Via libera definitivo alle nuove norme per gli impianti fotovoltaici nelle aree agricole: agrivoltaico sempre ammesso ma con garanzie e controlli annuali sull’effettivo mantenimento della produzione, e possibilità di considerare aree idonee quelle localizzate in un perimetro vicino ad impianti industriali di qualunque tipologia, e non più solo quelli ad alto impatto ambientale, tranne quelli destinati alle produzioni agricole. Le regioni dovranno definire limiti di superficie agricola utilizzabile non superiore al 3% di quella effettivamente coltivata, ma al lordo degli impianti agrivoltaici già installati.
Queste le novità introdotte principali nel corso parlamentare del decreto 175/2025 “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, definitivamente convertito in legge il 15 gennaio 2026. Confermate tutte le altre novità per le aree idonee, comprese le semplificazioni per i pannelli fotovoltaici nei centri storici.
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Indice
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Autorizzazioni impianti FER
Installare impianti a fonti rinnovabili in Italia oggi significa muoversi all’interno di un sistema normativo completamente rinnovato.Il d.lgs. 190/2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, c.d. T.U. FER) ha riscritto regole, semplificato iter e chiarito i rapporti tra i diversi livelli di autorizzazione, ponendo le basi per un’accelerazione concreta della transizione energetica.Questa guida offre una visione completa del nuovo Testo Unico FER.L’approccio è pratico, chiaro e orientato alla risoluzione dei dubbi operativi di professionisti, tecnici, funzionari pubblici e operatori privati coinvolti nei procedimenti autorizzativi.Vengono analizzate tutte le procedure – dal regime di attività libera all’autorizzazione unica – alla luce delle novità normative, della giurisprudenza e delle implicazioni ambientali e paesaggistiche. Un’opera indispensabile per non perdersi tra sportelli unici, zone di accelerazione, pareri vincolanti e valutazioni ambientali.Massimo Busà,Avvocato libero professionista e consulente legale ed autore di pubblicazioni in materia di diritto ambientale. Curatore (con Paolo Costantino) della rubrica “Ambiente” della rivista mensile L’Ufficio Tecnico di Maggioli Editore, parallelamente all’attività di consulenza svolge docenze in materia ambientale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed implementazione di Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001.Paolo Costantino,Avvocato, attualmente ricopre il ruolo di responsabile consulenza legale HSE e permitting di una primaria società italiana. Esperto di tematiche ambientali, autore di numerose pubblicazioni su riviste specializzate e di docenze presso istituti privati e universitari. Curatore (con Massimo Busà) della rubrica “Ambiente” della rivista mensile L’Ufficio Tecnico di Maggioli Editore
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Le nuove regole per le aree agricole
Per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra il decreto conferma il divieto nelle aree agricole, tranne che per gli interventi di potenziamento di quelli già presenti. Una limitazione che non si applica comunque in caso di progetti che prevedono impianti finalizzati alla costituzione di una CER e per i progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR, ovvero nel caso di procedure per l’autorizzazione già avviate.
Nelle altre aree idonee viene ammessa la possibilità di ampliare gli impianti entro un massimo del 20% della superficie già utilizzata. Vengono poi identificate come aree idonee le aree interne a tutti gli stabilimenti e agli impianti industriali, tranne che quelli destinati alla produzione agricola e/o zootecnica, e alla produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dallo stesso impianto o stabilimento.
Aree idonee anche quelle classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale.
Agrivoltaico con garanzie per il mantenimento dell’attività agricola
Posto dunque il divieto generalizzato agli impianti con moduli a terra, nelle zone classificate come agricole viene sempre ammessa l’installazione di impianti agrivoltaici, come definiti dalle regole operative del decreto ministeriale 436/2023.
Si tratta di impianti sollevati da terra con altezze minime di 1,3 metri per le attività zootecniche (passaggio del bestiame) e di 2,1 metri per le coltivazioni (utilizzo di macchinari agricoli) e per le attività miste colturali e zootecniche.
La superficie agricola utilizzabile deve essere almeno il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico, al netto delle strutture di sostegno, cabine e inverter. La produzione elettrica specifica deve essere almeno il 60% rispetto a un impianto fotovoltaico standard nello stesso sito.
Obbligo di asseverazione sull’80% della produzione agricola
L’agrivoltaico è però ammesso con un vincolo stringente per garantire che gli impianti installati assicurino il mantenimento effettivo della vocazione agricola del terreno. Approvati infatti alcuni emendamenti al testo originario del governo che rendono più stringenti i vincoli.
Previsto l’obbligo di dotarsi di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione va allegata al progetto per l’autorizzazione unica e messa a disposizione dell’amministrazione per le attività di controllo.
Nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il Comune verifica la persistente idoneità del sito di installazione all’uso agro-pastorale. In caso di mancato rispetto delle norme scatta l’obbligo di ripristino dei luoghi e sanzioni che vanno da 1.000 a 100.000 euro. Il meccanismo sanzionatorio è stato rafforzato durante l’esame parlamentare proprio per evitare abusi e garantire che l’agrivoltaico mantenga le caratteristiche che lo distinguono dal fotovoltaico tradizionale a terra.
I conteggi regionali
In tutti in tutti casi gli enti locali non possono prevedere divieti generali all’installazione di impianti da fonti rinnovabili al fine di rispettare gli obiettivi di potenza installata al 2030 previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima. Per questo Regioni e province autonome devono individuare, rispettivamente entro 120 e 180 giorni dall’approvazione della legge le aree agricole idonee, aree che debbono essere comprese tra lo 0,8% e il 3% delle superfici agricole utilizzate (SAU) comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Una indicazione questa che restringe ulteriormente le aree a disposizione. Può comunque essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune, fermo restano il conteggio a livello regionale.
Tabella requisiti tecnici agrivoltaico
| Requisito | Valore minimo | Note |
| Altezza moduli – zootecnia | 1,3 metri | Passaggio bestiame |
| Altezza moduli – coltivazione | 2,1 metri | Utilizzo macchinari |
| Altezza moduli – verticali fissi | 1,3 metri | |
| Altezza moduli – attività mista | 2,1 metri | Colturale + zootecnica |
| Superficie agricola | 70% superficie totale | Al netto strutture |
| Produzione elettrica | 60% FV standard | Stesso sito |
| Produzione agricola (PLV) | 80% | Con asseverazione |
Tabella iter autorizzativo agrivoltaico
| Condizione | Parere paesaggistico | Termini AU | Controlli |
| Impianto in area idonea | Obbligatorio non vincolante | Ridotti 1/3 | Comunali 5 anni |
| Impianto fuori area idonea | Vincolante | Standard | Comunali 5 anni |
| Senza asseverazione 80% PLV | – | – | Sanzioni 1.000-100.000 € |
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