CCNL obbligatorio tra gare pubbliche e appalti privati: rischi e indicazioni operative sulla gestione criticità

Negli appalti privati di lavori e servizi, è obbligatorio utilizzare il CCNL più rappresentativo all’oggetto del contratto. Ecco una guida completa con le istruzioni per determinare correttamente il CCNL applicabile e i rischi che possono derivare dall’errore

Nel caso di appalti privati di lavori e servizi, è obbligatorio utilizzare il CCNL più rappresentativo e più aderente all’oggetto del contratto. Questa innovazione, introdotta con legge 56 del 2024 (di conversione del decreto legge 19 del 2024) avrà un impatto significativo per tutti gli operatori del settore privato.

La violazione di questa norma può infatti comportare concreti rischi finanziari e amministrativi sia per l’appaltatore che per il committente. In particolare, e come si vedrà anche in seguito, i lavoratori potrebbero contestare l’errore richiedendo il salario più alto o le maggior tutele previste dal CCNL che avrebbe dovuto essere loro applicato secondo la previsione.

In questo articolo forniremo delle istruzioni per determinare il CCNL correttamente applicabile ed esporremo i rischi che possono derivare dall’errore.

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Indice

La novità della legge 56 del 2024: il CCNL negli appalti di lavori e servizi

Come abbiamo anticipato, la legge 56 del 2024 ha introdotto una novità di rilievo per tutti gli appalti di lavori e di servizi. In particolare, è stato previsto che per tutti gli appalti di opere e servizi* il datore di lavoro debba garantire al proprio personale il trattamento economico e normativo “complessivamente” previsto dal CCNL più rappresentativo e strettamente connesso all’oggetto del contratto.

La previsione in questione si applica anche a tutti i subappaltatori.

La norma non fornisce alcuna indicazione su come debba essere individuato questo CCNL. L’operazione in questione (che nel caso di errore, lo si ribadisce, comporta dei rischi di rilievo) non è agevole, ma è possibile utilizzare le indicazioni fornite dall’ANAC in materia di contratti pubblici. Infatti, l’obbligo di applicare al personale impiegato negli appalti il CCNL più rappresentativo e aderente era già stata introdotta in precedenza nell’ambito della contrattualistica pubblica con l’art. 11 del d.lgs. 36/2023.

La norma in questione aveva dato (e continua a dare) delle difficoltà operative per tutti i soggetti del settore, con conseguente intervento dell’ANAC che ha fornito delle indicazioni su come individuare il CCNL da applicare. Queste indicazioni possono essere utilizzare anche per comprendere se l’eventuale diverso CCNL che applichiamo possa garantire “complessivamente” le stesse tutele di quello applicabile secondo l’art. 29, utilizzando i criteri di raffronto tra i CCNL indicati dall’ANAC.

CCNL negli appalti privatiCCNL negli appalti pubblici
Art. 29 d.l. 276/2003*Art. 11 d.lgs. 36/2023
1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

L’individuazione del CCNL applicabile all’appalto. I rischi derivanti dall’errore

Individuare il CCNL applicabile all’appalto, sia pubblico che privato, è fondamentale per valutare la conformità della propria attività alla disciplina di legge. Un’eventuale scorretta individuazione comporterebbe il rischio di un errore di calcolo dei costi relativi al personale applicato alla commessa (così erodendosi l’utile calcolato o anche generandosi delle perdite) e l’esposizione al rischio di contenzioso con i propri dipendenti, contenzioso che nel caso di partecipazione alle gare pubbliche potrebbe esporre anche a successive esclusioni dalla procedura*.

Va inoltre segnalato come i CCNL prevedano degli adempimenti specifici relativi alla formazione del personale anche con riferimento alla sicurezza. L’applicazione di un CCNL erroneo comporta quindi anche l’applicazione di una non adeguata formazione e addestramento del personale, elemento questi che possono comportare anche la decurtazione di crediti della patente per i cantieri*, fondamentale per l’attività in ambito lavori delle imprese dal 1° ottobre 2024.

