Autocertificazione patente a punti cantiere: come presentare la domanda

Con un emendamento approvato viene presentata la modifica al Decreto PNRR che introduce la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti per ottenere la patente a punti per accedere in cantiere

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In arrivo novità per la patente a crediti (o punti) in cantiere, introdotta con il decreto legge n.19 del 2 marzo 2024.

Il provvedimento normativo detto anche Decreto PNRR, recante appunto ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, modifica il TUSL n.81 del 2008 introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

Con un emendamento approvato (formulato da più forze politiche) viene presentata la modifica alla lettera a) del comma 19, dell’articolo 29, quindi introdotto il meccanismo di autocertificazione dei requisiti e modificata la tabella dei punti da decurtare in caso di violazioni.

Prevista, inoltre, l’esenzione per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’emendamento approvato.

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Elaborazione e Gestione del DVR: carenze ed errori da evitare

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Indice

Autocertificazione patente a punti cantiere: come presentare la domanda

Ricordiamo che la patente a punti per accedere in cantiere sarà obbligatoria dal 1° ottobre 2024.

L’emendamento prevede la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti definiti al comma 1, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Ciò significa che non sarà necessario presentare documenti ufficiali all’atto della dichiarazione, ma si può semplicemente attestare il possesso dei requisiti richiesti con una dichiarazione.

Attenzione però, un’eventuale dichiarazione non veritiera, può comportare la revoca della patente.

Tuttavia per conoscere le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente occorre attendere il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Patente a punti cantiere: ridefinita la tabella dei punti da decurtare

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti .

Per operare regolarmente, le imprese devono mantenere almeno 15 punti sulla loro patente. Le penalizzazioni per la perdita di punti sono dettagliate in una tabella allegata all’emendamento (di seguito riportata): si perderanno 5 punti in caso di inabilità temporanea che comporti un’astensione dal lavoro per oltre 60 giorni, 8 punti per un’inabilità permanente che limiti parzialmente la capacità lavorativa, e 15 punti per un’inabilità permanente totale.

Una versione precedente di questa tabella prevedeva una decurtazione di 10 punti per un’inabilità temporanea assoluta e 15 punti per ogni tipo di inabilità permanente.

In assenza di patente, o di un documento equivalente per imprese straniere, o nel caso di una patente con meno di 15 punti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un importo minimo di 6.000 euro.

FATTISPECIE  DECURTAZIONE DI CREDITI
  1  Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:  5
  2  Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:  3
  3  Omessi formazione e addestramento:  2
  4  Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:  3
  5  Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:  3
  6  Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:  2
  7  Mancanza di protezioni verso il vuoto:  3
  8  Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:  2
  9  Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:  2
  10  Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:  2
  11  Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):  2
  12  Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:  2
  13  Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:  1
  14  Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28:  3
  15  Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:  3
  16  Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:  3
  17  Omessa valutazione del rischio di annegamento:  2
  18  Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:  2
  19  Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi:  3
  20  Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:  1
  21  Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:  1
  22  Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:  2
  23  Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:  3
  24  Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:  1
  25  Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni:  5
  26  Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:  8
  27  Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro:  15
  28  Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:  20
  29  Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:  10

Redazione Tecnica

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