L’APE dopo i decreti 26 giugno 2015: 9 casi risolti

È possibile in alcuni casi specifici, per esempio nelle vendite immobiliari fallimentari, realizzare il nuovo APE senza effettuare il sopralluogo? Nel caso di un progetto di unità immobiliari confinanti il muro comune deve essere isolato? E ancora, quando si compila un attestato di prestazione energetica ma il libretto di impianto non c’è (è andato perduto o non è mai stato fatto), come si deve comportare il certificatore energetico?

Queste sono solo alcune delle domande che i partecipanti al seminario Il progetto e la certificazione energetica degli edifici dal 1° ottobre 2015. le novità introdotte dai decreti del 26 giugno 2015 attuativi della l. 90/2013 hanno rivolto all’arch. Luca Raimondo lo scorso 13 novembre a Cagliari.

La nostra Redazione ha raccolto i quesiti dei partecipanti e le risposte, pubblicandole per l’utilità di tutti i nostri lettori. Ricordiamo anche che è disponibile il nostro nuovo dossier sul nuovo APE dopo i decreti 26 giugno 2015.

In quali casi l’APE ha validità sino al 31/12 dell’anno seguente alla redazione?

La validità temporale massima dell’attestato, pari a 10 anni, è subordinata al rispetto delle operazioni di controllo di efficienza energetica e adeguamento degli impianti tecnici dell’edificio. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. I libretti di impianto o di centrale devono essere allegati all’attestato di certificazione energetica.

(Riferimenti di legge. APE: articolo 4 del d.m. 26 giugno 2009, articolo 6 del d.lgs. 192/2005 smi; Impianti: d.P.R. 74 del 16 aprile 2013)

È possibile utilizzare nel caso di vendite fallimentari gestite dal tribunale (in cui spesso è difficile effettuare il sopralluogo) i dati della perizia del CTU?

Nell’articolo 3 del d.m. 26 giugno 2015, al punto 6 si legge: “In ogni caso, il soggetto abilitato che redige l’APE […] deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.

Si interpreta che, a meno di indicazioni legislative in materia di esecuzioni fallimentari e previa verifica della gerarchia delle fonti, il sopralluogo sia obbligatorio. In ogni caso le informazioni contenute nelle perizie tecniche redatte da altri professionisti possono essere assunte come dati utili ai fini della certificazione, previa verifica da parte del certificatore.

Nel caso di progetto di unità immobiliari confinanti, il muro in comune deve essere isolato?

Sì. Nell’allegato 1, paragrafo 3.3, punto 5 si legge che “nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello di edifici esistenti […], da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, nonché nei casi di realizzazione di pareti interne per la separazione di unità immobiliari, il valore della trasmittanza termica  deve essere inferiore o uguale a 0.8 W/(m2K) […]”. Il limite riguarda tutte le strutture opache verticali e orizzontali divisorie, quindi anche i solai di interpiano tra due unità immobiliari distinte. Tali strutture devono essere verificate anche ai sensi del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 (requisiti acustici passivi).

Il mancato inserimento degli interventi migliorativi, comporta la nullità dell’APE?

Nell’articolo 4 comma 4 del d.m. 26 giugno 15, si legge che: “Ogni  APE […] riporta obbligatoriamente, per l’edificio o per l’unità immobiliare, pena l’invalidità: le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica”.

Il MISE (ottobre 2015) ha chiarito che le raccomandazioni vanno sempre inserite, anche nei casi in cui non sia presente l’impianto termico; in tali casi, il certificatore deve inserire “almeno le raccomandazioni relative all’involucro”.

Gli interventi migliorativi da proporre sono vincolati al tempo massimo di ritorno di 10 anni?

Non mi risulta che il d.m. 26/06/15 riporti una simile indicazione.

Il MiSE (ottobre 2015) ha chiarito che le raccomandazioni devono essere inserite anche per gli edifici ad altissima prestazione energetica (NZEB), specificando che il Certificatore deve inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno minore, mentre è discrezione dell’utente capire quali sono gli interventi più appetibili.

Ai fini della redazione di un APE, come comportarsi nel caso in cui il Libretto di Impianto sia smarrito o non sia mai stato prodotto?

Si ritiene che il professionista debba richiedere il Libretto di impianto, se non disponibile debba informare il Richiedente circa l’obbligo di redazione del Libretto di impianto (decreto 10 febbraio 2014  – Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) e circa l’obbligo di far eseguire i controlli di efficienza energetica sugli impianti (Allegato A – Art. 8, comma 1,2 e 5 del d.P.R. n. 74/2013). Il professionista deve inoltre informare il richiedente che nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo (quindi anche l’APE di nuova emissione). Sarà discrezione del Richiedente fornire disposizioni al Certificatore su come procedere.  Un installatore qualificato può redigere un nuovo Libretto di Impianto.

Si ritiene che tali informazioni possano essere fornite al cliente anche per mezzo della “informativa del soggetto certificatore” prevista dall’Allegato 1 del d.m. 26 giugno 2015 APE, paragrafo 7.1.

La deroga di 10 cm alle altezze minime dei locali di abitazione nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o soffitto e interventi di isolamento termico dall’interno è previsto in una Legge nazionale? Si applica in Regione Sardegna?

La deroga è prevista nell’Allegato 1, paragrafo 2.3 comma 4, del d.m. 26 giugno 2015 Requisiti Minimi, quindi è valida su tutto il territorio nazionale fatta eccezione per le Regioni e Province autonome che hanno direttamente recepito la Direttiva Europea 2010/31/UE. Se non presenti eventuali disposizioni di legge regionali o locali che regolamentano i requisiti igienici e di abitabilità degli edifici in maniera difforme, si interpreta che tale deroga possa essere adottata anche in Regione Sardegna.

Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di un impianto termico in edificio esistente c’è l’obbligo di coprire mediante fonte rinnovabile il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria?

Per quanto riguarda l’integrazione delle FER, il d.m. 26 giugno 2015 richiama gli obblighi del d.lgs. 28/2011; tale decreto si applica alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni “rilevanti” (si veda la definizione data nello stesso documento). Si reputa pertanto che se l’intervento non si configura come una ristrutturazione rilevante, non si abbia tale obbligo.

Se in un condominio effettuo l’intervento di rifacimento del manto di copertura della falda del tetto che delimita il sottotetto (non riscaldato), ho l’obbligo di isolamento termico?

Il d.m. 26 giugno 15, nei casi di riqualificazione energetica e ristrutturazione importante di edifici esistenti, definisce i requisiti minimi di isolamento termico limitatamente alla “superficie disperdente”, definita come «la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto

all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto

di climatizzazione».

Si interpreta pertanto che se si interviene sulla struttura che delimita uno spazio non riscaldato dall’esterno, tale struttura non debba essere isolata.

Si ricorda tuttavia che la scelta del manto di copertura deve garantire dei livelli minimi di riflettanza (riflettanza superiore a 0,65 – coperture piane – o 0,30 – coperture a falda).

Redazione Tecnica

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