L’individuazione del CCNL applicabile all’appalto. I criteri ed un esempio

Per individuare il CCNL applicabile all’appalto occorre preliminarmente individuare il codice ATECO applicabile all’attività che stiamo svolgendo*.
Il codice ATECO può essere individuato utilizzando il sito dell’ISTAT, che offre un metodo di ricerca per parole chiave al link.

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Fig.1_Maschera di ricerca codice ATECO ISTAT

Un utile indicatore è costituito dal codice ATECO risultante dalla visura. Questo può costituire un riferimento in caso di dubbio, anche se di volta in volta occorrerà verificare che l’oggetto dell’appalto risponda al codice indicato in visura. Il codice ATECO è individuato nella sezione “attività” della visura. Ricordiamo, però, che questo codice è parziale: occorrerà quindi individuare successivamente quello di dettaglio applicabile.

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Fig.2_Settore attività della visura

Individuato il Codice ATECO, possiamo individuare tutti i CCNL applicabili a quella attività. Questa operazione può essere effettuata scaricando il file Excel messo a disposizione dal CNEL che al foglio “A6” indica il collegamento tra CCNL e ATECO.

Poniamo l’esempio di un’impresa che svolge l’attività degli studi di ingegneria, identificata con codice ATECO 71.12.10. Il foglio A6 ci indica ben 26 CCNL esistenti per il settore.

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Fig.3_CCNL esistenti per il codice ATECO 71.12.10

Come possiamo comprendere quale sia il CCNL di riferimento? Dobbiamo comprendere quale di questi sia il CCNL più rappresentativo. Lo stesso foglio Excel ci consente di individuarlo, perché indica il numero di aziende e il numero di dipendenti cui si è applicato il CCNL nel 2023 o nell’ultimo anno disponibile.

In questo caso, vediamo che il CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali è quello che presenta sia il maggior numero di aziende che il maggior numero di dipendenti. È questo, quindi, il CCNL più rappresentativo da applicare.

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Fig.4_Numero aziende e lavoratori per CCNL

L’equivalenza del CCNL

L’art. 29 del d.lgs.  276 del 2023, come abbiamo visto, non chiede di applicare il CCNL più rappresentativo e più aderente: chiede di garantire ai dipendenti un trattamento economico e normativo “complessivamentenon inferiore a quello da esso previsto. “Complessivamente” indica, quindi, che la norma non va applicata con estremo rigore: possono sussistere delle variazioni rispetto al CCNL che applichiamo ai nostri dipendenti, ma queste variazioni non possono essere eccessive. La previsione è poco chiara. Anche in questo caso possiamo però fare ricorso alle istruzioni fornite dall’ANAC nell’ambito della contrattualistica pubblica, perché – come abbiamo visto – anche l’art. 11 del Codice dei contratti pubblici ammette la possibilità di applicare un CCNL diverso purché questo garantisca un livello di tutele adeguato rispetto a quello più rappresentativo e più aderente.

Secondo l’Autorità, in particolare, le tutele offerte dai due diversi CCNL possono dirsi equivalenti (“complessivamente” equivalenti, se si vuole adattare la terminologia) se il CCNL meno rappresentativo o meno aderente applicato dall’azienda presenta delle differenze marginali peggiorative per non più di 2 elementi su 17 complessivamente considerati.

Quali sono questi 13 elementi da considerare? Li riportiamo nella tabella che segue, distinguendoli tra elementi economici ed elementi normativi.

