Annullamento SCIA: serve il bilanciamento tra interesse pubblico e privato

L’annullamento in autotutela richiede una motivazione concreta: due recenti sentenze ribadiscono che l’interesse pubblico non può considerarsi automatico e deve essere valutato insieme a quello del privato.

Mario Petrulli 09/04/26
Scarica PDF Stampa

L’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 dispone che “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Vediamo il caso di annullamento di una SCIA attraverso due recenti sentenze.
 
>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Indice

Suggeriamo:

VOLUME + ILIBRO

Attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori

Quest’opera (II edizione) è una guida essenziale per i professionisti del settore tecnico, sia in ambito pubblico che privato. Questa nuova edizione è stata aggiornata con le più recenti novità normative, incluse le disposizioni della legge di conversione del decreto “Salva Casa”, nonché le FAQ e i criteri interpretativi rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture. Il testo analizza in dettaglio le principali normative edilizie, offrendo strumenti operativi e interpretativi per affrontare le complesse dinamiche del settore. Particolare attenzione è dedicata ai titoli abilitativi, alla vigilanza sulle opere, all’agibilità degli edifici e alle responsabilità tecniche, fornendo un quadro chiaro e aggiornato sulle nuove procedure e sulle recenti interpretazioni ministeriali. Grazie all’inserimento di schemi riepilogativi, tabelle comparative e riferimenti giurisprudenziali, il manuale si distingue per la sua immediatezza e fruibilità, agevolando la consultazione e l’applicazione delle disposizioni vigenti. Un’opera indispensabile per progettisti, tecnici comunali, imprese edili e consulenti del settore, che troveranno in questo testo un supporto pratico e normativo per la gestione delle attività edilizie alla luce delle ultime evoluzioni legislative. Donato Palombellaè giurista esperto in Diritto immobiliare, con oltre trent’anni di esperienza maturata in studi professionali e aziende del settore edile immobiliare. Laureato con lode in Giurisprudenza, ha conseguito un Master per Giuristi d’Impresa all’Uni- versità di Bologna, specializzandosi in opere pubbliche. Autore di numerosi volumi su Edilizia, Urbanistica eContrattualistica immobiliare, collabora con riviste giuridiche di rilevanza nazionale ed è membro di comitati scientifici editoriali. Le sue opere sono presenti nelle principali biblioteche universitarie e istituzionali.Maria Palombellaautrice di vari articoli, ha curato la pubblicazione di monografie su temi giuridici pubblicati da Editori di livello nazionale (Maggioli Editore, Giuffré, Sole24Ore, Legislazione Tecnica). Ha vinto concorsi letterari. Come autrice del volume Olivetti Lekixon 80. Design Made in Italy ha ottenuto ricono- scimenti in Europa e Stati Uniti. Ha partecipato e relazionato a convegni internazionali.

 

Donato Palombella, Maria Palombella | Maggioli Editore

La posizione della giurisprudenza

L’ufficio tecnico comunale, quindi, non può limitarsi all’affermazione dell’illegittimità dell’atto ma deve effettuare una necessaria e motivata comparazione fra l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata e l’interesse dei beneficiari del provvedimento amministrativo.

In tal senso, il Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. n. 8680 del 2025 ha affermato che «Scaduto il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, l’amministrazione può dunque vietare lo svolgimento dell’attività e ordinare l’eliminazione degli effetti già prodotti solo se ricorrono in concreto i presupposti per l’autotutela; e, quindi, non solo nel rispetto del termine previsto dall’art. 21-nonies e nella sussistenza di una ragione di illegittimità del provvedimento di primo grado, ma anche dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di interesse pubblico concreto (in termini si veda Consiglio di Stato, Sezione settima, 27 settembre 2023, n. 8553)».

Anche la Corte Costituzionale, con la sent. n. 88/2025, nel confermare la legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies comma 1 della legge n. 241/1990, ha ribadito che l’annullamento d’ufficio è subordinato alla «…presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico che giustifichino l’annullamento del provvedimento di “primo grado” (distinte dal mero ripristino della legalità violata) e della valutazione degli interessi dei destinatari del provvedimento (in primis, l’affidamento da loro in esso riposto)».

L’ipotesi dell’assenza della comparazione fra interesse pubblico e privato

Se il provvedimento di annullamento si caratterizza per la totale assenza di qualsivoglia comparazione fra l’interesse pubblico e quello del destinatario del provvedimento stesso, detto provvedimento è illegittimo: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. II, nella sent. 2 aprile 2026, n. 1573.

Nel caso specifico, l’ufficio tecnico si era limitato all’elencazione degli asseriti vizi della SCIA, per concludere puramente e semplicemente per il suo annullamento, senza altro aggiungere; né, secondo i giudici, è sufficiente affermare che l’interesse pubblico all’annullamento sarebbe “in re ipsa”, considerato che la giurisprudenza consolidata richiede sempre la comparazione in discorso.

