Autocertificazione e rilascio DURC, nuovi chiarimenti dal Ministero

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Nuovi chiarimenti sul DURC da parte del Ministero del lavoro. Con la recentissima circolare  MinLav n. 12 del 1° giugno 2012, i tecnici della Direzione generale per l’attività ispettiva hanno fornito ulteriori spiegazioni e precisazioni riguardanti il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Nello specifico, la circolare ministeriale dà spiegazioni sull’acquisizione d’ufficio del DURC per lavori di edilizia privata ed edilizia pubblica, sull’autocertificazione del DURC nell’ambito dei lavori privati e sulla validità del documento.

Non mancano indicazioni circa la dematerializzazione e le modalità di consultazione del DURC e il suo rilascio da parte delle Casse Edili. Rimandando alla lettura del testo ufficiale della circolare 12/2012, qui di seguito forniamo brevemente una sintesi dei contenuti delle istruzioni ministeriali.

Acquisizione d’ufficio del DURC per edilizia privata ed edilizia pubblica
Nell’ambito dei lavori pubblici, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC dagli istituti e dagli enti abilitati al rilascio. Inoltre, come già scritto da Ediltecnico.it nelle scorse settimane a proposito del Decreto Semplicazioni (d.l. 5/2012), le p.a. sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC non solo nell’ambito dei lavori pubblici, ma anche nei lavori privati dell’edilizia (leggi anche Semplificazioni, alla PA l’onere di procurarsi il DURC).

Detto questo, la circolare del Ministero del lavoro chiarisce che nei lavori di edilizia privata è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il DURC ai fini di un suo utilizzo nei rapporti tra privati.

In questi casi occorre accertarsi che sul documento sia posta la seguente dicitura a pena nullità: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici”.

Lavori di edilizia privata e autocertificazione del DURC
La circolare conferma che il DURC, pur rientrando nella categoria dei “certificati”, non può costituire oggetto di autocertificazione (leggi anche Il DURC non è autocertificabile: la conferma di Inps e Inail). Il motivo è semplice: la regolarità contributiva non può essere oggetto di conoscenza, così come avviene per gli stati, le qualità personali e i fatti.

È possibile per l’impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC solo per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la p.a. e con le società in house.

Dematerializzazione e modalità di consultazione del DURC
Il Ministero ribadisce che l’acquisizione del DURC tramite la posta cartacea dovrà essere abbandonata. In tal senso, ribadiscono i tecnici del Ministero, gli Istituti dovranno attivarsi per la progressiva diffusione della PEC ai fini della consegna del DURC.

A partire dal 1° luglio 2013, l’acquisizione del DURC dovrà avvenire esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per quanto riguarda le modalità di consultazione del DURC e i possibili dubbi riguardo la sua pubblicazione online per contrasti con la norma sulla privacy, la circolare ricorda che il Decreto Salva Italia (d.l. 201/2011) ha escluso definitivamente dal campo di applicazione della privacy le persone giuridiche. Ne consegue che gli enti abilitati al rilascio del DURC potranno rendere consultabili online, a chiunque abbia un interesse qualificato (comprese le Casse Edili), le informazioni concernenti le richieste e i contenuti dei DURC già rilasciati.

DURC e Casse Edili abilitate
Eventuali certificazioni rilasciate da Casse edili non abilitate non possono sostituire il DURC anche se le Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale o abbiano in corso contenziosi relativi alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità.

Redazione Tecnica

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