Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che istituisce il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), che può essere considerato un vero e proprio catasto infrastrutture. Il catasto infrastrutture attua le disposizioni dello Sblocca Italia (DL 133/2014) e del Dlgs 33/2016 e definisce le regole e le modalità per la costituzione, la consultazione e l’aggiornamento dei dati territoriali in mano all pubbliche amministrazioni e ai soggetti proprietari o concessionari di infrastrutture di gas, luce, acqua e telecomunicazioni.
Il SINFI fornirà informazioni sui sottoservizi già presenti nel territorio e quelli in fase di progettazione da parte dei vari operatori di rete; sarà più facile agevolare la progettazione di nuovi interventi e il riuso delle infrastrutture esistenti.
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Catasto delle infrastrutture: le caratteristiche
Il SINFI conterrà tutte le informazioni relative alle infrastrutture presenti sul territorio e permetterà di velocizzare lo sviluppo delle reti a banda ultralarga e risparmiare sui costi di posa della fibra. Il catasto infrastrutture dovrà contenere sia quelle sottosuolo sia quelle in superficie. Con infrastrutture sottosuolo si intende: reti di telecomunicazione; reti elettriche; reti di approvvigionamento idrico; reti del gas; reti per il teleriscaldamento; oleodotti; reti per la pubblica illuminazione.
Soprasuolo invece ci sono strade (circolazione veicolare, pedonale, ciclabile ecc), ferrovie, immobili e altri. Saranno, inoltre, inseriti nel sistema i dati relativi agli edifici scolastici digitalizzati.
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Catasto delle infrastrutture: gli obblighi
Le amministrazioni pubbliche avranno 180 giorni dalla pubblicazione del decreto per comunicare le informazioni al Catasto. Gli operatori avranno 90 i giorni. Entro gli stessi termini deve essere comunicata dai predetti l’eventuale indisponibilità di dati da inserire nel SINFI, sia da parte delle PA sia degli operatori.
Tutti gli operatori di rete e i gestori di infrastrutture fisiche dovranno fornire al Gestore le disposizioni relativamente all’accessibilità degli stessi che devono risultare normalizzati secondo l’allegato A.
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