Stando alle indicazioni contenute nel DM 1444/1968, il Bonus facciate può essere impiegato solamente per spese finalizzate al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici situati nelle zono A o B delle città.
Ciò che possiamo dedurne, quindi, è che non sarà possibile beneficiarne per edifici posti fuori da queste due zone.
Eppure questo non è del tutto vero: l’Agenzia delle Entrate, in risposta a un quesito, spiega come avere diritto alla detrazione del 90% nei casi in cui l’immobile è posto in una zona diversa dalle A o B.
Vediamo quindi come accedere al Bonus facciate al di fuori di queste zone con il supporto del quesito posto all’Agenzia delle Entrate.
Bonus facciate: come accedere fuori dalle zone A o B
Come accedere al Bonus facciate per un edificio che non ricade espressamente nelle zone citate dalla normativa?
Nella maggior parte di casi questo sarebbe impossibile in quanto, stando al contenuto della Legge di bilancio 2020, l’accesso alla detrazione è limitato agli edifici situati in zona A o B, secondo quanto previsto dal DM 2 aprile 1968, n. 1444 a cui la legge fa riferimento.
>> Il Bonus facciate è stato prorogato per il 2021 <<
La detrazione, introdotta per dare un nuovo aspetto e decoro alle città di grande prestigio, presenta un particolare caso in cui è possibile effettuare gli interventi in maniera agevolata del 90% anche per edifici che risultano esterni alle zone sopracitate.
L’agenzia delle Entrate, a questo proposito aveva già fornito ulteriori chiarimenti tramite la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, in cui viene riportato che: “la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali […] e l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti”.
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Bonus facciate: il caso pratico
All’interno del quesito posto all’Agenzia delle Entrate, il contribuente chiede se è possibile effettuare il restyling della facciata per un condominio, di cui una parte rientra in una zona non espressamente citata dalla normativa, beneficiando della detrazione.
La parte di facciata in causa, spiega l’istante, pur non rientrando nelle zone A o B risulta comunque assimilata ad una di esse.
In particolare, gli interventi effettuati sul condominio in questione verrebbero svolti su facciate situate in zona di completamento B3 e, in minima parte, in zona destinata ad attività terziarie.
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A questo proposito l’istante sottolinea che l’intero fabbricato possiede le stesse caratteristiche:
– funzionali;
– tipologiche;
– d’uso.
L’edificio quindi possiede le caratteristiche degli altri immobili situati in zona B3, mentre non presenta somiglianze con gli immobili destinati ad attività terziarie.
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Bonus facciate, beneficiare della detrazione in zone non A e non B
L’Agenzia, nella risposta 23 dell’8 gennaio 2021, ha dato esito positivo, citando come giustificazione tutti gli elementi esaminati in precedenza.
A tutti gli effetti infatti, come precisato dall’istante, l’immobile ricade in gran parte nella zona B3 (rientrante nel Bonus facciate) e in minima parte in un altra zona.
Come ulteriore conferma, va aggiunto che i comuni non sono obbligati a suddividere il territorio in base alle classi e ai criteri stabiliti dal DM1444/1968, ottenuti “identificano, nell’ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee per stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti e tali criteri sono stati fissati dal legislatore al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale”.
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Il beneficio del Bonus facciate può quindi essere goduto indifferentemente dal nome della zona in cui è situato l’edificio. L’unico limite consiste nella possibilità di ricondurre l’edificio in questione a quelli situati nelle zona A o B e che tale equipollenza sia attestata da una certificazione dell’ente territoriale competente.
In conclusione e riassumendo tutte le informazioni, il condominio oggetto dell’interpello potrà beneficiare della detrazione solamente dopo aver ricevuto la necessaria certificazione urbanistica. In caso contrario, potranno essere detratti al 90% con il Bonus facciate, solamente gli interventi effettuati sulla parte di edificio situata il zona B3.
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