Annullare cessioni successive alla prima o sconto in fattura: come fare

Con la circolare n. 6/2024 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello per richiedere l’annullamento delle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, già accettate.

Lisa De Simone 29/03/24
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Scadenza al prossimo 4 aprile per la comunicazione della cessione dei crediti per i bonus edilizi per le spese del 2023. Per chi non ha trovato un cessionario non c’è più tempo a disposizione dopo l’annuncio del governo dell’abolizione della possibilità di utilizzare la remissione in bonis, che avrebbe consentito l’invio del documento entro la data di presentazione del modello Redditi, ossia entro il 15 ottobre.

Nel frattempo l’Agenzia delle entrate pubblicato la circolare n. 6/2024 con il nuovo modello per richiedere l’annullamento delle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, già accettate.

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Indice

Le regole per rifiutare il credito già accettato

L’Agenzia, con la circolare n. 33/2022, aveva già messo a disposizione il modello da inviare per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura in caso di errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi. Il documento deve essere inviato, tramite Pec, al Centro operativo Servizi fiscali di Venezia.

Le indicazioni contenute nella nuova circolare riguardano, invece, l’annullamento delle cessioni successive alla prima. Il modello può essere utilizzato sia da parte del cessionario che ha accettato il credito ma in realtà intendeva rifiutare la cessione, sia nel caso in cui sia il cedente che il cessionario, di comune accordo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito già inviata.

Annullamento solo con doppia firma

L’Agenzia indica dunque la via da seguire, nel dettaglio, tenendo presente che in entrambi i casi la comunicazione va firmata sia dal cedente che dal cessionario, e che la richiesta può riferirsi solo a cessioni di
crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura già accettate dal cessionario.

Per l’annullamento dell’operazione, quindi, entrambe le parti dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla circolare, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dai dichiaranti, che deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori. Eventuali richieste già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità, precisa la circolare, dovranno essere nuovamente inviate secondo queste indicazioni.

Crediti tracciabili e non tracciabili

In merito alle operazioni già comunicate, l’Agenzia ricorda la differenza tra crediti “tracciabili” e “non tracciabili”. I crediti tracciabili sono i crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati alle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. In base alle relative regole i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate (articolo 121, comma 1-quater, del Dl n. 34/2020).

A tal fine, al credito è attribuito un “codice identificativo univoco” da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Queste disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021 (risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022 ), che restano invece non tracciabili.

Il rifiuto rata per rata

Quindi, precisa l’Agenzia se la cessione si riferisce a crediti tracciabili, la comunicazione di rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, a patto che la rata in questione non sia stata ulteriormente ceduta oppure non sia stata oggetto di opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24.

In questo secondo caso è comunque possibile revocare l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Se invece la cessione si riferisce a crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

Il credito torna disponibile per il cedente

Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.

Comunicazione di crediti non utilizzabili

Se invece il cessionario intende comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare (articolo 25 comma 1, del decreto legge n. 104/2023), dovrà utilizzare la specifica funzionalità nella “Piattaforma cessione crediti” per i crediti inutilizzabili per un evento diverso dalla scadenza dei termini.

L’utilizzo quest’ultima procedura, a differenza della soluzione operativa per le altre ipotesi descritte, determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno dello stesso in capo al cedente.

Lisa De Simone

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