Nei prossimi mesi si attendono diversi controlli amministrativi con il fine di verificare tutte le possibili scorrettezze e violazioni sulla somministrazione dei crediti per gli interventi edilizi, per cui i contribuenti devono prestare parecchia attenzione per non cadere nel tranello di sanzioni sia fiscali, che addirittura penali.
Quali sono i rischi riscontrabili da chi esegue i lavori e come evitarli? Ripassiamo un attimo le possibili violazioni e le sanzioni ad esse attribuite.
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Interventi effettuati e nessuna detrazione, ecco perché
Prima ipotesi, gli interventi sono stati effettuati, ma non é possibile usufruire della detrazione (in toto o in parte) per diversi motivi che possono essere:
- superamento delle soglie;
- mancanza parziale di requisiti;
- la non osservanza di precisi adempimenti.
Il controllo verrà fatto a chi ha beneficiato degli interventi e della successiva cessione, sconto in fattura o detrazione dell’agevolazione fiscale. Il cessionario di credito e il fornitore che applica lo sconto devono rispondere insieme a chi ha beneficiato della somma solo in due situazioni:
- uso del credito d’imposta non regolare o in misura superiore al credito avuto;
- il concorso della violazione.
L’ufficio quindi si premura di recuperare la detrazione non spettante e gli eventuali interessi e di presentare una sanzione del 30%.
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Illeciti penali
Le situazioni che comportano delle sanzioni penali:
- lavori non realizzati, ossia gli interventi che non sono stati fatti, oppure diversi da quelli dichiarati nelle fatture e che fanno accedere alla detrazione (comportando, quindi, una corresponsabilità tra chi è beneficiario dei lavori, la ditta esecutrice e chi attesta);
- lavori svolti da soggetti differenti, nella situazione in cui gli interventi vengono fatturati da un’impresa che non risulta essere la stessa che ha eseguito i lavori;
- importi sovrafatturati, nel caso in cui gli interventi segnati in fattura vengano eseguiti realmente, ma il costo risulti sovrastimato per ottenere un credito d’imposta superiore e per realizzare lavori ulteriori, non ammessi, con la stessa spesa;
- operazioni inesistenti con indebiti compensi, come fatture non reali nei casi di interventi non eseguiti, corrispettivi maggiori rispetto la misura reale e opere realizzate da soggetti differenti da quelli effettivi.
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Rischio concreto di truffe sui bonus edilizi
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi prima delle vacanze natalizie aveva stimato la frode legata al bonus fiscali intorno a una cifra superiore ai 4 miliardi di euro. Secondo i dati Enea datati al 31 dicembre 2021, risultano sui 96 mila gli interventi edilizi (SuperEcobonus), con 12,3 miliardi di euro di detrazioni maturate per lavori conclusi e una previsione di 17,8 miliardi di detrazioni a fine lavori.
E dal 12 novembre 2021, oltre che per il Superbonus é stato introdotto per gli altri bonus edilizi il Dl Antifrodi, con la richiesta di due importanti adempimenti: l’asseverazione e il visto di conformità per ottenere la cessione e per contrastare “l’utilizzo fraudolento del meccanismo agevolativo“. > Per approfondire il Decreto Anti-frodi: disposizioni entrano nella Legge di Bilancio <
Infatti, la Guardia di finanza ha intensificato notevolmente i controlli in questo periodo, aiutando i nuclei del territorio con due nuove banche dati per individuare più facilmente le eventuali frodi collegate ai bonus edilizi.
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Come evitare di essere coinvolti in violazioni penali
La prima cosa da ricordare é che per risultare responsabili penalmente, il beneficiario dei lavori edilizi deve essere consapevole e al corrente delle violazioni e degli abusi effettuati. Per cui è necessario sapere quanto i soggetti coinvolti (ditta esecutrice, amministratore di condominio, proprietario) abbiano partecipato al perpetrarsi dell’illecito.
Per quanto riguarda la ditta esecutrice (secondo l’art. 8 del decreto legislativo 74/2000) emette le fatture e commette una violazione penale, mentre il beneficiario dei lavori, ricevendo le stesse, la commette (consapevolmente) nei casi in cui:
- non ha segnato in dichiarazione la fattura (possibile complicità con l’impresa);
- se ha indicato le fatture in dichiarazione creando un’azione fraudolenta;
- sussista l’indebita compensazione di crediti inesistenti oppure non spettanti dove esistano importi superiori ai 50mila euro.
Quindi, i rischi di commettere delle violazioni sono diversi, ma il pericolo che si realizzino frodi é molto concreto, dato sono emersi diversi casi, dove erano coinvolte società differenti che creavano giri di fatture e crediti continui, chiari segnali di un’origine illecita. Vediamo un caso raccontato da Ivan Cimmarusti sul Sole 24 Ore del Lunedì.
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Il giro di fatture false
Consultando le documentazioni dell’agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza allegate a procedimenti giudiziari per illeciti, si è scoperto che alla sommità della piramide del giro di frode ci sono due società immobiliari, per lo più proprietarie di immobili dal valore catastale basso. Tutte e due hanno dei legami “indiretti” con altre società più piccole, con in comune una parte di professionisti e soci.
Entrambe portano avanti un traffico di lavori edilizi fasulli dal valore di milioni di euro, creando un giro di fatture fittizie, che vengono successivamente trasmesse a un professionista (fiscale) con il compito di introdurre e registrare tali crediti di imposta nella piattaforma delle Entrate. Questo comporta che anche quest’ultimo compie un illecito (violazione dell’art. 8 Dlgs 74/2000), a causa delle comunicazione di crediti falsi all’Agenzia.
Dopo di ché i crediti fiscali maturati ritornano alle due società che iniziano a cederseli sia tra loro che tra le altre più piccole. Quest’ultime danno origine a nuove cessioni e acquisti creando una tortuosa circolarità, con l’unico scopo di depistare i controlli.
Infine, passaggio più importante, l’uso delle persone fisiche (per lo più immobiliari) per:
- acquistare e monetizzare i crediti fiscali falsi con le assicurazioni, le banche e anche le Poste Italiane;
- schermare i sistemi di falsa fatturazione e le operazioni fraudolente della società.
Le indagini hanno verificato che i nomi si ripetono, così come le operazioni. E a questo punto, ritorna la figura del professionista, il quale apre a tutti i soggetti la partita Iva con codice Ateco «Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza».
Queste persone risultano comunque degli acquirenti in buona fede, e finché non sarà dimostrata la loro corresponsabilità, non sono tenuti a ridare i crediti d’imposta acquisiti.
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Foto di copertina: iStock/Lazy_Bear
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