Buoni-corrispettivo, nuove regole per quelli emessi dopo il 31 dicembre

Attraverso il DL approvato dal CdM, è stata recepita la normativa europea riferita all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei buoni-corrispettivo

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Le nuove regole introdotte dal decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, che recepisce nel nostro ordinamento tributario la normativa europea con la finalità di assicurare un trattamento uniforme per quanto concerne l’emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni-corrispettivo, saranno applicate ai buoni-corrispettivo che verranno emessi dopo il 31 dicembre 2018.

Buoni-corrispettivo, il decreto recepisce la direttiva UE

Il decreto che recepisce la direttiva Ue 2016/1065 che detta le disposizioni europee inerenti al trattamento dei buoni-corrispettivo, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 29/2018 e contiene le modifiche alla direttiva IVA (2006/112/Ce). Pertanto apporta modifiche in vari punti alla disciplina IVA prevista dal DPR 633/1972, con l’introduzione dei nuovi articoli 6-bis, 6-ter e 6 quater, e del nuovo comma 5-bis all’art. 13.

Buoni-corrispettivo, che cosa sono?

La normativa definisce i buoni-corrispettivo come uno strumento contenente l’obbligo di esseri accettati come corrispettivo, anche parziale, in cambio di una cessione di beni o prestazione di servizi e riportante l’indicazione dei beni o dei servizi da cedere oppure prestare o le generalità dei cedenti o prestatori potenziali, nonché le relative condizioni generali di utilizzo. Possono essere emessi sia in forma fisica che elettronica e possono essere monouso oppure multiuso.

Buoni-corrispettivo, monouso o multiuso

La distinzione tra buoni-corrispettivo monouso e multiuso si fonda sul fatto che si abbiano a disposizione le informazioni utili per la tassazione al momento dell’emissione o del riscatto, qualora l’uso finale sia affidato alla scelta del consumatore.

Il buono è monouso quando, al momento della sua emissione, si è a conoscenza della disciplina Iva che può essere applicata alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui attribuisce il diritto, mentre il buono è multiuso se, invece, non è nota tale disciplina al momento dell’emissione.

Ne consegue che, ad ogni trasferimento dei buoni-corrispettivo monouso, compresa l’emissione, che sia precedente l’effettuazione dell’operazione, si applica la stessa disciplina prevista per la cessione di beni o prestazione di servizi, in quanto in questo caso sono già noti tutti gli aspetti necessari per la documentazione dell’operazione quali natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi. Quindi l’eventuale successiva cessione dei beni o prestazione dei servizi non è rilevante ai fini IVA, essendo già stati oggetto di imposizione l’emissione e il successivo eventuale trasferimento del buono monouso. Nel caso in cui colui che ha proceduto all’emissione dei buoni-corrispettivo sia diverso da chi effettua la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, si considera che il cedente o prestatore abbia effettuato l’operazione al soggetto che ha emesso il buono.

Quando si tratta invece di buoni-corrispettivo multiuso, non essendo disponibili le informazioni minime utili per la tassazione del buono al momento dell’emissione, l’imposta diverrà esigibile soltanto nel momento in cui i beni saranno ceduti o i servizi verranno prestati. Tutti i trasferimenti dei buoni-corrispettivo multiuso effettuati prima della sua accettazione come corrispettivo, seppure parziale, della cessione dei beni o prestazione dei servizi a cui attribuiscono il diritto, non rappresentano effettuazione di tale cessione o prestazione. Infine, nel caso in cui i trasferimenti avvengano tra soggetti diversi da quelli tra cui interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, i servizi di distribuzione sono da considerare rilevanti ai fini IVA autonomamente.

Buoni-corrispettivo, quale è la base imponibile?

Per i buoni-corrispettivo monouso, non essendo previste specifiche disposizioni, la base imponibile applicabile è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono stesso.

Per quanto riguarda, invece, i buoni-corrispettivo multiuso, sono previsti precisi criteri per determinare la base imponibile delle relative operazioni, poiché identificabili solo al momento del riscatto. La base imponibile dell’operazione assoggettabile a imposta è rappresentata dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo multiuso o, in mancanza di informazioni relative al corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso calcolato al netto dell’Iva da pagare sulla cessione dei beni o sulla prestazione dei servizi. Nel caso di utilizzo parziale, va considerata la base imponibile equivalente alla parte corrispondente del corrispettivo o del valore monetario del buono.

Infine, è stabilito che per quanto riguarda i servizi di distribuzione di un buono-corrispettivo multiuso, in caso di trasferimento tra soggetti diversi da quelli tra cui interviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, quando non è espressamente previsto un corrispettivo specifico, la base imponibile è rappresentata dalla differenza tra il valore monetario del buono e la quota dovuta per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

Redazione Tecnica

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