I terreni, nel corso del tempo, possono cambiare titpologia di coltura e di conseguenza acquistare valore o viceversa perderlo (articolo 29 del Tuir). Entro mercoledì 31 gennaio, i proprietari o gli affittuari devono denunciare la variazione, in aumento o in diminuzione del reddito dominicale* e agrario**, all’ufficio provinciale territorio delle Entrate o utilizzando il software DOCTE 2.0 (alle particelle di terreno predisposta in questo modo, è attribuita la nuova qualità di coltura e la classe prevalente nel foglio di mappa). Con DOCTE 2.0 si può predisporre un documento con causale “Variazione di destinazione” o “Richiesta di aumento o diminuzione del classamento”.
*reddito dominicale: attribuito al titolare perché è proprietario del fondo e determinato attraverso l’applicazione delle tariffe d’estimo, in base a qualità e classe del terreno.
**reddito agrario: parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile all’impiego di capitale e lavoro per l’esercizio delle attività agricole.
Variazione valore terreni, come comunicarlo
Il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle entrate:
– dati anagrafici,
– partita catastale,
– particelle cui le variazioni si riferiscono e, se queste riguardano porzioni di particelle, va allegata la dimostrazione grafica del frazionamento, redatta e sottoscritta da un professionista tecnico.
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Perché farlo
È importante dichiarare la variazione colturale, perché il ritardo posticipa di un anno gli effetti benefici sulla tassazione del fondo, soprattutto in caso di decremento di valore. Denunciare in tempo comporta effetti diversi a seconda che il nuovo reddito abbia segno positivo o negativo: se la variazione avvenuta nel 2017 è in aumento, la conseguenza sarà visibile solo nel 2018; in caso di diminuzione, se la segnalazione avviene in tempo, l’efficacia si avrà a partire dall’anno in cui si è verificato il decremento di reddito, vale a dire dal 2017. In caso di omessa dichiarazione, la sanzione amministrativa è da 250 a 2mila euro.
Chi non deve farlo
Sono esonerati dall’obbligo di denuncia i titolari dei fondi i soggetti a “riclassamento automatico”. Dal 1° gennaio 2007, chi comunica puntualmente all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura l’uso del suolo sulle singole particelle, non deve più dichiarare i cambiamenti. L’Agea ogni anno propone all’Agenzia delle entrate l’aggiornamento della banca dati del Catasto terreni. L’Amministrazione pubblica in Gazzetta Ufficiale (il 29 dicembre) l’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali, per 60 giorni – presso gli uffici provinciali-territorio, in ogni Comune coinvolto o online – mette a disposizione dei contribuenti l’elenco delle particelle interessate dalle variazioni. Così gli utenti possono controllare ed eventualmente segnalare per ottenere una verifica le incongruenze riscontrate tra le informazioni dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni.
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