CCNL Edilizia: le novità delle code contrattuali 2023

Un riassunto su cosa è stato introdotto con la sottoscrizione di una serie di accordi attuativi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro Edilizia ANCE – Coop e Associazioni artigiane. Novità su: Fondo Prepensionamenti, FNAPE e Fondo territoriale per la qualificazione del settore

Paolo Ballanti 18/10/23
Il 21 settembre 2023 ANCE, CNA Costruzioni, ANAEPA Confartigianato Edilizia, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e le sigle sindacali FENEAL – Uil, FILCA – Cisl, FILLEA – Cgil hanno sottoscritto una serie di accordi attuativi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro Edilizia ANCE – Coop e Associazioni artigiane.

Tante le novità su Fondo Prepensionamenti, FNAPE e Fondo territoriale per la qualificazione del settore.

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Analizziamo la questione in dettaglio.

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Fondo territoriale per la qualificazione del settore

Un primo risultato degli accordi siglati lo scorso 21 settembre riguarda l’istituzione, presso la Cassa edile/Edilcassa locale, del Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”.

Il Fondo in argomento, in vigore dal 1° ottobre 2023 (con erogazione delle relative prestazioni dal prossimo 1° gennaio) è alimentato da un’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile.

Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di una serie di prestazioni a favore delle aziende, tra cui si segnalano:

  • incentivi riconosciuti sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente;
  • “Buono formazione” pari ad euro 100 euro per ciascun operaio, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori, inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN);
  • premialità corrispondente ad una riduzione del 50% sul contributo al Fondo, nel caso in cui il Mastro formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti.

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Fondo nazionale anzianità professionale edile

Un altro tassello dell’accordo del 21 settembre 2023 si preoccupa di ridurre del 10%, a decorrere dallo scorso 1° ottobre, le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al Fondo nazionale anzianità professionale edile (FNAPE), attualmente vigenti.

Inoltre, sempre dal 1° ottobre, alle Casse edili/Edilcasse che, con riferimento agli anni di erogazione 2016 – 2023, abbiano registrato un differenziale tra quanto versato e il loro effettivo fabbisogno, rapportato al fabbisogno stesso, superiore al 3% (valore soglia), sarà restituita una quota pari al 30% dell’importo eccedente tale valore soglia.

In tal caso, la Cassa Edile/Edilcassa tratterà dai versamenti effettuati al Fondo/Ente FNAPE nel corso dell’anno il credito ad essa spettante, fino al raggiungimento dell’importo complessivo, imputando dette somme a riserva Ape.

Tali somme dovranno essere utilizzate esclusivamente per la riduzione dei costi Ape per le imprese, sulla base di quanto previsto dagli accordi e contratti collettivi nazionali vigenti, fermo restando il versamento della Cassa/Edilcassa al FNAPE in ragione delle aliquote regionali.

La riduzione dell’aliquota riconosciuta alle imprese grazie all’utilizzo delle risorse in parola non potrà comunque comportare l’azzeramento dell’aliquota stessa.

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Modifiche al Regolamento del Fondo Prepensionamento

L’accordo del 21 settembre 2023 apporta una serie di modifiche al Regolamento del Fondo Prepensionamento (datato 10 settembre 2020). Le modifiche in parola operano, in maniera sperimentale, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2026.

Si segnala innanzitutto, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati dal Regolamento, la possibilità di accedere ad una delle seguenti opzioni (alternative tra loro):

  • 24 mesi di integrazione al reddito più 24 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
  • 48 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
  • 36 mesi di integrazione al reddito, nel caso in cui, al netto della NASpI, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Integrazione dell’indennità NASpI

Tra le modifiche concordate dalle Parti sociali si segnala una nuova prestazione riguardante l’integrazione dell’indennità di disoccupazione NASpI.

L’integrazione in argomento è riconosciuta al 100% dall’inizio del decalage in poi, fino a concorrenza dell’importo massimo previsto dalla normativa.

Nello specifico la Casse Edile/Edilcassa erogherà “bimestralmente al lavoratore, per i mesi successivi all’inizio del decalage, e a partire dalla fine del bimestre successivo a tale inizio, l’integrazione dell’intero importo Naspi netto in base alla documentazione che lo stesso fornirà alla Cassa edile/Edilcassa dell’avvenuta liquidazione della prestazione da parte dell’Inps nel bimestre di riferimento” (accordo del 21 settembre 2023).

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Distribuzione delle risorse del Fondo Prepensionamento

Un’altra novità, figlia dell’accordo dello scorso 21 settembre e decorrente dal 1° ottobre 2023, riguarda la distribuzione delle risorse accumulate dal Fondo Prepensionamento.

La congiuntura economica favorevole nel settore edile degli ultimi anni, si legge nel documento sindacale, non ha “favorito l’utilizzo del Fondo Prepensionamenti e quindi pochi operai hanno richiesto, ai fini del prepensionamento, l’intervento sia dei Fondi Territoriali Prepensionamento, afferenti alle Casse edili / Edilcasse territoriali, che del Fondo Nazionale Prepensionamento, afferente presso la CNCE”. Di conseguenza, tali Fondi hanno conservato o accumulato notevoli risorse economiche.

Nello specifico, il 70% delle risorse del fondo Nazionale Prepensionamento, accantonate al 31 dicembre 2023, presenti nel fondo presso la CNCE, è destinato all’incremento di un ulteriore 1% mensile della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo, qualsiasi esso sia, ai Fondi previdenziali. Di conseguenza, per gli stessi la contribuzione sarà minimo al 3%. Tale previsione avrà durata sperimentale di tre anni a decorrere dal primo gennaio 2024.

Il restante 30% delle risorse è invece diretto alle richieste di Prepensionamento degli operai.

Viene altresì disposto, da ultimo, che, a partire dal 1° gennaio 2024, la contribuzione dello 0,20 prevista dai CCNL vigenti “continuerà ad essere destinata alle finalità previste per il Fondo anticipo pensionistico” (accordo 21 settembre 2023).

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Foto:iStock.com/gilaxia

Paolo Ballanti

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