Bonus Edilizi. Che fine fa il credito non accettato?

Quali opzioni ha chi contava di poter rientrare a breve dalle spese sostenute? E chi è incapiente? Ecco le risposte

Lisa De Simone 24/03/22

Poste che non accetta più la cessione del credito per le spese del 2021, per tutte le detrazioni sulla casa e non solo per il Superbonus. Molti altri istituti bancari su questa stessa lunghezza d’onda.

Che fine fa il credito non accettato? Quali opzioni ha chi contava di poter rientrare a breve dalle spese sostenute? E chi è incapiente?

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Per fortuna il decreto Sostegni-ter ha spostato dal 7 al 29 aprile il termine per l’invio della comunicazione per l’opzione, quindi ci sono cinque settimane per organizzarsi. Vediamo cosa si può fare.

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Cessione “fai da te”

Anche con la nuova normativa che prevede un massimo di tre cessioni, la prima è  sempre “libera”, ossia ci si può rivolgere a qualunque soggetto disposto ad accettare le somme corrispondenti al bonus, senza nessuna limitazione, compresi i propri familiari. Chiaramente si deve trattare di soggetti che hanno la possibilità di utilizzare direttamente il credito in compensazione avendo una sufficiente capienza fiscale per poterlo fare.

L’impossibilità di fatto a cedere le spese del 2021, infatti, riguarda tutti, aziende comprese.

Più facile comunque che si trovi un interessato se si tratta di professionisti o titolari di partita IVA, in quanto il credito acquistato può essere utilizzato in compensazione non solo delle imposte sui redditi ma anche per l’IVA e i contributi previdenziali. Più difficile invece nel caso dei lavoratori dipendenti, soprattutto se si tratta di un credito consistente, considerando che chi paga l’Irpef tutti i mesi in busta paga non potrà chiedere alcun rimborso in quanto il credito derivante da tutti i bonus casa si può utilizzare solo in compensazione.

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La divisione delle spese

Quando ci sono familiari disposti ad aiutare e con una sufficiente capienza nell’imposta, però, si può seguire anche una via alternativa alla cessione e più semplice: quella di dividere le spese. La detrazione relativa alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, Superbonus compreso, spetta infatti anche anche al familiare convivente del proprietario dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, a patto che si tratti di immobile a disposizione.

L’agevolazione è riconosciuta anche quando le fatture sono intestate esclusivamente al proprietario dell’immobile, e a prescindere dal fatto che solo il proprietario abbia effettuato i relativi bonifici. Per l’agevolazione, infatti, è sufficiente annotare sulla fattura la quota di spesa sostenuta dal familiare, come da tempo chiarito dall’Agenzia delle entrate. Quindi se non si riesce a cedere il credito in banca, quando si tratta di familiari conviventi si può valutare anche questa possibilità in modo da sfruttare la detrazione e ottenere il rimborso IRPEF nel 730.

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Il Visto per l’uso di dichiarazione

Va ricordato comunque che per il solo Superbonus occorre il Visto di conformità anche per l’uso diretto in dichiarazione. Questo invece non è necessario per chi presenta la dichiarazione in autonomia, ossia tramite datore di lavoro o servendosi della precompilata sul sito delle Entrate.

Niente Visto invece per detrarre gli altri bonus, neppure quando è prevista l’asseverazione delle spese.

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Detrazione prima rata e cessione delle successive

Infine se di qui al 29 aprile non si trova nessuno disposto ad accettare il credito si può comunque portare in detrazione la prima rata e cedere successivamente tutte le altre. Questa possibilità è ammessa a patto di cedere tutte le rate residue in blocco.

La cessione delle rate successive può essere effettuata anche nel corso di quest’anno, senza ulteriori attese.

Da non perdere

In Le nuove regole della cessione del credito per i bonus edilizi – Pacchetto operativo scaricabile di Lisa De Simone, il professionista troverà:

  • una maxi circolare operativa, realizzata dall’Autrice, con la spiegazione chiara e dettagliata di tutte le novità intervenute dopo la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione 25/2022 del decreto Sostegni Ter, relativamente all’applicazione dei bonus edilizi
  • il modulo per la cessione del credito in vigore a partire dal 4 febbraio 2022
  • le istruzioni per la compilazione del modulo per la cessione del credito
  • il glossario generale che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera
  • una tabella (all’interno della circolare operativa) con i riferimenti delle risoluzioni e degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate collegate agli interventi di edilizia libera
  • il testo del del decreto MITE e le modifiche all’art. 119 dopo il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Testo vigente come modificato da legge 25/2022)

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Foto:iStock.com/Ridofranz

Lisa De Simone

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