CCNL Edilizia PMI: cosa cambia con l’accordo di rinnovo?

Gli accordi del 29 febbraio 2024 completano la parte economica del contratto collettivo, siglata invece l’11 ottobre 2022

Paolo Ballanti 21/03/24

In data 29 febbraio 2024 l’associazione datoriale CONFAPI ANIEM e le sigle sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno sottoscritto una serie di verbali di accordo che rinnovano la parte normativa del CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini.

Gli accordi del 29 febbraio completano la parte economica del contratto collettivo, siglata invece l’11 ottobre 2022.

Analizziamo le principali novità in dettaglio.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Indice

Fondo prepensionamenti

Tra gli accordi siglati il 29 febbraio 2024 figura quello relativo al Fondo prepensionamenti.

In particolare, è previsto che il 70% delle risorse del Fondo nazionale, accantonate al 31 dicembre 2023, venga destinato all’incremento di un ulteriore 1% mensile della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo, qualunque esso sia, ai Fondi previdenziali.

Di conseguenza, per gli stessi lavoratori la contribuzione sarà minimo al 3%. Tale previsione avrà la durata “sperimentale di 3 anni a decorrere dal primo gennaio 2024” (accordo).

Da notare che il restante 30% delle risorse del Fondo nazionale prepensionamenti è destinato alle “richieste di prepensionamento degli operai” secondo il Regolamento allegato all’accordo di rinnovo.

Fondo prepensionamenti: le misure sperimentali

Le parti sociali, con apposito accordo, hanno introdotto una serie di modifiche, in maniera sperimentale, al Regolamento del Fondo prepensionamenti.

Le modifiche in parola sono in vigore dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2026.

In primo luogo, sono state eliminate dalle casistiche di applicazione del Fondo le forme di prepensionamento relative all’Ape sociale e alle Quote 100 e 103, in quanto trattasi di misure non strutturali.

Viene inoltre aggiunta una nuova prestazione “riguardante l’integrazione dell’importo Naspi che va riconosciuto al 100% dall’inizio del decalage in poi, fino a concorrenza con l’importo massimo previsto dalla stessa” (accordo 29 febbraio 2024).

Clausola di salvaguardia EVR

Al fine di poter accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa nazionale per i premi di risultato, a livello aziendale ogni realtà potrà “provvedere a valutare l’incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione” secondo le modalità descritte in uno degli accordi siglati il 29 febbraio 2024.

In particolare, determinata la percentuale a livello territoriale, al“livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali”:

  • ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa;
  • un parametro individuato dalla contrattazione territoriale, tra quelli indicati nel verbale di verificata annuale dell’EVR.

L’impresa confronterà i parametri dell’ultimo triennio aziendale con quelli del precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali esposte per il calcolo territoriale.

Qualora i due citati parametri risultino:

  • entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale;
  • entrambi, a livello aziendale, negativi l’EVR non sarà erogato;
  • uno negativo e l’altro no l’azienda corrisponderà l’EVR in misura pari al 50% dell’importo determinato a livello territoriale.

Ente territoriale formazione e sicurezza

Le parti sociali si sono accordate il 29 febbraio scorso per prevedere, dal prossimo 1° aprile, una contribuzione destinata all’Ente territoriale formazione e sicurezza pari allo 0,60%.

Dal 1° gennaio 2025, al contrario, la contribuzione sarà prevista nella misura massima dell’1%.

Formazione su salute e sicurezza

Per quanto riguarda gli aspetti formativi, CONFAPI ANIEM e le sigle sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno condiviso la necessità di garantire “tramite l’attività svolta dalle Scuole edili / Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere”.

Negli accordi si dispone altresì che, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni 3 anni.

La citata periodicità triennale opera a decorrere dall’aggiornamento successivo quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione.

Carta di Identità Professionale Edile (CIPE)

Nei documenti in parola viene incaricata la CNCE con l’obiettivo di definire, entro tre mesi dalla firma del contratto collettivo, la Carta di Identità Professionale Edile (CIPE).

La Carta è rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, con gestione della stessa affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore e che “comunque dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria” (accordo 29 febbraio 2024).

Fondo territoriale per la qualificazione del settore

Nell’ambito del rinnovo del CCNL Edilizia PMI è stata disposta l’’introduzione, dal 1° marzo 2024, di un’apposita aliquota contributiva pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa edile/Edilcassa.

L’aliquota in argomento è destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionale prevista dal catalogo nazionale, della formazione professionalizzante promossa dalle scuole territoriali, nonché alla:

  • premialità per le imprese che ne fruiscono;
  • premialità per le realtà che denunciano in Cassa edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari “o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico” (accordo).

Le imprese fino a 3 operai dipendentipotranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello”.

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento