Tra gli accessori delle costruzioni rientrano anche le canne fumarie per il loro carattere funzionale all’immobile medesimo e, in quanto tale, non sussiste la necessità del previo rilascio del permesso di costruire.
Ma cosa accade quando le canne fumarie non presentano piccole dimensioni e siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio o di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale e, come tale, assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile?
La Giurisprudenza di merito evidenzia gli aspetti essenziali per stabilire il titolo abilitativo edilizio necessario per la loro realizzazione.
Per le canne fumarie sussiste la necessità del previo rilascio del permesso di costruire, qualora esse non presentino piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile. (T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. VIII , 1° ottobre 2012 n. 4005).
La giurisprudenza già in precedenza aveva affermato che “La canna fumaria, di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sua sagoma, non può considerarsi un elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile, occorrendo, pertanto, per la stessa, la concessione edilizia” (T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. VI , 3 giugno 2009 n. 3039).
In un caso specifico, relativo ai lavori di realizzazione di canna fumaria di notevoli dimensioni, a servizio di ristorante-pizzeria, il Collegio ha ritenuto che l’intervento è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1°, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 10, comma primo, lettera c), dello stesso D.P.R. laddove comporti, come nel caso di specie, una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce, come del resto chiaramente evincibile dalle riproduzioni fotografiche in atti. (T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. III, 3 luglio 2015, n. 3612).
Peraltro la necessità del previo rilascio del permesso di costruire può configurarsi anche in presenza di opere che attuino una trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio, anche se esse non consistano in opere murarie, in presenza di trasformazioni preordinate a soddisfare esigenze non precarie del costruttore.
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