A breve verrà approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, per passare dal Ministero della Giustizia, il Regolamento per l’aggiornamento, la formazione continua e lo sviluppo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Il Regolamento attua l’articolo 7, comma 1, del Dpr 137/2012, riforma degli ordinamenti professionali. I professionisti sono obbligati ad aggiornare continuamente e costantemente la competenza professionale. È prevista una pena: una sanzione per violazione delle norme deontologiche.
Per il momento abbiamo a disposizione un testo provvisorio, di cui Federarchitetti ha contestato il percorso, accusando il Consiglio Nazionale di autoreferenzialità sul tema della Formazione permanente.
Leggi la bozza non definitiva del provvedimento.
Ma in che cosa consiste la “Formazione continua”? La bozza stabilisce che “aggiornamento e sviluppo professionale continuo” è considerata ogni attività formativa che migliora le competenze professionali e le abilità personali utili allo sviluppo dell’architettura, della società e dell’ambiente e prevede che gli iscritti all’Albo degli APPC dovranno acquisire un numero da definire di crediti formativi professionali (CFP) ogni anno, di cui una parte sui temi della Deontologia, Previdenza e Compensi professionali.
Si potranno scegliere autonomamente le attività formative da svolgere, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. Un CFP è un’ora di formazione.
Sarà realizzata una Piattaforma Informatica Nazionale in cui il CNAPPC registrerà tutti gli eventi formativi validati e in cui gli iscritti dovranno inserire il Curriculum Individuale della Formazione, consultabile on-line, contenente le attività di aggiornamento e i crediti formativi maturati.
La gestione e realizzazione del programma di aggiornamento e il controllo sono, quindi, di competenza del CNAPPC e degli Ordini territoriali: il Comsiglio promuoverà propri eventi formativi, fisserà i criteri per la valutazione e predisposizione delle attività formative, e validerà gli eventi da svolgersi all’estero; gli Ordini promuoveranno corsi, valuteranno le richieste di validazione avanzate da soggetti terzi e svolgerà attività di controllo. Gli Ordini provinciali e il CNAPPC concederanno l’accreditamento per i corsi erogati da altri soggetti, valutando tipologia, qualità e contenuti dell’evento formativo.
Valgono anche i corsi di formazione online, specificatamente individuati dal CNAPPC.
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