La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la contemporanea entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 riporta tutti gli operatori del settore ad un livello molto alto di attenzione reso necessario dalla quantità di articoli contenuti e dall’ampiezza degli interventi in tutti gli ambiti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il testo si compone di 97 articoli che intervengono ad integrazione delle precedenti prescrizioni normative in vari ambiti e includendo anche dei nuovi articoli e allegati.
Alcuni degli argomenti maggiormente ricorrenti nelle procedure di attuazione sono riportati, di seguito, con delle indicazioni che illustrano le nuove condizioni normative da analizzare con la necessaria attenzione anche in relazione al fatto che tali prescrizioni sono in vigore dal 31 dicembre 2024.
In particolare il nuove testo interviene, fra gli altri, anche su questi ambiti:
- incarichi per servizi di ingegneria e architettura – nuove modalità di applicazione dell’equo compenso con procedure specifiche per gli incarichi di progettazione sopra e sotto i 140.000 euro e per gli altri servizi (articolo 14 del d.lgs. 209/2024);
- obbligatorietà del BIM – obbligatorio per interventi di nuova costruzione o edifici esistenti di importo lavori superiore a 2 milioni di euro e e sopra la soglia di 5.538.000 per interventi su edifici dello Stato di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico di cui all’articolo 10, comma 1 del d.lgs. 42/2004 (articolo 15 del d.lgs. 209/2024);
- livelli della progettazione – con il decreto legislativo si è passati dai precedenti 3 livelli agli attuali due, ora con il correttivo vengono precisate ulteriori modifiche che interessano una nuova procedura per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che si basa sull’affidamento dei lavori sulla base del PFTE, – clausole reintegrative per il progettista in caso di criticità del progetto – nuove modalità di calcolo della parcella per i servizi di ingegneria e architettura;
- rotazione – possibilità di reinvito del contraente uscente previa verifica di assenza di alternative e della qualità della prestazione resa (articolo 17 del d.lgs. 209/2024);
- revisione prezzi – variate le modalità di calcolo per il riconoscimento della revisione prezzi, nuovo comma per la revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture (articolo 23 del d.lgs. 209/2024);
- qualificazione delle stazioni appaltanti – limiti dell’operabilità delle stazioni appaltanti, modifiche per procedure e prescrizioni anche per la verifica dei requisiti (articolo 26 del d.lgs. 209/2024;
- consorzi stabili – ora consorzi non necessari – diversa modalità di valutazione dei requisiti dei consorzi e dei consorziati anche ai fini dell’avvalimento (articolo 27 del d.lgs. 36/2023);
- garanzie – alcune modifiche per le garanzie provvisorie – firma digitale e consultabilità della polizza su piattaforma digitale accessibile dalla stazione appaltante (articolo 35 del d.lgs. 209/2024;
- subappalto – nuove prescrizioni per il limite inferiore del subappalto e nuove indicazioni per la formulazione dell’offerta in presenza di subappaltatori (articolo 41 del d.lgs. 209/2024);
- modifiche dei contratti e varianti – il nuovo comma 15-bis dell’articolo 120 del d.lgs. 36/2023 che prevede un’ulteriore verifica in contraddittorio, del progettista e dell’Appaltatore, per il controllo del progetto esecutivo e la limitazione degli errori progettuali per i quali, oltretutto, all’articolo 41 del d.lgs. 36/2023 il correttivo ha aggiunto il comma 8-bis che prevede una clausola contrattuale che vincola il progettista, in caso di errori progettuali, a prestazioni reintegrative a titolo transattivo per correggere tali errori;
- anticipazione – gradualizzazione dell’anticipazione per i lavori di importo superiore ai 500 milioni di euro – calcolo separato per la progettazione e per i lavori nell’erogazione dell’anticipazione nelle procedure di appalto integrato (articolo 44 del d.lgs. 209(2024);
- collegio consultivo tecnico – modifiche alle prescrizioni e alle procedure di funzionamento del collegio consultivo tecnico indicate dall’articolo 215 e dall’allegato V.2 del d.lgs. 36/2023 (articoli 62 e 94 del d.lgs. 209/2024) – resta l’obbligatorietà del CCT per appalti di lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea mentre viene cancellato l’obbligo per quelli di servizi e forniture;
- collaudo – separazione dei collaudi delle amministrazioni pubbliche e non pubbliche con diversa modalità di composizione della commissione (solo membri interni o anche membri esterni).
