La realizzazione degli interventi edilizi è preceduta da una pianificazione generale (P.R.G.) la cui formazione è riservata all’autorità comunale e da una pianificazione esecutiva, che può essere richiesta dal privato (piano di lottizzazione).
Le previsioni generali da rispettare nella formazione del piano di lottizzazione sono contenute nelle tavole di piano regolatore generale e nelle norme tecniche di attuazione. Il piano esecutivo, così formulato, viene sottoposto all’attenzione del consiglio comunale per le successive procedure di istruttoria, adozione e approvazione.
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Generalmente l’Amministrazione comunale effettua una valutazione discrezionale dei piani attuativi di iniziativa privata, che potrebbero essere respinti solo in caso di contrasto con il piano regolatore e, qualora insussistenti, l’approvazione del piano particolareggiato astrattamente compatibile con le previsioni del piano regolatore generale deve considerarsi un atto dovuto.
La giurisprudenza sostiene che in sede di formazione dei piani attuativi la giunta e il consiglio non possono effettuare valutazioni che contrastino con quelle già formalizzate con il piano regolatore (Tar Veneto, Sez. II, 14 gennaio 2008, n. 44; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 settembre 2008, n. 4368; Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2011, n. 5485), negando ad esempio con valutazioni diametralmente opposte da quelle effettuate nel piano regolatore l’edificabilità ammessa da questo su un’area per ragioni ambientali e paesaggistiche.
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Altre sentenze, però, sostengono che l’approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non è un atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al piano regolatore generale, perché, sussistendo un rapporto di necessaria compatibilità ma non di formale coincidenza tra quest’ultimo e i suoi strumenti attuativi ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, è ineliminabile la sussistenza di un potere discrezionale nella valutazione delle soluzioni proposte.
Ciò è motivato dal fatto che il Comune non si limita a svolgere un semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale, ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e pertanto può negare l’approvazione del piano attuativo facendo riferimento a ragioni interne al medesimo quali possono essere i temi dell’organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell’intervento (Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 luglio 2015, n. 1667; Tar Puglia, Bari, Sez. III, 12 marzo 2015, n. 403; Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 41; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 29 maggio 2013, n. 1563; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2013, n. 1479; id. 19 settembre 2012, n. 4977; Tar Umbria, Sez. I, 27 maggio 2010, n. 335; Tar Piemonte, Sez. I, 9 aprile 2010, n. 1752; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 6 giugno 2008, n. 624; Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 248).
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