Il convivente di fatto può usufruire del Bonus Ristrutturazioni

Il convivente di fatto può usufruire del Bonus Ristrutturazioni, anche se al momento vive in una casa diversa da quella oggetto di intervento. È però necessario che la coppia sia regolarmente registrata come “coppia di fatto” e che vi sia una stabile convivenza

Il tema delle agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia è di grande interesse per molti contribuenti. In particolare, la situazione dei conviventi di fatto solleva spesso dubbi e quesiti specifici.

In questo articolo, esamineremo se un convivente di fatto può usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 16-bis del TUIR per le spese di ristrutturazione di un’abitazione acquistata dal proprio compagno, anche se al momento convivono in una casa diversa da quella oggetto di ristrutturazione.

Il chiarimento è stato fornito ad un utente che ha posto il quesito alla posta di fiscooggi.it.

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Indice

Cosa prevedono le norme

L’articolo 16-bis del TUIR disciplina le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Queste agevolazioni permettono di detrarre una percentuale delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione dalla dichiarazione dei redditi. Dal 2016, tali detrazioni possono essere richieste non solo dal possessore o detentore dell’immobile, ma anche dal convivente di fatto, a condizione che sostenga direttamente le spese.

La legge n. 76/2016, conosciuta come Legge Cirinnà, ha regolamentato le unioni civili e le convivenze di fatto.

Si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Come usufruire del Bonus Ristrutturazioni

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, la legge richiede che vi sia una stabile convivenza tra i partner. Questo concetto è definito in base alla “famiglia anagrafica”, come previsto dal regolamento anagrafico richiamato dal DPR n. 223/1989. La stabile convivenza deve essere accertata tramite i registri anagrafici o, in assenza di questi, tramite un’autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000.

Un aspetto cruciale riguarda l’abitazione su cui vengono effettuati i lavori di ristrutturazione. L’agevolazione fiscale spetta per le spese sostenute per interventi su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. Ciò significa che, anche se la coppia convive attualmente in un’altra casa, è possibile usufruire delle agevolazioni per la ristrutturazione di un’altra abitazione, a condizione che vi sia una stabile convivenza.

Procedura e tempistiche

È fondamentale che lo status di convivenza sia già verificabile al momento dell’avvio della procedura o alla data di inizio dei lavori di ristrutturazione. Inoltre, tale status deve perdurare al momento del sostenimento delle spese che si intendono detrarre. In altre parole, è necessario che la coppia sia riconosciuta come convivente di fatto prima dell’inizio dei lavori e continui ad esserlo al momento in cui vengono effettuati i pagamenti per i lavori di ristrutturazione.

In sintesi, il convivente di fatto può usufruire del Bonus Ristrutturazioni, anche se al momento vive in una casa diversa da quella oggetto di intervento e pure in assenza di un contratto di comodato. È però necessario che la coppia sia regolarmente registrata come “coppia di fatto” e che vi sia una stabile convivenza, accertabile tramite i registri anagrafici o un’autocertificazione.

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Redazione Tecnica

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