Una recente sentenza deT.A.R. Lazio, 22 febbraio 2012 n. 1798, ha riportato al centro dell’attenzione il tema caldo0 del le differenti competenze progettuali di architetto e ingegnere.
L’Ordine degli Architetti di Roma ha infatti presentato ricorso contro un Comune laziale che richiedeva l’acquisizione della prestazione professionale in merito ala progettazione di opere viarie, idrauliche e igieniche, “invitando a rimettere il proprio curriculum «i professionisti singoli o temporaneamente associati, iscritti all’Albo professionale degli ingegneri o dei Periti Industriali Elettrotecnici, le Società professionali, le Società di ingegneria”.
I giudici fanno riferimento all’ordinanza del Consiglio di Stato 8 gennaio 2002, n. 20 in cui si fornisce un’interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, “che non limiti pertanto l’opera di progettazione dell’illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale”.
E accettano il ricorso dell’Ordine degli Architetti romani proprio alla luce dell’ordinanza n.20/2002 del Consiglio di Stato “che segna il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2938/2000), secondo il quale la progettazione di opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza degli ingegneri e non degli architetti, e che trova conferma nella giurisprudenza del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. II, 29 marzo 2000, n. 3814) e nella successiva giurisprudenza del giudice amministrativo (T.A.R. Basilicata Potenza, 3 aprile 2006, n. 161), ove viene posta in rilievo l’equiparazione della professione di architetto e di ingegnere (sancita dall’art. 52 del R.D. n. 2537/1925) in relazione ai progetti di opere di edilizia civile”.
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