Concorsi di progettazione: commissione può conoscere i nominativi ma non il collegamento agli elaborati

Per l’ANAC non è in contrasto con il principio dell’anonimato, consentire alla commissione giudicatrice di conoscere il nominativo dei concorrenti nella fase di accettazione dell’incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali

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ANAC si è espressa sul tema dell’anonimato nei concorsi di progettazione fornendo un chiarimento in merito, con la delibera n.358 del 20 luglio 2023, in seguito ad un quesito posto da una pubblica amministrazione.

Vediamo nel dettaglio quale è il dubbio presentato dalla PA e come si è espressa ANAC circa l’anonimato, regolamentato dall’art. 155, comma 4 del d.lgs. 20/2016 e confermato dal nuovo Codice Appalti in vigore dal 1° luglio 2023.

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Il dubbio posto dalla pubblica amministrazione

Per l’Amministrazione, dato che i membri della commissione giudicatrice devono esaminare i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso, risulta problematico l’utilizzo della piattaforma web in uso per gestire l’intero iter concorsuale (che garantisce l’anonimato dei candidati fino al momento della proclamazione dei vincitori) in quanto la procedura non consente ai commissari, individuati dopo la scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali, di conoscere i nominativi dei partecipanti se non all’esito della procedura selettiva, al momento della predisposizione della graduatoria finale.

Ciò rende impossibile il rilascio da parte della commissione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, come previsto dalla normativa, al momento dell’accettazione dell’incarico non essendo a conoscenza dei nominativi dei partecipanti.

L’Amministrazione chiede quindi se non sia più corretto comunicare fin da subito ai commissari i nominativi dei partecipanti al concorso di progettazione, mediante presentazione di un elenco degli stessi, fermo restando l’obbligo di rendere impossibile l’associazione del progetto (da esaminare in forma anonima) con il nome del professionista che lo ha redatto.

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Anonimato progetti: il parere ANAC

Nella delibera, in risposta, ANAC fa un’analisi del principio di anonimato nei concorsi di progettazione e sottolinea che si tratta di una disposizione posta a garanzia della correttezza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa in tale ambito, al fine di eliminare giudizi arbitrari da parte della commissione di gara.

Si legge poi che l’osservanza del principio dell’anonimato, impedendo l’associazione del nome del concorrente agli elaborati che la commissione deve esaminare, assicura la par condicio dei partecipanti, la trasparenza dell’attività valutativa e l’imparzialità dell’operato della commissione medesima.

ANAC sottolinea poi che è richiesto dal legislatore che la valutazione degli elaborati progettuali sia affidata a commissari per i quali non sussistano ipotesi di incompatibilità o conflitti di interessi, assicurando l’anonimato circa la presentazione del progetto da parte dei concorrenti e la valutazione dello stesso da parte della commissione.

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In conclusione

ANAC risulta in armonia con quanto proposto dall’Amministrazione e conclude precisando che nell’ambito del concorso di progettazione, la regola dell’anonimato sancita dall’art. 155, comma 4 del d.lgs. 50/2016, deve essere garantita nel momento valutativo degli elaborati progettuali, i quali non devono essere in alcun modo riconducibili all’autore degli stessi.

Inoltre, per l’anticorruzione, in relazione a quanto predisposto dall’art. 155, comma 4, del d.lgs. 50/2016, non appare in contrasto con il principio dell’anonimato ivi sancito, consentire alla commissione giudicatrice di conoscere il nominativo dei concorrenti nella fase di accettazione dell’incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali, da esaminare comune in forma anonima, applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici.

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Foto:iStock.com/Cisper

Redazione Tecnica

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