Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (decreto Mef del 29 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio) dà il via libera al diritto di precedenza nell’erogazione delle somme anche per le imprese del settore edile e dei servizi di pulizia, demolizione , installazione e completamento su edifici.
Il decreto stabilisce che tutti questi soggetti avranno diritto, a partire dalle richieste relative al secondo trimestre dell’anno di imposta 2016, a ricevere il rimborso dei crediti annuali e infra-annuali in via prioritaria, quindi entro 3 mesi dalla presentazione dell’istanza.
I contribuenti ora ammessi al rimborso prioritario si aggiungono ad altre categorie già ammesse, tra cui:
– subappaltatori edili;
– operatori che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio metallici;
– produttori di zinco, piombo, stagno e semilavorati produttori di alluminio e semilavorati;
– costruttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi;
– esercenti cinematografici.
Il presupposto normativo sta nell’articolo 38 bis del Dpr 633/1972, che demanda ad appositi decreti ministeriali l’individuazione della categoria di contribuenti per cui i rimborsi possono essere eseguiti con diritto di precedenza.
Condizioni per ottenere i rimborsi IVA in via prioritaria
Le condizioni per ottenere il rimborso in via prioritaria sono:
– l’esercizio dell’attività da almeno tre anni;
– un’eccedenza detraibile richiesta a rimborso pari o superiore a 10 mila euro per i rimborsi annuali, e superiore a 3 mila euro per quelli trimestrali;
– un’eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’Iva assolta sugli acquisti e importazioni effettuate nell’anno o trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto (art. 2, Dm 22 marzo 2007).
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