CCNL Edilizia Artigianato: la guida completa su livelli, mensilità e ferie

Alla luce delle novità decise in sede di rinnovo, analizziamo il CCNL in dettaglio con un esempio pratico di calcolo di una retribuzione lorda mensile spettante ad un dipendente assunto come impiegato

Paolo Ballanti 09/06/23
Rinnovato con verbale del 4 maggio 2022 il CCNL Edilizia – artigianato, in scadenza il 30 settembre 2024, opera nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini.

A sottoscrivere il testo contrattuale, di rinnovo del CCNL del 30 gennaio 2020, da un lato le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, come CNA Costruzioni, ANAEPA – Confartigianato Edilizia, Fiae – Casartigiani, Claai Edilizia e, dall’altro, le sigle sindacali in rappresentanza dei lavoratori come Feneal – UIL, Filca – CISL, Fillea – CGIL.

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Alla luce delle novità decise in sede di rinnovo, analizziamo il CCNL in dettaglio.

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Come vengono inquadrati i dipendenti nel CCNL Edilizia?

I dipendenti interessati dal CCNL Edilizia sono inquadrati in otto livelli, definiti in ordine crescente in termini di complessità dell’attività e responsabilità richieste.

Livello Qualifica Declaratoria contrattuale
1 Impiegati di quarta categoria (primo impiego) e operai comuni Si considerano di primo impiego i dipendenti che non abbiano compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione
2 Impiegati di quarta categoria e operai qualificati Lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione. Con riguardo agli operai qualificati si intendono coloro che sono in grado di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione
3 Impiegati di terza categoria e operai specializzati Lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale. Per gli operai specializzati: operai superiori ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente ad un tirocinio o a preparazione tecnico – pratica
4 Impiegati e operai di 4° livello Lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori
5 Impiegati di seconda categoria e operai di 5° livello Impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto richiedenti iniziativa e una determinata autonomia funzionale nell’ambito funzionale nell’ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche
6 Impiegati di prima categoria Impiegati sia tecnici che amministrativi con funzioni direttive che richiedano una specifica preparazione e capacità professionale con discrezionalità di potere e facoltà di decisioni e autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare o dai superiori di livello per grado di responsabilità
7 Impiegati prima categoria super Impiegati con funzioni direttive preposti dalla direzione, con specifico mandato a ricoprire ruoli e funzioni per i quali siano previste responsabilità e deleghe atte a coordinare e dirigere l’attuazione dei programmi con responsabilità dei risultati con il preciso scopo dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi dell’impresa
7 Q Quadri Personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l’alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi

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Qual è il trattamento economico minimo spettante ai lavoratori?

Il CCNL Edilizia definisce quello che è il trattamento economico minimo spettante ai dipendenti interessati. In quest’ottica è sempre possibile per l’azienda riconoscere importi aggiuntivi, quali condizioni di maggior favore definite nella lettera di assunzione o nelle intese successivamente intercorse.

Ecco in tabella i minimi retributivi, distinti per livello, comprensivi degli aumenti decisi in sede di rinnovo contrattuale, erogati in due tranche (1° maggio 2022 e 1° luglio 2023):

Livello Minimi
Dal 1° maggio 2022 Dal 1° luglio 2023
1 947,30 987,30
2 1.107,65 1.153,65
3 1.231,72 1.283,72
4 1.325,38 1.380,98
5 1.421,04 1.481,04
6 1.705,08 1.777,08
7 1.911,46 1.993,46

Oltre ai minimi retributivi, il compenso lordo dei lavoratori deve ricomprendere anche la contingenza (con importi differenti per livello) e l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR).

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Un esempio pratico

Facciamo l’esempio di un dipendente assunto come impiegato 5° livello, dal 1° luglio 2023 avrà diritto ad una retribuzione lorda mensile di:

  • 481,04 euro come minimo retributivo;
  • 522,91 euro a titolo di contingenza;
  • 10,33 euro come EDR;

per un totale di 2.014,28 euro.

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Mensilità aggiuntive

Oltre alle dodici mensilità ordinarie ai dipendenti del CCNL Edilizia spetta la tredicesima erogata, per gli operai, dalle Casse edili.

Al contrario, gli impiegati ricevono la mensilità aggiuntiva dal datore di lavoro nel mese di dicembre. Quest’ultima è pari ad una mensilità della retribuzione globale. Sempre gli impiegati hanno diritto ad un premio annuo, pari ad una mensilità della retribuzione globale, da corrispondere a carico del datore di lavoro entro il 30 giugno di ogni anno, in relazione all’anzianità di servizio maturata nei 12 mesi precedenti.

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Ferie e permessi

Le assenze retribuite spettanti ai dipendenti si quantificano in:

  • 4 settimane di calendario di ferie (160 ore per gli operai di produzione);
  • 88 ore annue, comprensive delle 32 ore spettanti a fronte delle ex festività, a titolo di riduzione orario di lavoro (ROL).

Diritto allo studio

Nelle realtà con almeno 8 dipendenti vengono riconosciute 150 ore di permessi retribuiti nel triennio, ai fini dell’esercizio del diritto allo studio. Le ore citate sono utilizzabili anche in un solo anno a patto che le ore di frequenza ai corsi siano almeno il doppio di quelle richieste come permesso.

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Foto:iStock.com/skynesher

Paolo Ballanti

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