Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara.
È questo il principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3 depositata lo scorso 20 marzo.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ritiene che nelle procedure di affidamento relative ai contratti pubblici di lavori i concorrenti debbano indicare nell’offerta economica i costi per la sicurezza interni o aziendali.
Infatti l’obbligo di procedere alla previa indicazione dei costi interni, pur se non dettato apertamente dal legislatore, si ricava in modo univoco da un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice.
Rimanendo in tema leggi anche l’articolo Sicurezza nei cantieri: intervista all’Arch. Giancarlo Maussier, presidente di Federarchitetti Roma.
Gli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e 86, comma 3-bis del Codice Appalti (d.lgs. 163/2006), recano nel primo periodo il seguente identico testo: “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
Secondo una prima interpretazione estensiva, la norma che impone ai concorrenti di indicare già nell’offerta l’incidenza degli oneri di sicurezza aziendali risponde a finalità di tutela della sicurezza dei lavoratori e, quindi, a valori sociali e di rilievo costituzionale che assumono rilevanza anche nel settore dei lavori pubblici. Anzi, proprio in quest’ultimo settore il ripetersi di infortuni gravi, dovuto all’utilizzo di personale non sempre qualificato, porta a ritenere che l’obbligo di indicare sin dall’offerta detti oneri debba valere ed essere apprezzato con particolare rigore.
Ma ecco cosa è emerso in definitiva dalla riflessione dei giudici, soprattutto con riferimento ad alcune norme costituzionali: al fine di evitare una soluzione ermeneutica irragionevole e incompatibile con le coordinate costituzionali si è pervenuti ad una interpretazione dei sopracitati articoli nel senso che l’obbligo di indicazione specifica dei costi di sicurezza aziendali non possa che essere assolto dal concorrente, unico in grado di valutare gli elementi necessari in base alle caratteristiche della realtà organizzativa e operativa della singola impresa, venendo altrimenti addossato un onere di impossibile assolvimento alla stazione appaltante, stante la sua non conoscenza degli interna corporis dei concorrenti.
È pertanto tale il principio che fuoriesce dalla giurisprudenza: “Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara”.
Per un esplorazione di qualità del variegato ed ampio pianeta dei costi della sicurezza a livello generale, Maggioli Editore consiglia il volume I costi della sicurezza in edilizia di Andrea Bassi: il libro contiene una serie di elementi metodologici operativi relativi alla progettazione e gestione economica della sicurezza in cantiere, proposti sulla base di quanto disposto al punto 4 dell’Allegato XV del Testo Unico sulla Sicurezza, per la redazione di “stime” congrue e analitiche per voci singole. Nel testo sono inoltre affrontati una serie di temi relativi alla ripartizione dei costi della sicurezza in fase di progetto, nell’ipotesi di cui all’art. 90 del Testo Unico, ossia di affidamento dell’appalto a diverse imprese.
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