubblico è da attivarsi prioritariamente nei casi di rilevante interesse
– Neccessario l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione al vincitore del concorso
– Serve un Debat public che renda pubblici i risultati della competizione
– Necessaria la possibilità di dimostrare i requisiti anche attraverso la costituzione in RTP e ciò anche in un secondo tempo
– Le Commissioni aggiudicatrici devono essere qualificate
Gli articoli del nuovo Codice Appalti di riferimento sono: 23, 24, 77, 153, 155, 156, 157, aggiunta del 157 bis, 158.
2) Apertura del mercato che non escluda il tessuto professionale italiano dalla partecipazione alle gare di servizi di progettazione, architettura e ingegneria. Cosa serve?
– Requisiti tecnico professionali basati sull’iscrizione all’albo professionale e sull’elenco lavori eseguiti, senza limitazioni temporali
– Requisiti tecnici dei progettisti interni alla PA analoghi a quelli dei professionisti esterni
– Obbligo dell’applicazione del DM. 143/2013 per la corretta determinazione del base d’asta e delle attività professionali richieste
– Riduzione dei costi accessori eliminando la cauzione provvisoria obbligatoria per la partecipazione alle gare di progettazione (già previsto con la determina 4/15 dell’ANAC), la costituzione in RTP attraverso scrittura privata autenticata solo dopo aggiudicazione, spese di pubblicazione bandi, etc.
– Soglie di importo necessario evitare che le gare fra i 40.000 ed i 209.000 €. vengano affidate discrezionalmente dal RUP, in modo arbitrario fra soli 3 operatori
Articoli di riferimento sul nuovo Codice Appalti: 23, 24, 35, 46, 47, 48, 59, 93, 113, allegato XVII.
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3) La Riduzione dell’appalto integrato: nel testo del nuovo Codice Appalti non compare in modo compiuto quanto enunciato all’interno della legge delega. Evidenziare chiaramente che tale istituto può essere attivato solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, con indicazione dell’importo delle spese di progettazione, definite in base al DM. 143/13, e con la separazione delle competenze tra impresa e professionisti, prevedendo solitamente la messa a gara del progetto esecutivo.
Articoli di riferimento: 23 co. 8, 28.
4) Limitazione del massimo ribasso non è sufficiente indicare la procedura di affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa per limitare il massimo ribasso. Occorrerà disciplinare, attraverso le linee guida ed i bandi tipo relativi alle varie soglie di importi, le modalità di attribuzione dei punteggi al fine di far veramente prevalere la qualità del progetto e non il massimo ribasso, in quanto l’esperienza ha messo in luce la necessità di introduzione di curve calmieranti per rendere sempre meno premiante un ribasso oltre la media.
Il Codice deve chiaramente indicare che le future linee guida dovranno prevedere metodi calmieranti del ribasso.
Articoli di riferimento: 36, 59, 71, 77, 95, 97.
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