Similmente, il TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 1° marzo 2026, n. 225, ha affermato che “è illegittima la determinazione dirigenziale che, nell’annullare una SCIA, non reca in sé la minima considerazione degli interessi del destinatario, avendo pretermesso del tutto la ponderazione dell’interesse privato ed affermato soltanto l’illegittimità della segnalazione da annullare”. Secondo i giudici laziali:

  • alla base dell’autotutela – anche atipica, come è quella diretta nei confronti di una D.I.A./S.C.I.A., che non è un provvedimento amministrativo – non può esserci solo la mera esigenza del ripristino della legalità violata, considerato che, affinché un titolo edilizio sia annullato d’ufficio, è necessario che sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, che sia diverso dal mero ripristino della legalità violata[1], dovendo anche considerarsi le posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari[2];
  • i principi generali che sono applicabili in materia di annullamento in autotutela di un atto amministrativo valgono, in linea di principio, anche nell’ipotesi in cui oggetto di riesame sia un titolo edilizio, con la conseguenza che è indispensabile una motivazione specifica in relazione all’esistenza di “un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, non potendosi ritenere sussistente in via generale un interesse pubblico in re ipsa al ritiro del titolo edilizio illegittimo[3].
CORSO DI FORMAZIONE

SUAP, ZES unica, SCIA, silenzio assenso e conferenza di servizi dopo il DL n.25 del 14/03/2025 (cosiddetto Decreto PA)

La gestione dei procedimenti; guida operativa Registrato a giugno 2025

24 Giu 2025 – 24 Giu 2026  Durata n. 3 ore

195.20 €

Note

[1] TAR Marche, sez. II, sent. 228/2025: “Per esercitare il potere di revoca d’ufficio delle autorizzazioni edilizie, è necessaria l’origine di una illegittimità del provvedimento e la presenza di un interesse pubblico effettivo e attuale alla sua revoca, che non si limita al semplice ripristino della legalità violata, considerando anche le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari.”; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 2 luglio 2024, n. 5830: “Non può considerarsi sufficientemente motivato il provvedimento comunale di annullamento fondato sulla sola base della rilevata presunta illegittimità, mentre in termini di interesse pubblico ulteriore l’annullamento si limita ad affermare “che contestualmente sussiste l’interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione dell’atto stesso”, con una affermazione la cui genericità ed inconsistenza, ai fini predetti, appare evidente. La carenza dei presupposti di autotutela quindi, oltre a riguardare una parte rilevante degli elementi imposti dai principi fissati dall’art. 21 nonies cit., emerge con riferimento alla genericità del richiamo all’automatismo dell’interesse pubblico generale su quello del privato, sulla scorta di un ragionamento tautologico che collide con la stessa formulazione della norma; quest’ultima infatti impone sia l’indicazione dell’interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, sia la specifica considerazione degli interessi dei soggetti coinvolti. Nel caso di specie mancano entrambe le valutazioni: non è indicato un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità: non è svolta alcuna considerazione in ordine alla necessaria adeguata valutazione degli interessi dei soggetti coinvolti, in specie i destinatari.
In linea di diritto va fatta quindi applicazione dell’orientamento per cui è illegittimo l’annullamento in autotutela di un permesso in sanatoria, laddove esso sia privo di una espressa motivazione dalla quale risultino le ragioni di interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e la posizione di affidamento dei destinatari dell’atto stesso (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 23/08/2021, n. 6016). Altrimenti opinando, cioè senza pretendere gli elementi indicati come mancanti nella specie, il provvedimento di ritiro in nulla differirebbe dal provvedimento di diniego di un titolo edilizio”; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 29 aprile 2024, n. 315: “Ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’esercizio del potere di autotutela deve essere subordinato alla presenza delle condizioni di cui al primo comma, meritevoli di un’interpretazione rigida: la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, l’esercizio entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti e la valorizzazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
In applicazione della norma citata, invero, l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire richiede necessariamente un’espressa motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dello status quo ante, preminente su quello privato alla conservazione del provvedimento, che giustifichi il ricorso al potere di autotutela della P.A., entro un termine ragionevole, non essendo, anche in materia edilizia, sufficiente l’intento di operare un mero astratto rispristino della legalità violata. Al riguardo, sulla base della premessa secondo cui l’interesse pubblico specifico alla rimozione dell’atto illegittimo deve essere integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità, è stato chiarito che l’apprezzamento del presupposto in questione non può neanche risolversi nella tautologica ripetizione degli interessi sottesi alla disposizione normativa, la cui violazione ha integrato l’illegittimità dell’atto oggetto del procedimento di autotutela (cfr. TAR Campania, Napoli, sez III, sent. 3 novembre 2020, n. 4992).
Di conseguenza, non può considerarsi sufficiente individuare l’interesse pubblico all’annullamento del permesso di costruire in variante “nel superiore interesse pubblico al rispetto dell’ordinato assetto del territorio delineato dalla disciplina urbanistica”, non ravvisandosi, pertanto, quella motivazione aggiuntiva, richiesta dal richiamato art. 21 nonies e non rinvenendosi alcun riferimento né alle ragioni di interesse pubblico, ulteriori rispetto alla mera esigenza di ripristinare la legalità violata, né al bilanciamento degli interessi pubblici con quelli privati.
[2] TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 29 maggio 2023, n. 337.
[3] TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 29 maggio 2023, n. 337; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 13 gennaio 2023, n. 316.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Mario Petrulli

Avvocato (www.studiolegalepetrulli.it), esperto nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica, degli appalti, del diritto degli Enti Locali e del diritto bancario.
Collabora da anni con società di consulenza e formazione agli Enti Locali, case editrici, riviste tecnic…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento