C’erano due coniugi che volevano, prima, vendere la casa di proprietà, poi, entro un anno, comprarne una nuova, al 50% ciascuno, e volevano mantenere la proprietà solo del garage della casa venduta, garage che sarebbe stato destinato a pertinenza. Chiedevano poi se ci fosse la possibilità di usufruire delle stesse “agevolazioni prima casa” di cui avevano usufruito al momento dell’acquisto della casa acquistata in precedenza poi venduta.
Com’è andata a finire? I coniugi hanno venduto la casa precedente, che era appunto stata acquistata con il regime agevolativo. Non essendo più titolari dell’abitazione precedentemente agevolata, possono chiedere l’applicazione dell’imposta di registro al 2% e del credito d’imposta fino alla concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta per il precedente acquisto agevolato.
Ai fini della concessione del beneficio “prima casa”, non conta il possesso del garage acquistato con la casa precedente, perchè le disposizioni ostative fanno riferimento agli immobili abitativi e non alle unità censite in altre categorie catastali. Infatti, la natura e la destinazione d’uso dei due immobili sono diverse: il garage è pertinenza e la casa è abitativa.
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Agevolazioni prima casa, quando non valgono?
La fruizione delle agevolazioni è sottoposta a condizioni per la titolarità del diritto: non si può usufruire delle agevolazioni “prima casa” se si possiede la titolarità esclusiva, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra abitazione nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare. Oppure, non si può usufruire delle agevolazioni se si ha la titolarità (anche per quote ma comunque su tutto il territorio nazionale) di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un altro immobile già agevolato.
Non è un requisito ostativo il possesso di un bene pertinenziale come un garage, che ha natura, destinazione d’uso e categoria catastale diversi dall’abitazione.
I benefici “prima casa” sono quindi validi anche se si mantiene la proprietà solo del garage, non per viverci dentro ma perchè il box auto non è un immobile abitativo ma pertinenziale.
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