La corsa per l’approvazione del Nuovo Codice Appalti sta arrivando a termine. Se il Governo si adeguerà alle osservazioni delle Commissioni di Camera e Senato (che trovate in questo articolo, sotto), non bisognerà rispedire il testo alle Camere per il parere definitivo delle stesse Commissioni parlamentari competenti. Se le Commissioni hanno già concordato le modifiche inserite nei pareri il Governo potrà aprovare subito il testo con le modifiche inserite dalle Commissioni.
Con ogni probabilità la prossima settimana, il testo modificato dalle Commissioni andrà spedito per l’approvazione al Consiglio dei Ministri, poi ci sarà la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, il visto della Corte dei Conti, la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Le osservazioni delle Commissioni di Camera e Senato
L’ottava Commissione Lavori Pubblici del Senato ha espresso parere favorevole sul Nuovo Codice Appalti con una serie di osservazioni molto precise. Puoi scaricare qui il parere della Commissione Lavori Pubblici del Senato. I due pareri seguono quello del Consiglio di Stato, risalente a qualche giorno fa e molto severo.
Per quanto riguarda il parere della Camera al Nuovo Codice Appalti, puoi scaricarlo qui. Si tratta di un parere identico al quello del Senato.
In dettaglio e prima di tutto, per i servizi di ingegneria e architettura in base alle modifiche gemelle delle Commissioni:
Modifica del comma 8 dell’articolo 24: obbligatorio per le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo da porre a base d’asta nei bandi di gara relativi ai servizi di architettura e di ingegneria, l’utilizzazione dei parametri che saranno definiti con un decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti. Le tabelle dei corrispettivi saranno commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività. Saranno utilizzati i parametri di cui al D.M. n. 143/2013.
Modifica al comma 2 dell’articolo 157, i servizi di architettura e di ingegneria di importo compreso tra 40.000 e 100.000 euro (e non come aveva scritto il Governo nel suo testo del Nuovo Codice Appalti del 3 marzo tra 40.000 e 209.000) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, con procedura negoziata del responsabile del procedimento e l’invito è rivolto almeno a cinque soggetti.
Modifica del comma 7 dell’articolo 156: tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase dei consorsi di idee devono essere presenti almeno il 30% di soggetti incaricati con meno di 5 anni di iscrizione agli albi professionali.
Inserimento nell’articolo 93 del comma 9-bis: le norme relative alla cauzione non si applicano ai servizi sulla redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento;
Modifica del comma 3 dell’articolo 77: in merito alle commissioni giudicatrici, salta l’originaria soglia di 5,2 milioni di euro. La stazione appaltante può nominare componenti interni alla stazione appaltante solo in caso di affidamento di contratti di importo inferiore a 150.000 euro o per contratti fatti su piattaforme telematiche di negoziazione.
Le commissioni hanno chiesto due novità da aggiungere al Nuovo Codice Appalti:
– una norma che stabilizzi l’anticipazione del prezzo contrattuale al 20%;
– ritorno della pubblicità relativa ai bandi di gara sui giornali.
Ci sono richieste precise di modifiche sui singoli articoli del Nuovo Codice Appalti:
– maggiori paletti per gli affidamenti sotto il milione di euro;
– che il massimo ribasso sia impossibile sopra i 150.000 euro;
– che la soglia massima relativa al subappalto sia del 30%;
– che vengano definite sezioni speciali degli albi Anac dei commissari, dedicate ad alcune grandi stazioni appaltanti: Consip, Invitalia e soggetti aggregatori regionali;
– unificazione del rating d’impresa presso l’ANAC;
– vincoli per le deroghe, in caso di emergenze;
– che venga eliminata la cauzione per i progettisti;
– obbligo di utilizzo del Dm parametri nella determinazione per gli importi a base d’asta dei servizi di architettura e di ingegneria;
– che per i servizi di architettura e di ingegneria venga abbassata a 100mila euro la soglia per le procedure senza gara;
– maxisanzione pari al 10% dell’importo dei lavori per le concessionarie che non rispettano i vincoli sull’in house.
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