Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal DL 63/2013, le sanzioni si fanno più aspre, sia per chi non ottempera agli obblighi di presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, sia per chi rilascia un APE non veritiero o non conforme alle metodologie ed ai criteri previsti dalla legge.
Cosa rischia il proprietario nel caso di vendita/locazione?
È obbligatorio il rilascio dell’APE nei casi di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari: in questo caso l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere prodotto a cura del proprietario e reso disponibile al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnato alla fine delle medesime.
È obbligatorio allegarlo al contratto di vendita o agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità dei contratti stessi (sul tema leggi anche Certificazione energetica, tutti i casi in cui non serve allegare l’APE).
Ma non è tutto. Se viene violato l’obbligo di dotare l’edificio o l’appartamento dell’APE il proprietario è punito con una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 18.000 euro nel caso di vendita e da un minimo di 300 euro ad un massimo di 1.800 euro, nel caso di nuovo contratto di locazione.
Cosa rischia il proprietario nel caso di ristrutturazione?
È obbligatorio il rilascio dell’APE per edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, ossia ristrutturazioni che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio. In tal caso, l’Attestato di Prestazione Energetica è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.
Se l’APE non viene rilasciato, il proprietario è punito con una sanzione può andare da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 18.000 euro.
Cosa rischia il costruttore?
È obbligatorio dotare gli edifici di nuova costruzione dell’APE prima del rilascio del certificato di agibilità. In questo caso, l’attestato è prodotto a cura del costruttore.
Il costruttore che in caso di nuova costruzione di un edificio (o di un’unità immobiliare) non provvede alla redazione dell’APE, è punito con una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 18.000 euro.
Cosa rischia il soggetto certificatore?
Se l’APE rilasciato dal professionista qualificato non è conforme alle disposizioni in vigore e, quindi, non rispetta i criteri e le metodologie definiti dalla legge, il professionista è punito con una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 700 euro ad un massimo di 4.200 euro. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato, ossia la formulazione di atti falsi o mendaci, il responsabile è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Cosa rischia l’agenzia immobiliare?
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci pubblicitari e commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio e la corrispondente classe energetica.
In caso di violazione dell’obbligo di riportare tali parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con una sanzione che può andare da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000 euro.
Ricordiamo che queste e altre dettagliate informazioni possono essere reperite sul volume APE, Guida all’Attestato di Prestazione Energetica aggiornato alla nuova versione delle UNI/TS 11300 (edizione novembre 2014) dell’ing. Giovanna de Simone.
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