Il locatario non può ottenere l’autorizzazione paesaggistica se manca il consenso del proprietario: una recente sentenza lo conferma.
Analizziamo un caso specifico, partendo con un’analogia con la richiesta del permesso di costruire.
Indice
Legittimazione alla richiesta del permesso di costruire: la regola
Come è noto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di osservare[1] che il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma anche a chiunque abbia titolo per richiederlo (così come previsto dall’art. 11, comma 1, del Testo Unico Edilizia[2], ossia a chi ha a legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale (si pensi, ad esempio, all’usufruttuario o al superficiario), o anche solo obbligatoria (si pensi al comodatario o al locatario), che consenta, nello specifico, lo svolgimento di un’attività edilizia.
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Si è precisato, inoltre, che il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria[3].
Quanto ora esposto comporta, in generale, che:
– per un verso, chi richiede il titolo autorizzatorio edilizio debba comprovare la propria legittimazione all’istanza;
– per altro verso, è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e che dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio.
[1] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 15 marzo 2022, n. 1827.
[2] DPR n. 380/2001.
[3] TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 11 maggio 2022, n. 5855: “A fronte di un intervento edilizio che risulti soggetto al preventivo rilascio di un permesso di costruire (art. 20 DPR n. 241/90) ovvero che rientri nel novero di quelle attività che possono essere realizzate previa segnalazione certificata (artt. 22 e 23 DPR n. 380/2001), la pubblica amministrazione è sempre tenuta ad accertare, con serietà e rigore, che il soggetto interessato abbia titolo per attuare detto intervento (si veda TAR Calabria, CZ, II, 56/2019). Più precisamente, la p.a. deve accertare che l’istante sia proprietario dell’immobile oggetto dell’attività edilizia proposta e che, comunque, abbia un titolo di disponibilità tale da giustificarne la realizzazione (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 02 novembre 2018, n.1640; Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2018, n. 3143; sez, VI, 22 maggio 2018, n. 30487; sez, IV, 7 settembre 2016, n. 3823; sez. V, 4 aprile 2012, n. 1990)
”; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 19 giugno 2020, n. 651: “Ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato unicamente al proprietario dell’immobile o a chi ha a titolo per richiederlo e, quindi, il Comune ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando se egli sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o se, comunque, abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria (ex multis, Consiglio di Stato, IV, 25 settembre 2014, n. 4818)”.
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Applicabilità della regola anche all’autorizzazione paesaggistica
Tale regola, secondo il TAR Basilicata, sez. I, sent. 1° febbraio 2024, n. 56, deve applicarsi anche al caso in cui sia domandato il rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio[1].
Sul versante normativo, l’art. 20, comma 1, del Testo Unico Edilizia dispone che la domanda per il rilascio del permesso di costruire vada “sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 11” e vada “presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione”. L’art. 11 del decreto, a sua volta, limita lo spettro di coloro che possano istare per tale titolo “al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”.
L’art. 146, comma 1, del Codice così recita: “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”; il comma 2 prevede che “i soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione”.
Entrambe le disposizioni, quindi, non limitano la legittimazione alla domanda di rilascia del titolo al solo proprietario, ma la riferiscono anche a coloro che abbiano un altro titolo.
Ora, sebbene la formulazione normativa sia differente (il ché dipende anche dall’aver il Codice dei beni culturali mutuato la corrispondente previsione della Legge n. 1497/1939), lo spettro dei destinatari risulta sostanzialmente coincidente. Invero, con riguardo al permesso di costruire, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come l’espressione “a chiunque abbia titolo per richiederlo” vada intesa “nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria”[2]. D’altro canto, anche il comma 1 dell’art. 146 valorizza letteralmente la previa esistenza di un titolo, escludendo la legittimazione a istare per il rilascio dell’autorizzazione in capo a coloro che ne siano sprovvisti.
In entrambi i casi, quindi, è necessaria la relazione qualificata col bene, così come in entrambi i casi il dato testuale non contempla alcun riferimento alla relazione tra soggetto istante e titolare del corrispondente diritto dominicale.
Al cennato parallelismo tra le due disposizioni, quindi, consegue, per piana simmetria giuridica, l’estensione degli approdi raggiunti con riguardo alla legittimazione a chiedere il permesso di costruire alle domande di rilascio di autorizzazione paesaggistica.
[1] Decreto Legislativo n. 42/2004.
[2] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 15 marzo 2022, n. 1827.
Il caso specifico
Il caso specifico valutato dai giudici lucani riguardava una richiesta di autorizzazione paesaggistica, relativa alla realizzazione di una struttura temporanea a servizio di una struttura alberghiera, presentata da una società locataria e denegata (per due volte in altrettanti occasioni) dall’ente preposto per espressa opposizione della società proprietaria dell’immobile. Secondo i giudici, considerato l’obbligo in capo all’Amministrazione di accertare la legittimazione alla richiesta del titolo paesaggistico, il diniego è stato correttamente adottato, in parallelo al caso in cui, in un contratto di locazione in cui non vi sia il consenso del proprietario, non si potrà procedere al rilascio del titolo edificatorio[1].
D’altro canto, appare arduo comprendere quale sarebbe l’interesse a conseguire (con oltretutto inutile dispiego di risorse umane, di mezzi e di tempo da parte dell’Amministrazione) un’autorizzazione soltanto ancillare e con valenza endoprocedimentale rispetto alla realizzazione dell’agognato intervento, quest’ultimo restando comunque concretamente precluso dall’impossibilità di rilascio del permesso di costruire costituita dal mancato consenso del proprietario.
[1] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 15 marzo 2022, n. 1827, secondo cui nel caso di immobile detenuto per effetto di contratto di locazione, “l’Amministrazione è tenuta ad accertare la sussistenza del consenso del proprietario, con la conseguenza che, laddove questo difetti, non potrà procedere al rilascio del permesso di costruire”.
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In collaborazione con studiolegalepetrulli.it
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