Cappotto termico difettoso in condominio, la denuncia va fatta entro un anno

Il «grave difetto» ha ridotto del 50% la resistenza climatica delle pareti, rendendola pari a un vizio della costruzione osservabile in dieci anni e da segnalare entro un anno

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I difetti di costruzione, o meglio, i famigerati “vizi”, vanno denunciati entro un anno. In questo caso l’appaltatore ha dovuto risarcire il condominio per la mancata realizzazione del cappotto termico.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22093/2019, ha infatti rigettato il ricorso dell’appaltatore contro una sentenza che lo vedeva condannato a risarcire 38mila euro + Iva per i danni dovuti al suo lacunoso lavoro.

Cappotto termico difettoso in condominio, la denuncia va fatta entro un anno

I difetti in edilizia sono carenze costruttive dell’opera che ne pregiudicano in modo grave il normale godimento o la abitabilità: ad esempio la realizzazione potrebbe essere avvenuta con materiali inidonei o non a regola d’arte, anche se incidenti su elementi secondari.

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La sentenza del Tribunale rigettava la domanda presentata da un gruppo di acquirenti di parti di un immobile verso il venditore al fine di ottenere il risarcimento dei danni a seguito dei gravi vizi emersi nelle parti comuni e negli appartamenti.

Secondo il Tribunale di Bari, i condòmini avevano agito come acquirenti, quindi la denuncia dei vizi degli appartamenti acquistati ricadeva nel breve termine, otto giorni dalla scoperta del vizio, così come è previsto dall’articolo 1495 del Codice civile. La denuncia sarebbe in questo caso stata tardiva.

Chi deve pagare?

La Corte d’Appello di Bari aveva invece riqualificato la domanda come azione di responsabilità dell’appaltatore in relazione alla costruzione del porticato, dell’androne e al difetto di isolamento delle strutture edilizie, in particolare perché aveva omesso la realizzazione di un cappotto di isolamento termico dell’edificio.

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Per la Cassazione, l’omessa realizzazione del cappotto costituiva per l’edificio un grave difetto, che riduceva del 50% la resistenza climatica delle pareti.

È il costruttore infatti che risponde dei difetti, anche se inizialmente non compromettono la stabilità degli edifici. In questo caso il vizio deve essere denunciato entro un anno dalla scoperta che deve avvenire entro dieci anni dall’ultimazione dell’opera.

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Redazione Tecnica

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