Natura del parametroParametro di riferimento
EconomicoRetribuzione tabellare annuale
EconomicoIndennità di contingenza
EconomicoElemento distinto della retribuzione – EDR
EconomicoMensilità aggiuntive
EconomicoAltre indennità
NormativoLavoro supplementare e part-time
NormativoDisciplina del lavoro straordinario
NormativoDisciplina compensativa delle festività soppresse
NormativoDurata del periodo di prova
NormativoDurata del periodo di preavviso
NormativoDurata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio
NormativoMalattia e infortunio
NormativoMaternità
NormativoMonte ore di permessi retribuiti
NormativoBilateralità
NormativoPrevidenza integrativa
NormativoSanità integrativa

Per effettuare questo confronto possiamo scaricare il testo del CCNL che applichiamo in impresa e quello più rappresentativo che abbiamo individuato con i criteri sopra indicati. I testi possono essere scaricati sempre dal sito del CNEL utilizzando la maschera di ricerca offerta dal sito e inserendo la denominazione dei CCNL che cerchiamo.

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Fig.5_Maschera di ricerca dal sito CNEL

Scaricati i CCNL possiamo avviare la verifica comparativa che – avvertiamo sin da subito – può non essere agevole, per cui è sempre utile avvalersi di consulenti per lo svolgimento delle stesse per non incorrere in errore. Se il nostro CCNL è peggiorativo e quindi non garantisce il trattamento complessivamente previsto da quello più rappresentativo e più aderente, possiamo adottare due strategie.

La prima è stipulare un accordo e applicare ai dipendenti impiegati nell’appalto le tutele previste dal CCNL maggiore, anche solo per il periodo di tempo in cui questi verranno applicati.

La seconda, e più rischiosa, è ignorare il problema continuando ad applicare il CCNL che si è sempre applicato senza correttivi, incorrendo però nei gravi rischi che abbiamo indicato in precedenza alla parte II.

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I rischi per il committente

In conclusione, vale la pena evidenziare che i rischi derivanti dall’erronea individuazione del CCNL applicabile non gravano solo sul datore di lavoro, ma anche sul committente. L’art. 29 del d.lgs. infatti specifica che il committente (che abbia natura di imprenditore) risponde in solido con l’appaltatore e con il subappaltatore dei trattamenti retributivi e delle quote di trattamento di fine rapporto. Questo significa che il dipendente che ritenga che sia stato applicato un CCNL sbagliato, che preveda minimi salariali inferiori a quello più rappresentativo e più adeguato, potrebbe agire per la differenza nei confronti del committente.

Occorre quindi vigilare, sotto questo aspetto, sulla corretta individuazione e applicazione del CCNL da parte dell’appaltatore e di tutta la filiera di subappaltatori impiegati. Omettere queste verifiche può esporre a rischi patrimoniali di rilievo, specie se l’impresa, ad esempio, fallisce senza avere pagato le retribuzioni nel corso dell’appalto.

Note

  1. [1]

    Restano quindi esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione gli appalti di fornitura. Si tratta di una differenza che caratterizza la disciplina dei contratti privatistici rispetto alla disciplina dei contratti pubblici. Infatti, come vedremo in seguito, l’art. 11 del Codice dei contratti pubblici prevede invece che l’obbligo di applicazione del CCNL più rappresentativo e aderente si applichi anche alle forniture. L’esclusione delle forniture dall’ambito di applicazione della disposizione in materia privatistica potrebbe esporre la normativa a violazione dell’art. 3 della Costituzione, non comprendendosi per quale motivo i dipendenti impiegati nei contratti di forniture debbano poter essere soggetti ad una disciplina che attribuisce loro minori tutele.

  2. [2]

    Introdotto, in riferimento al comma 1, con la legge 56 del 2024 già citata.

  3. [3]

    Si ricorda che l’art. 95 del Codice dei contratti pubblici prevede che possano essere esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che abbiano commesso “gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014”.

  4. [4]

    Si ricorda in merito che la fattispecie di “omessi formazione e addestramento” comporta la decurtazione di tre crediti dalla patente.

  5. [5]

    La relazione ANAC suggerisce anche di utilizzare i codici CPV. Questi ultimi sono però tipicamente utilizzati nel settore della contrattualistica pubblica, motivo per cui si suggerisce di fare ricorso al codice ATECO.

Vincenzo Laudani

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