Il nuovo accordo decorre dal 1° gennaio 2021 e scadrà a livello economico e normativo il 30 giugno 2024.
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Il CCNL Edili – industria trova applicazione su tutto il territorio nazionale nei confronti delle imprese (a prescindere dalla loro natura industriale o artigiana) che, in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati, svolgono le lavorazioni di seguito elencate:
- Costruzioni edili;
- Costruzioni idrauliche;
- Movimento terra, cave, costruzioni stradali e ferroviarie, ponti e viadotti;
- Costruzioni sotterranee;
- Costruzioni di linee e condotte;
- Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
- Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato;
- Opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari;
- Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Alla luce dell’accordo di rinnovo del 3 marzo 2022 analizziamo in dettaglio le caratteristiche principali del CCNL Edili – industria.
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Quali novità dall’accordo di rinnovo del 3 marzo 2022?
L’accordo di rinnovo del 3 marzo 2022 ha innanzitutto previsto degli aumenti retributivi che impattano sul minimo di paga base. È stato infatti previsto un incremento retributivo di euro 92,00 a parametro 100 (Operaio Comune), differenziato in base ai livelli:
Livello | Parametro | Aumenti | Nuovi minimi | |||
Complessivi | 1° marzo 2022 | 1° luglio 2023 | 1° marzo 2022 | 1° luglio 2023 | ||
7 | 200 | 184,00 | 104,00 | 80,00 | 1.894,71 | 1.974,71 |
6 | 180 | 165,60 | 93,60 | 72,00 | 1.705,23 | 1.777,73 |
5 | 150 | 138,00 | 78,00 | 60,00 | 1.421,02 | 1.481,02 |
4 | 140 | 128,80 | 72,80 | 56,00 | 1.326,31 | 1.382,31 |
3 | 130 | 119,60 | 67,60 | 52,00 | 1.231,56 | 1.283,56 |
2 | 117 | 107,64 | 60,84 | 46,80 | 1.108,41 | 1.155,21 |
1 | 100 | 92,00 | 52,00 | 40,00 | 947,36 | 987,36 |
Altre novità riguardano il periodo di prova per gli operai, da fissare in misura non superiore a:
- 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello;
- 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati;
- 25 giorni di lavoro per i qualificati;
- 15 giorni di lavoro per gli altri operai.
Per gli impiegati la prova, al contrario, non può eccedere:
- I 6 mesi per gli impiegati di prima categoria super, prima categoria, seconda categoria;
- I 3 mesi per gli impiegati di quarto livello, terza categoria, quarta categoria e quarta categoria primo impiego.
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Trattamento economico minimo spettante ai lavoratori
Ai dipendenti cui si applica il CCNL Edilizia – industria spetta un trattamento minimo mensile composto da:
- Paga base;
- Contingenza;
- D.R. corrispondente a 10,33 euro.
Paga base e contingenza variano in base al livello di inquadramento del dipendente:
Livello | Qualifica | Minimi dal 1° luglio 2023 | Contingenza |
7 | Quadri e impiegati 1° categoria Super | 1.974,71 | 533,82 |
6 | Impiegati 1° categoria | 1.777,23 | 529,63 |
5 | Impiegati 2° categoria | 1.481,02 | 523,35 |
4 | Impiegati 3° categoria assistente tecnico – Operai 4° livello | 1.382,31 | 521,25 |
3 | Impiegati 3° categoria – Operai specializzati | 1.283,56 | 519,16 |
2 | Impiegati 4° categoria – Operai qualificati | 1.155,21 | 516,43 |
1 | Impiegati 4° categoria primo impiego – Operai comuni | 987,36 | 512,87 |
E.D.R. 10,33 euro mensili per tutti i livelli | |||
Indennità di cassa pari all’8% del minimo + la contingenza | |||
Per quanti hanno la qualifica di quadro spetta un’indennità pari a 140,00 euro |
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Un esempio pratico
Facciamo l’esempio di un impiegato 2° categoria. Quest’ultimo avrà diritto ad una retribuzione lorda mensile di:
1.481,02 euro (paga base) + 523,35 euro (contingenza) + 10,33 euro (E.D.R.) = 2.014,70 euro complessivi.
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Mensilità aggiuntive
L’erogazione della gratifica natalizia (tredicesima) avviene in favore degli operai da parte delle Casse edili, previo accantonamento delle relative quote contrattuali, a carico dei lavoratori stessi e dell’azienda.
Al contrario, per gli impiegati le mensilità aggiuntive sono a carico del datore di lavoro e corrisposte:
- Entro il 20 dicembre, con riferimento alla tredicesima:
- Entro il 30 giugno, con riferimento al premio annuo (quattordicesima).
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Ferie e permessi
La durata annua delle ferie è fissata in quattro settimane di calendario, equivalenti a 160 ore per gli operai di produzione.
Sono altresì previste 88 ore di permessi per riduzione dell’orario di lavoro. I permessi in parola maturano nella misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro effettivamente prestato (per gli operai discontinui un’ora ogni 25 ore).
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere fruiti oltre il 30 giugno dell’anno successivo. In caso di mancato godimento è dovuto un trattamento economico sostitutivo.
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Diritto allo studio
Le imprese possono concedere permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio riguardanti attività ricomprese nell’ambito di applicazione del CCNL, svolti presso istituti e università pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi citati non potranno comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere permessi per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell’arco di un anno potrà accedere ai permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall’impresa nell’unità produttiva, compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività produttiva del cantiere.
I permessi retribuiti saranno comunque a disposizione di un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 18 dipendenti.
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Foto:iStock.com/Andrii Atanov
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