Con l’approssimarsi della conclusione dell’appalto, in relazione all’importo contrattuale e alla tipologia di lavori eseguiti, il direttore lavori, sulla base di precise disposizioni a riguardo impartite dal responsabile del procedimento, procede all’emissione del certificato di regolare esecuzione (nei casi in cui tale atto può sostituire quello di collaudo).
Ai sensi dell’articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo soltanto in alcune condizioni costituite da limiti di natura economica o tipologica dell’appalto. Vediamo in dettaglio quando e altre specifiche riguardanti il tema.
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Certificato di regolare esecuzione: ecco cosa deve fare il direttore lavori
La sostituzione del certificato di collaudo può avvenire (come si diceva poco sopra) in determinati casi:
a) è facoltà della stazione appaltante, per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione;
b) il certificato di regolare esecuzione è, inoltre, consentito per i lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice per i casi individuati dal nuovo regolamento (non ancora emanato).
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A questo proposito, in base all’ultima bozza emanata del regolamento attuativo del codice, i casi individuati e per i quali predisporre il certificato di regolare esecuzione (per i lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice) risulterebbero essere le opere che risultino diverse da quelle elencate di seguito:
1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, ad eccezione dei lavori di manutenzione;
2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolati calcoli e verifiche;
3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
4) opere di cui alla parte IV del codice (partenariato pubblico privato e contraente generale);
5) opere e lavori nei quali il responsabile del procedimento svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.
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Come al solito e con ricorrente frequenza ci troviamo di fronte ad un regolamento attuativo che dovrebbe definire con indicazioni puntuali e di grande chiarezza le fattispecie ammissibili, condizione indispensabile per consentire l’operatività di chi quelle norme dovrà applicare e ci troviamo, invece, nel gioco degli specchi delle tipologie escluse, presupposto che finisce solo per alimentare l’opacità del sistema regolatorio.
I contenuti del certificato di regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione, in analogia con il certificato di collaudo, contiene almeno i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) l’analisi contabile dell’appalto;
d) la registrazione dei fatti di maggiore rilevanza nell’ambito dell’esecuzione dei lavori, verifiche effettuate in corso d’opera, definizione di eventuali criticità;
e) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e la verifica delle date di effettiva esecuzione delle prestazioni;
f) l’importo totale previsto ovvero l’importo finale a saldo da pagare all’esecutore;
g) la certificazione di regolare esecuzione esplicitata (con o senza eventuale prescrizioni) o il diniego espresso al riconoscimento della regolare esecuzione.
Si tratta di una condizione sostitutiva del certificato di collaudo rispetto al quale il certificato di regolare esecuzione costituisce atto equivalente ai fini dell’attestazione della corretta esecuzione delle opere e, come nel caso del certificato di collaudo, dovrà, pertanto, indicare nella dichiarazione finale:
– se il lavoro sia o no collaudabile;
– a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
– quali siano i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
– quali modificazioni introdurre nel conto finale;
– il credito residuo dell’esecutore.
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Tempi e condizioni
Il certificato di regolare esecuzione viene redatto ed emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle opere; il d.l. lo trasmette al responsabile del procedimento il quale ne prende atto e ne conferma la completezza.
Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso certificato e degli atti allegati:
– sull’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
– sulle domande dell’esecutore (riserve);
– sui risultati degli avvisi ai creditori.
In caso di iscrizione di riserve sul certificato di regolare esecuzione, per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, l’amministrazione aggiudicatrice e l’esecutore si pronunciano entro il termine di 30 giorni, dandone comunicazione al responsabile del procedimento.
Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato con le stesse modalità indicate per l’onorario riconosciuto per le attività di collaudo. Nel caso di direzione dei lavori svolta da soggetti inseriti nell’organico della stazione appaltante, il compenso da riconosce al direttore dei lavori dovrà essere definito all’interno della distribuzione del 2% dell’incentivo disciplinato dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016.
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Validità del certificato di regolare esecuzione
Anche nel caso del certificato di regolare esecuzione si procede, in analogia con quanto previsto per il certificato di collaudo in quanto ai seguenti aspetti:
– il certificato ha carattere provvisorio e assume valore definitivo dopo due anni dalla sua emissione;
– alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione definitiva, previa costituzione della garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 103, comma 6 del d.lgs. 50/2016;
– il certificato di regolare esecuzione e i relativi allegati vengono trasmessi al responsabile del procedimento per la successiva approvazione.
Ai fini di una immediata indicazione delle garanzie da richiedere dopo le operazioni di collaudo (che si concretizzano sia con il certificato di collaudo che con il certificato di regolare esecuzione), si riporta il seguente schema e le differenti soglie di applicazione:
Tutte le novità delle procedure edilizie nel “Decreto semplificazioni”
Tutte le novità delle procedure edilizie nel Decreto semplificazioni
Proseguono le novità nella disciplina edilizia attraverso il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, “Decreto semplificazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.Il provvedimento introduce una serie di modifiche al Testo unico per l’edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e, in particolare:- modifica l’istituto del permesso di costruire, della SCIA e di edilizia libera;- semplifica la ristrutturazione edilizia;- deroga i limiti di distanza tra fabbricati;- riforma gli interventi relativi alle opere stagionali e temporanee;- stabilisce lo stato legittimo degli immobili;- proroga i termini di inizio e ultimazione dei lavori;- deroga agli strumenti urbanistici;- disciplina l’uso temporaneo degli immobili;- introduce l’agibilità, in assenza di lavori;- estende il concetto di tolleranze costruttive ed esecutive;- assicura la demolizione di opere abusive;- elimina l’autorizzazione paesaggistica per posa di elementi amovibili su aree pubbliche;- agevola la rigenerazione urbana, il recupero e il riuso degli immobili.Inoltre consente di realizzare, anche su immobili condominiali, ai sensi della legge 17 luglio 2020, n. 77, con la detrazione del 110 per cento, interventi di:- efficienza energetica di edifici o unità immobiliari;- riduzione rischio sismico degli edifici (sisma bonus);- impianti solari fotovoltaici su edifici;- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.Mario Di NicolaArchitetto, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia.
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