CCNL Edilizia Industria: la guida completa su livelli, mensilità e ferie

Analizziamo il CCNL in dettaglio con focus su: trattamento minimo, mensilità aggiuntive, ferie e permessi

Paolo Ballanti 11/02/25

Il 3 marzo 2022 ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e le organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno siglato l’accordo di rinnovo del CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese Edili ed affini e delle Cooperative.

Il nuovo accordo decorre dal 1° gennaio 2021 e scadrà a livello economico e normativo il 30 giugno 2024.

Il CCNL Edili – industria trova applicazione su tutto il territorio nazionale nei confronti delle imprese (a prescindere dalla loro natura industriale o artigiana) che, in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati, svolgono le lavorazioni di seguito elencate:

  • costruzioni edili;
  • costruzioni idrauliche;
  • movimento terra, cave, costruzioni stradali e ferroviarie, ponti e viadotti;
  • costruzioni sotterranee;
  • costruzioni di linee e condotte;
  • produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
  • produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato;
  • opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari;
  • attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.

Il 29 gennaio 2025 le parti sociali dell’edilizia, rappresentate da ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno trovato l’accordo (scadente il 30 giugno 2028) sulla parte salariale del contratto collettivo Edilizia – industria.

Grazie all’intesa i lavoratori ottengono un recupero inflattivo dell’11%, attraverso un aumento salariale pari, per il primo livello, a 180,00 euro complessivi (riproporzionati per gli altri livelli di inquadramento) divisi in tre tranche:

  • 80,00 euro dal 1° febbraio 2025;
  • 50,00 euro dal 1° marzo 2026;
  • 50,00 euro dal 1° marzo 2027.

L’intesa sugli aumenti salariali è subordinata alla firmata di tutti i testi, prevista entro il 28 febbraio 2025, riguardanti, tra gli altri, sorveglianza sanitaria, premialità, trasferta nazionale, lavoro straordinario e accordi sul catalogo formativo nazionale.

Alla luce dell’accordo di rinnovo del 29 gennaio 2025 analizziamo in dettaglio le caratteristiche principali del CCNL Edili – industria.

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FORMATO CARTACEO

Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti

Il settore dell’edilizia sta costituendo in questi ultimi anni un volano per il nostro Paese grazie agli incentivi fiscali e alla propulsione data dai contributi del PNRR, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le aziende che attorno ad esso gravitano. Tuttavia il lavoro in campo edile da sempre rappresenta un sistema particolare che deve essere gestito con grande attenzione e prudenza da parte sia dei professionisti del settore, sia delle stesse aziende, bilanciando le offerte economiche ed i piani di avanzamento lavori con gli indici di congruità della manodopera, i versamenti alla Cassa Edile, la sicurezza sul lavoro e il Durc. Il presente libro si pone l’obiettivo di fare da guida per tutti gli operatori del settore: aziende, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e responsabili della sicurezza, che si trovano quotidianamente a gestire il corretto inquadramento del lavoratore edile, la sua rendicontazione fino alla elaborazione del cedolino paga e delle denunce alle casse previdenziali di competenza. A chiusura del volume sono presenti una serie di esempi pratici che permettono la verifica di quelli che sono i calcoli tipici del mondo dell’edilizia, fornendo contributi e spunti sulla gestione delle aziende edili e offrendo soluzioni operative rispetto ad una novità che rivoluzionerà il settore, ossia la patente a crediti. MASSIMILIANO MATTEUCCIConsulente del Lavoro in Roma, Milano e Bologna, Socio Nexumstp Spa. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Docente a contratto per Master Universitari di I e II livello. Profes- sore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” presso l’Università “Niccolò Cusano” di RomaSIMONA RICCIConsulente del Lavoro, esperta in edilizia, Docente nel Master di I livello presso l’Università Lumsa di Roma.

Massimiliano Matteucci, Simona Ricci | Maggioli Editore 2024

Indice

Quali novità dall’accordo di rinnovo del 29 gennaio 2025?

L’accordo di rinnovo del 29 gennaio 2025 prevede degli aumenti retributivi che impattano sul minimo di paga base. È stato infatti contemplato un aumento complessivo di 180,00 euro a parametro 100 (Operaio Comune) per il primo livello, differenziato per gli altri livelli di inquadramento:

LivelloAumentiNuovi minimi
Complessivi1° febbraio 20251° marzo 20261° marzo 20271° luglio 20231° febbraio 20251° marzo 20261° marzo 2027
8360,00160,00100,00100,001.974,712.134,712.234,712.334,71
7360,00160,00100,00100,001.974,712.134,712.234,712.334,71
6324,00144,0090,0090,001.777,231.921,232.011,232.101,23
5270,00120,0075,0075,001.481,021.601,021.676,021.751,02
4252,00112,0070,0070,001.382,311.494,311.564,311.634,31
3234,00104,0065,0065,001.283,561.387,561.452,561.517,56
2210,0093,6058,5058,501.155,211.248,811.307,311.365,81
1180,0080,0050,0050,00987,361.067,361117,361.167,36

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Trattamento economico minimo spettante ai lavoratori

Ai dipendenti cui si applica il CCNL Edilizia – industria spetta un trattamento minimo mensile composto da:

  • paga base;
  • contingenza;
  • E.D.R. corrispondente a 10,33 euro.

Paga base e contingenza variano in funzione del livello di inquadramento del dipendente:

LivelloMinimi dal 1° luglio 2023ContingenzaAltri elementi (*)
81.974,71533,82150,33 (**)
71.974,71533,8210,33
61.777,23529,6310,33
51.481,02523,3510,33
41.382,31521,2510,33
31.283,56519,1610,33
21.155,21516,4310,33
1987,36512,8710,33
(*) E.D.R. 10,33 euro mensili per tutti i livelli
(**) Di cui 140,00 euro a titolo di indennità di funzione e 10,33 euro di E.D.R.
Indennità di cassa pari all’8% del minimo + la contingenza

Agli elementi descritti si aggiungono gli scatti di anzianità, riservati a quadri ed impiegati, mentre per gli operai vige il sistema delle Casse edili.

Scatti di anzianità (*)
LivelloImporto di ciascun scatto
Impiegato 1° super13,94 euro
Impiegato 1° livello12,85 euro
Impiegato 2° livello10,46 euro
Impiegato di 4° livello9,62 euro
Impiegato 3° livello8,99 euro
Impiegato 4° livello8,20 euro
(*) Impiegati e quadri maturano il singolo scatto per ogni biennio di permanenza in azienda. Al singolo dipendente spetta un massimo di 5 scatti
(**) Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo quello di compimento del biennio

Mensilità aggiuntive

L’erogazione della gratifica natalizia (tredicesima) avviene in favore degli operai da parte delle Casse edili, previo accantonamento delle relative quote contrattuali, a carico dei lavoratori stessi e dell’azienda.

Al contrario, per gli impiegati le mensilità aggiuntive sono a carico del datore di lavoro e corrisposte:

  • entro il 20 dicembre, con riferimento alla tredicesima;
  • entro il 30 giugno, con riferimento al premio annuo (quattordicesima).

Ferie e permessi

La durata annua delle ferie è fissata in quattro settimane di calendario, equivalenti a 160 ore per gli operai di produzione.
Sono altresì previste 88 ore di permessi per riduzione dell’orario di lavoro. I permessi in parola maturano nella misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro effettivamente prestato (per gli operai discontinui un’ora ogni 25 ore).

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere fruiti oltre il 30 giugno dell’anno successivo. In caso di mancato godimento è dovuto un trattamento economico sostitutivo.

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