In ragione della quantità degli articoli del nuovo d.lgs. 209/2024 e delle conseguenti modifiche di molte parti del codice dei contratti e degli allegati, si ritiene, pertanto, di segnalare l’importanza di effettuare un’attenta disamina del decreto legislativo 209/2024, in attesa che siano disponibili i primi file con il testo coordinato, per il necessario adeguamento di tutte le procedure in preparazione e in corso di svolgimento.
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Gli appalti pubblici 2025 dopo il decreto correttivo
Il volume illustra le numerose e importanti novità introdotte dal decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31.12.2024, n. 209. Il decreto modifica circa il 34% degli articoli del Codice, e introduce nuovi allegati. In particolare, il correttivo interviene su dieci macro-temi principali, tra cui equo compenso, tutele lavoristiche e CCNL, digitalizzazione, qualificazione delle stazioni appaltanti, revisione prezzi, consorzi, tutela MPMI, fase esecutiva del contratto di appalto, Partenariato pubblico-privato, Collegi consultivi tecnici. Il provvedimento rappresenta uno strumento di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, che tiene conto delle principali esi- genze rappresentate dagli stakeholders del settore, nonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di alcuni istituti giuridici, al fine di risolvere le procedure di infrazione ancora pendenti. Il correttivo intende altresì recepire le principali affermazioni giurisprudenziali formatisi all’indomani dell’efficacia del D.Lgs. 36/2023, assicurando, in tal modo, una uniforme applicazione dei principi e delle norme. La trattazione privilegia un’impostazione pratico-operativa, con schede di sintesi delle principali novità per ogni argomento.Alessandro MassariAvvocato amministrativista, Direttore della Rivista Appalti&Contratti online e mensile. Docente e autore di numerose monografie in materia di appalti pubblici. Coordinatore scientifico dei Master in contrattualistica pubblica organizzati da Formazione Maggioli.
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I nuovi corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura
L’articolo 14 del nuovo decreto legislativo 209/2024 aggiunge all’articolo 41 del decreto legislativo 36/2023 il comma 15-bis che ridefinisce i criteri di calcolo dei corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura articolando in tre modalità diverse i compensi da prevedere per prestazioni inferiori a 140.000 euro oppure pari o superiori a 140.000 euro suddividendo le diverse fattispecie in funzione di due ambiti principali: quello della progettazione e quello delle altre prestazioni (direzione lavori, sicurezza, ufficio di d.l., collaudo).
La sintesi delle modifiche relative al nuovo comma 15-bis dell’articolo 41 del decreto legislativo 36/2023 sono riportate nello schema seguente che semplifica l’individuazione delle diverse condizioni previste.
Articolo 41, comma 15-bis del d.lgs. 36/2023 nuovi corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura | ||||
Articolo d.lgs. 209/2024 (correttivo) | Articolo d.lgs. 36/2023 modificato | Ambito delle modifiche | Nuove prescrizioni | Riferimenti normativi |
Articolo 14 | Articolo 41 nuovo comma 15-bis (procedure affidamento: negoziate o sopra-soglia) | SIA con importo pari o superiore a 140.000 euro Criterio OEPV Applicabile a tuti i SIA (progettazione, direzione lavori, ufficio d.l., sicurezza, collaudo) | – 65% quota fissa del prezzo, non ribassabile – 35% quota ribassabile limite del punteggio economico 30% | Art. 41, nuovo comma 15-bis del d.lgs. 36/2023 art. 108, comma 2 lettera b) d.lgs. 36/2023 allegato I.13 al d.lgs. 36/2023 per i parametri di calcolo dei corrispettivi della progettazione |
Articolo 41 nuovo comma 15-quater (procedura affidamento: diretto) | SIA con importo inferiore a 140.000 euro Criterio OEPV o minor prezzo Applicabile alla sola progettazione | Riduzione percentuale del prezzo non superiore al 20% | Nuovo comma 15-quater dell’articolo 41 del d.lgs. 36/2023 art. 50, comma 2, lettera b), d.lgs. 36/2023 allegato I.13 al d.lgs. 36/2023 per i parametri di calcolo dei corrispettivi della progettazione | |
Articolo 41 nuovo comma 15-quater (procedura affidamento: diretto) | SIA con importo inferiore a 140.000 euro Criterio OEPV o minor prezzo Applicabile alla direzione lavori, ufficio d.l., sicurezza, collaudo | Applicazione equo compenso per direzione lavori, ufficio dl, sicurezza, collaudo | Art. 50, comma 2, lettera b), d.lgs. 36/2023 |
Seguiranno altri contributi per esaminare, in modo più specifico, le varie problematiche approfondendo, in modo verticale, i vari nodi che le caratterizzano per riuscire a sostenere un cambiamento.
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